Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13794 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 753-2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICA MARIA ZANIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 656/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, respingendo l’appello principale del contribuente, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Belluno che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da S.L. avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2010, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, costi non deducibili relativi a spese di pubblicità.

Riteneva, in particolare, la CTR che la L. n. 289 del 2002, art. 90, non derogava al t.u.i.r., art. 109, limitandosi ad introdurre una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa nei limiti dell’importo di Euro 200.000,00, restando ferma la deducibilità dei costi solo se essi soddisfino i presupposti previsti dal citato art. 109, relativi alla effettività della spesa e alla sua inerenza all’attività economica esercitata dal contribuente. Escludeva la deducibilità dei costi rilevando che le ingenti spese pubblicitarie incidevano in modo consistente sul reddito d’impresa e non trovavano corrispondenza in un incremento delle provvigioni, denotando la non coerenza a criteri di economicità dell’attività svolta dal contribuente.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, per avere erroneamente la CTR ritenuto applicabile, nella fattispecie, il disposto del t.u.i.r., art. 109, in luogo della specifica disciplina normativa prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8.

Il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, che prevede che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2”.

Come rilevato da questa Corte (Cass. n. 5720/2016; Cass. n. 14232/2017), tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, ponendo tuttavia precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Si è poi precisato che la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, compresa la ritenuta antieconomicità della spesa (Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 1420 del 2018).

Orbene, la decisione della CTR, nell’escludere la deducibilità dei costi per difetto del presupposto dell’inerenza richiesto dal t.u.i.r., art. 109, sulla base della ritenuta incoerenza ed antieconomicità della spesa per sponsorizzazione, omettendo di valutare la ricorrenza, nella specie, delle condizioni previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, non si è uniformata ai principi innanzi richiamati.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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