Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13796 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3940-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1239/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 13406/2014, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Campania n. 8500/2014/03, depositata l’8.10.2014, che confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente V.G. con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-

207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR. La CTR, per quel che qui rileva, affermava che l’istanza di rimborso era da considerare tempestiva dovendo lo stesso decorrere dall’epoca della decisione della Corte di giustizia resa il 16 gennaio 2008 nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito, ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.

La parte intimata, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. Orbene, premesso che il ricorso è senz’altro ammissibile, la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Il discorso non muta sotto il profilo della tutela dell’affidamento, dovendosi ancora una volta richiamare l’affermazione, espressa dalle Sezioni Unite nel precedente già ricordato, a cui tenore allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o fu operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche – tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie – che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Alla stregua di tali principi, ai quali non si è attenuto il giudice di appello, il ricorso va accolto e la sentenza gravata cassata senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti per la definizione della lite ex art. 384 c.p.c. Ed infatti, dalla sentenza impugnata risulta che al contribuente vennero corrisposte le somme in contestazione nell’agosto 2002, mentre l’istanza di rimborso fu presentata l’1.7.2009 e dunque oltre il termine quadriennale di decadenza. Ne consegue che il ricorso introduttivo va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in relazione all’intervento nomofilattico recentemente espresso dalle Sezioni Unite.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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