Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13793 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/05/2021), n.13793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1409-2019 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROVERETO, 7,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ELENA VALENTI;

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Trento, sede distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha condannato L.V., architetto iscritto all’albo professionale ma non ad Inarcassa, a corrispondere alla gestione separata Inps i contributi relativi all’attività professionale svolta negli anni 2006, 2008, 2009,2010 e 2011;

quanto alla sussistenza dell’obbligo contributivo, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi affermati da questa Corte con le sentenze Cass. n. 30344 del 2017 e successive;

ha, quindi, rigettato l’eccezione di inapplicabilità delle sanzioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, ai contributi dovuti, prospettata da L.V. mediante il richiamo al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 5, affermando che nel caso di specie l’ipotesi, limitata agli accertamenti definiti con adesione, non ricorreva;

quanto, infine, alla domanda di riduzione delle sanzioni per superamento del limite stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), la Corte di merito ha proceduto al ricalcolo delle singole annualità, provvedendo a ridurre le sanzioni là dove è risultato accertato che queste fossero eccedenti rispetto al limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti;

la cassazione della sentenza è domandata da L.V. sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha depositato controricorso, ed ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale L.V. non ha opposto difese;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale.

Con l’unico motivo la ricorrente contesta la pronuncia gravata per avere affermato l’obbligo dell’architetto iscritto all’albo professionale ma non ad Inarcassa, di versare i contributi alla gestione separata Inps per l’attività libero professionale svolta, sebbene iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria;

il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in virtù del consolidato orientamento di legittimità formatosi sulla materia, secondo il quale “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 30344 del 2017 e successive).

Ricorso incidentale.

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps contesta “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b) e comma 9”; lamenta che la Corte d’appello non abbia applicato al calcolo delle sanzioni gli interessi di mora dalla data di maturazione dei singoli crediti;

il motivo va dichiarato inammissibile;

sarebbe stato onere della parte ricorrente incidentale, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per genericità, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non solo allegare l’avvenuta deduzione della doglianza innanzi al giudice del merito, ma anche, di indicare in quale specifico atto del giudizio di merito abbia prospettato la stessa, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione;

in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, così come inammissibile va dichiarato il ricorso incidentale; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara del pari inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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