Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13793 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.U. (OMISSIS)in qualità di erede di B.

T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso

dagli avvocati OLIVIERO DANIELE, LOVELLI COSIMO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 289/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10.6.09, depositato il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Cosimo Lovelli che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente B.U. impugna per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto depositato in data 22/06/2009 con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la sua domanda di equa riparazione in relazione a giudizio iniziato in data 9.8.1980 dalla propria dante causa B.T. (deceduta in data 7.6.1985) dinanzi alla Corte dei conti, riassunto dalla parte attrice in data 11.12.2006 e definito in data 19.3.2008.

Ha osservato la Corte di merito che la domanda proposta iure proprio era infondata perchè, dopo la riassunzione, il giudizio era stato definito in meno di tre anni mentre in relazione alla domanda proposta iure ereditario il diritto era prescritto – come eccepito dall’Avvocatura dello Stato – perchè maturato oltre dieci anni prima della proposizione della domanda ex lege Pinto, in difetto di atti interruttivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge lamentando l’applicazione dell’istituto della prescrizione nel mentre la legge prevede solo la decadenza ai sensi della L. n. Formula, art. 4 il quesito: “può il giudice, in materia di giudizi ex L. n. 89 del 2001 applicare l’eccezione di prescrizione lì dove vi è uno specifico riferimento normativo all’istituto della decadenza?”.

3.- Il ricorso è fondato.

Infatti, secondo una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 20564 del 2010) “la legge configura la sola definitività della decisione come dies a quo per la proponibilità della domanda a pena di decadenza, mentre il diritto dell’erede di agire in tale qualità dopo la morte del dante causa si prospetta come possibilità di esercitare quel diritto. E questa Corte ha già chiarito che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda (Cass. n. 27719 del 30 dic. 2009)”.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

All’uopo deve essere applicato il principio per il quale il diritto all’equa riparazione spetta anche agli eredi della parte che abbia introdotto il processo prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, dovendosi a tal fine tenere conto del periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore originario, al quale tuttavia, in caso di mancata costituzione in giudizio dell’erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo (Sez. 1, n. 1309/2011; Sez. 1, Sentenza n. 16284/2009; Sez. 1, n. 2983/2008; Sez. 1, n. 23416/2009).

Pertanto nella concreta fattispecie il periodo da prendere in considerazione è quello tra la data di inizio del giudizio presupposto, ossia il 9.8.1980 sino al decesso della dante causa di parte ricorrente, B.T. (deceduta in data 7.6.1985). La durata complessiva è pari, quindi, a circa 4 anni e 10 mesi. Il ritardo è pari a 1 anno e 10 mesi.

La Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore di parte ricorrente nella misura complessiva di Euro 1375,00 (cfr.

Sez. 1, n. 21840/2009).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, nella qualità in atti, la somma di Euro 1375,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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