Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13796 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
R.P.;
– intimato –
avverso la decisione n. 48/11/05 della Commissione tributaria
regionale di Genova, emessa il 25 marzo 2010 2005, depositata il 7
maggio 2005, R.G. 798/04;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che si è riportato alla relazione in atti;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta negli anni dal 1998 al 2001 dal contribuente R. P., esercente l’attività di autotrasportatore senza alcuna forma di autonoma organizzazione dei mezzi di produzione;
la C.T.P. di Genova ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato la decisione;
ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 2082 e 2083 c.c.; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Ritiene l’Agenzia ricorrente che l’attività di imprenditore, se per tipologia riconducibile a quelle indicate dalla legge, è per definizione attività organizzata realizzandosi attraverso la sistematica aggregazione di mezzi materiali e/o immateriali. Inoltre se l’autonoma organizzazione deve essere intesa come caratteristica intrinseca dell’attività del contribuente è erroneo configura come struttura organizzata di carattere autonomo;
non svolge difese il contribuente.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il ricorso deve essere respinto alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. civ. 3675/2007) secondo cui il presupposto impositivo dell’I.R.A.P. consiste nell’autonoma organizzazione dell’attività desumibile dal ricorso abituale alla prestazione di lavoratori dipendenti o collaboratori esterni e dall’impiego di beni o capitali eccedenti il minimo indispensabile necessario, secondo l’id quod plerumque accidit, per l’esercizio a carattere personale dell’attività;
nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010