Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13795 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24945-2013 proposto da:

S.A. (OMISSIS), S.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati SAVINA BOMBOI, ANDREA GORLERO;

– ricorrenti –

contro

A.G. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRACCO MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 01/07/2002 G. e S.A. convennero innanzi al Tribunale di Sanremo A.G., esponendo di essere proprietari di un frantoio, sito in (OMISSIS), il cui funzionamento dipendeva dall’energia idraulica prodotta dal Canale dei Molini del quale erano proprietari, e che A.F., proprietario di terreni circostanti il Canale dei Molini e di un fabbricato confinante con il canale, aveva ampliato il suo fabbricato posizionandone una porzione sul loro canale.

Chiesero, pertanto, la condanna di Graziella Ammirati, nuova proprietaria del fabbricato in questione, ad eliminare la porzione di fabbricato presente sul canale di loro proprietà.

A.G. si costituì, contestando le domande degli attori ed, in via riconvenzionale, chiese l’attribuzione ex art. 938 c.c., della porzione di edificio soprastante il canale, di cui contestava che gli attori fossero proprietari.

Il Tribunale di Sanremo rigettò le domande.

1,a Corte d’Appello di Genova confermò la sentenza del giudice di prime cure, affermando che gli attori avevano affermato di essere proprietari del manufatto “Canale dei Molini” ma la proprietà di tale manufatto era distinta dalla proprietà del sedime lambito dallo stesso e dallo spazio aereo sovrastante tale canale. Concluse dunque per la mancanza di qualsiasi prova in relazione alla proprietà di sedime e spazio aereo soprastante.

Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., G. ed S.A..

La Ammirati resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, ed inoltre la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la Corte avrebbe omesso l’esame delle risultanze documentali che dimostravano incontrovertibilmente la proprietà del Canale dei Violini in capo ad essi ricorrenti. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe erroneamente interpretato il termine “canale”, utilizzato negli atti di trasferimento della proprietà, che costituivano il titolo del loro acquisto.

I ricorrenti deducono, in particolare, che la Corte territoriale ha omesso di esaminare gli atti che dimostravano l’acquisto non già del diritto di servitù di acquedotto sui terreni attraversati dal Canale dei Molini, bensì la piena proprietà del canale medesimo.

Il motivo è infondato.

Non è ravvisabile il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo perchè, come risulta dalla sentenza censurata, la Corte ha esaminato gli atti di acquisto prodotti in causa ed ha ritenuto che, anche alla luce delle rappresentazioni catastali, il sintagma “canale”, contenuto negli atti di vendita, andasse inteso come canale – manufatto, con la conseguenza che tali atti non erano idonei a dimostrare la proprietà del canale – sedime e dello spazio aereo sovrastante.

Nè risulta fondata la doglianza relativa all’erronea interpretazione del termine “canale”.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto, con valutazione di merito logicamente argomentata e non censurabile nel presente giudizio, che in relazione al termine “canale”, risultante dall’atto di compravendita prodotto in giudizio, andassero distinti due significati, cioè canale manufatto e canale sedime, e che in assenza di diversa indicazione, la volontà delle parti risultante dagli atti documentali era quella di trasferire la proprietà del fabbricato denominato Molino Soprano, cioè del canale manufatto, ma non anche del sedime, atteso che il canale sedime restava, anche graficamente, distinto dalle particelle catastali dei terreni da esso lambiti.

Con il secondo ruolino i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la Corte avrebbe erroneamente e contraddittoriamente concluso che dalle mappe catastali e dalla ctu emergeva che il sedime del Canale dei Molini, attraversando i fondi di diversi proprietari, era di proprietà di questi ultimi, sui quali gravava una servitù di acquedotto in favore del frantoio dei S..

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione ad operare una nuova valutazione, nel merito, delle acquisizioni istruttorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte, sulla base della descrizione dello stato dei luoghi da parte del Ctu e delle raffigurazioni catastali, ha infatti ritenuto, con valutazione di merito adeguata, di dover distinguere la proprietà del manufatto da quella del sedime lambito dallo stesso, su cui scorre il canale in questione, e dello spazio aereo soprastante ed ha concluso per l’assenza di prova della proprietà di detti sedime e spazio sovrastante.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento) del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico clic lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, ma non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito, rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2727 e 950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la Corte, dopo aver accertato che dalle mappe catastali risultava che i confini dei fondi finitimi al canale risultavano distinti e separati dal canale medesimo, ha erroneamente affermato che il canale – sedime facesse parte di questi terreni ed appartenesse ai relativi proprietari piuttosto che attenersi ai confini previsti dalle mappe catastali, attesa l’assenza di altri elementi che consentissero l’individuazione dei confini.

Con il quarto notino i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 817 e 2727 c.c., deducendo che la Corte, accertata la proprietà in capo ai S. del bene principale “Molino Soprano”, avrebbe dovuto presumere che facesse capo agli stessi anche la proprietà del bene accessorio “Canale dei Molini”, stante l’accertato vincolo pertinenziale.

Tali motivi, in quanto intimamente connessi, meritano di essere esaminati unitariamente e sono inammissibili, in quanto volti a ottenere una valutazione alternativa del materiale probatorio.

Occorre premettere che, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, la Corte territoriale non ha affermato che il canale sedime appartenesse ai proprietari dei fondi finitimi al canale ma, piuttosto, ha ritenuto di dover distinguere la proprietà del manufatto, da quella del sedime ed, in relazione a quest’ultimo, non ha ritenuto raggiunta la prova della proprietà invocata dai ricorrenti.

Ciò premesso, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Civ. Sez. 6^ ord. 101 del 08/01/2015).

Nel caso in esame, la Corte ha chiaramente ed adeguatamente indicato la propria ratio decidendi e logico seguito, ritenendo che non risultasse provata la proprietà del canale – sedime in capo ai ricorrenti: le censure mosse con i motivi in esame si traducono dunque in un’inammissibile richiesta di revisione della valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Ne discende che non è ravvisabile la dedotta violazione di legge.

Il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti vanno condannati in solido alla re fusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore di A.G., che liquida in 3.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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