Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13793 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25331-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI
CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
IPER ADRIATICO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 581/2009 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,
depositata il 30/10/2009 R.G.N. 23/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale Avvocato
ANTONINO SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 30.10.2009, la Corte d’appello dell’Aquila rigettava l’appello proposto dal’INPS avverso la sentenza con cui il Tribunale di Chieti aveva accolto l’opposizione proposta da Iper Adriatico s.r.l. nei confronti della cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme a titolo di sgravi indebitamente fruiti nel periodo 1995-2001 in relazione alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro con personale alle proprie dipendenze.
La Corte, in particolare, riteneva prescritto il credito iscritto a ruolo dall’Istituto, argomentando che l’azione fosse soggetta alla prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9.
Contro questa statuizione ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. Resiste Iper Adriatico s.r.l. con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso, articolato in un duplice profilo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, artt. 2943, 2945 e 2946 c.c. e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte di merito ritenuto, per un verso, che il termine prescrizionale dell’azione di recupero fosse quello quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e, per un altro verso, che detto termine decorresse dalla data della decisione della Commissione Europea che aveva dichiarato la contrarietà all’ordinamento comunitario degli sgravi contributivi, in luogo che da quella successiva in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva rigettato il ricorso proposto dallo Stato italiano avverso l’anzidetta decisione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Come già affermato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012), agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio, mentre il periodo limite decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero; per contro, non possono ritenersi applicabili nè il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva e l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, nè il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l’incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda, in quanto la previsione dell’art. 2946 c.c. esclude la sussistenza di alcuna lacuna normativa.
Non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016