Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13793 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/05/2017), n. 13793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25742-2013 proposto da:
A.E., (OMISSIS), B.O. (OMISSIS), domiciliati
in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e
difesi dall’avvocato ALESSIO RITUCCI;
– ricorrenti –
contro
D.G.E., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE
di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO CESARE
AUGUSTO DI BERARDINO;
– controricorrente –
e contro
N.R., N.C., N.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1068/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dep. il 27.9.2012 la Corte d’Appello di L’Aquila, respingendo l’impugnazione proposta dai soli B.O. e A.E. (originari attori nel giudizio di primo grado, unitamente a Pa., R., C. e N.P.) ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara che – per quanto interessa – in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto D.G.E. aveva dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione di un fondo i 58 mq con relativo manufatto su di esso insistente.
Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha rilevato che dall’istruttoria espletata era emersa la prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno e del manufatto in lamiera da parte del D.G., potendosi cumulare nel computo del termine, anche il periodo antecedente all’atto del 13.3.1985 con cui il predetto D.G. alienò agli attori B. e A. una unità immobiliare distinta in catasto al fol. (OMISSIS) compresi i diritti sul cortile comune p.lla (OMISSIS) (su cui insisteva il manufatto in contesa). Secondo la Corte di merito, infatti, prima della vendita del 1985 il D.G., aveva esercitato un possesso utile all’usucapione anche in danno degli altri comproprietari del cortile, che ben poteva essere congiunto con quello esercitato nel periodo successivo all’atto di trasferimento.
Contro tale decisione B. e A. ricorrono con unico motivo a cui resiste il D.G. con controricorso.
I N., già contumaci in appello, non hanno svolto difensive neppure in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, sviluppato in una duplice articolazione, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 1158 c.c. e il vizio omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. A loro dire, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere il termine utile per l’usucapione dalla data dell’atto di trasferimento senza cumulare il periodo precedente e richiamano a sostegno della tesi un precedente di questa Corte.
La censura sul vizio di motivazione è inammissibile perchè non più prevista dall’art. 360, n. 5 nel testo applicabile alla fattispecie in esame.
Fondata è invece la doglianza ove denunzia la violazione di legge.
Come già affermato da questa Corte, infatti, il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può far valere contro quest’ultimo, che pur non avendo ricevuto la consegna della cosa, ne ha acquistato la proprietà ex art. 1376 c.c., il suo possesso anteriore all’atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una sua domanda di acquisto per usucapione, potendo a tal fine far valere soltanto il suo eventuale possesso successivo all’atto di trasferimento (Sez. 2, Sentenza n. 4650 del 27/04/1991 Rv. 471881).
I giudici di merito non si sono attenuti a detto principio e pertanto in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
La Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione soggettiva (che si designa quale giudice di rinvio), riesaminerà il caso attenendosi al citato principio di diritto e provvederà all’esito anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione soggettiva.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017