Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13794 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13794 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 16503-2010 proposto da:
VETTORI EDDY VTTDDY79S15A703X, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio
dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DALLE MULE LUCA giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- intimato avverso il decreto n. R.G. V.G. 815/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO del 9/02/2010, depositato 1’11/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

udito l’Avvocato Fabrizio Mozzilla (delega avvocato Massimo Colarizi)
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona die Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

In fatto e in diritto
Rilevato che Eddy Vettori ha proposto ricorso per cassazione avverso il
decreto della Corte d’appello di Trento, in epigrafe indicato, che ha
rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole
di un procedimento penale nei suoi confronti iniziato nel novembre
1998 dinanzi al Tribunale di Belluno e proseguito, su suo gravame,
dinanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza depositata
1’11 maggio 2009, ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione; la Corte trentina ha ritenuto che della durata complessiva,
pur superiore di circa cinque anni a quella ragionevole, il ricorrente
non possa dolersi perché egli ne ha tratto l’innegabile vantaggio di
evitare la condanna penale, non avendo neppure rinunciato alla
prescrizione;
che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Ric. 2010 n. 16503 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-2-

SCALDAFERRI;

Rilevato che con il primo motivo si censura il decreto impugnato, sotto
il profilo della violazione di nome di diritto (art. 2 legge n.89/2001),
per avere la Corte di merito apoditticamente escluso il diritto
all’indennizzo per il mero fatto della declaratoria di estinzione del
reatoper intervenuta prescrizione;

provvedimento impugnato risulta evidenziata la rilevanza del dato
costituito dalla conclusione del procedimento in appello con la
dichiarazione della estinzione del reato per prescrizione dopo che in
primo grado era invece stata affermata la responsabilità penale del
ricorrente; che tale ratio decidendi trova conforto nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con la sentenza della
H Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso Gagliano Giorgi c. Italia,
divenuta definitiva il 24 settembre 2012, ha escluso la configurabilità di
pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del procedimento
in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in
appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della maturazione dei
termini di prescrizione per una parte dei reati ascritti, prescrizione a cui
l’imputato non aveva —come nella specie- rinunciato; che a maggior
ragione tale orientamento deve applicarsi nel caso, qui in esame, in cui
la prescrizione ha consentito al ricorrente di evitare la condanna per
l’unico reato ascrittogli; che del resto nello stesso senso (quello cioè di
ritenere compatibile con la Convenzione Europea la esclusione di ogni
indennizzo nel caso in cui il procedimento penale irragionevolmente
protrattosi si conclude con la dichiarazione di estinzione del reato per
prescrizione) risulta orientata la giurisprudenza più recente di questa
Corte di Cassazione (cfr.n.21051/12; n.21699/12; 21700/12);
che l’infondatezza del primo motivo assorbe gli altri due, con i quali il
Vettori si duole della omessa pronuncia, o della omessa motivazione,
Ric. 2010 n. 16503 sez. M1 – ud. 05-02-2013
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Ritenuto che la doglianza non merita accoglimento; che rettamente nel

sui suoi rilievi in ordine alla durata irragionevole del procedimento
presupposto (che sarebbe stata superiore ai cinque anni indicati nel
decreto impugnato) e della violazione dell’art.2 legge n.89 per l’omesso
computo, nella determinazione del termine finale, dei due mesi
trascorsi tra il deposito della sentenza ed il suo passaggio in giudicato:

criticata infondatamente nel primo motivo;
che pertanto il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle
spese non avendo l’intimata Amministrazione svolto difese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2013
L’estensore

resid

tali censure infatti non sono idonee ad incidere sulla ratio decidendi,

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