Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13796 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1881-2019 proposto da:

COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo STUDIO

LEGALE E TRIBUTARIO LTPARTNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO APICE;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRARIA LA SPADELLATA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO

SEGATO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO CERISANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3691/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Aprilia avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società Agraria La Spadellata s.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno d’imposta 2007. Riteneva la CTR che la circostanza che l’ente impositore non avesse ricevuto comunicazione della fissazione dell’udienza di trattazione nè comunicazione del dispositivo della sentenza non incideva sulla perentorietà del termine di sei mesi per proporre impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c..

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Aprilia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 37, nonchè del principio di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, per avere la CTR ritenuto la tardività dell’appello, nonostante l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione nonchè del dispositivo della sentenza di primo grado, con conseguente nullità del procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Il ricorso, pur ammissibile, è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – in disparte l’isolata pronuncia menzionata dal ricorrente (Cass. n. 6048 del 2013) – “Nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche; nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (Cass. nn. 9330 e 14746 del 2017); nello stesso senso, Cass. n. 24899 del 2018, secondo cui “Nel processo tributario, per proporre impugnazione oltre il termine cd. lungo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, la parte è tenuta a dimostrare l'”ignoranza del processo”, di talchè detta situazione non può essere invocata dalla parte costituita in giudizio, senza che assuma rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, in quanto la nullità della decisione pronunciata all’esito della stessa deve essere tempestivamente dedotta in sede di gravame e non trovando peraltro applicazione nelle controversie tributarie i principi dell’equo processo di cui alla Cedu, art. 6″.

Essendosi il Comune di Aprilia costituito nel giudizio di primo grado, la statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività contenuta nella sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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