Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13792 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13792 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 21319-2010 proposto da:
MINISSALE FRANCESCO, FORZIANO GIUSEPPA e NICOSIA
GIORGIO entrambi quali eredi legittimi di Nicosia
Filippo, TODARO PAOLA, MARLETTA ROSARIA, MINISSALE
FRANCESCA, PAFUMI FULVIA, CUCCHETTI DORA, D’ALESSANDRO
11/404 A- Alit4“- te
AGATA, DE FRANCISCI MARIA, ZINNA ALESSIA MARIA entrambe
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nella qualità di uniche eredi legittime di Zinna
Placido, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato CORSINI
FEDERICA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAUCERI SALVATORE, giusta procura speciale
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- ricorrenti contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti iscritti ai
nn. R.G. da 59811/06 a 59825/06 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 18.5.09, depositato il 29/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2013 dal Presidente Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Federica Corsini che
si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

GENERALE DELLO STATO, che lao rappresenta e difende,

R.g. n. 21319/10 — U. P. 09.01.2013

Equa riparazione

Ritenuto che Francesco Minissale, Giuseppa Forziano e Giorgio Nicosia — quali eredi di
Filippo Nicosia, deceduto il 26 giugno 2008 — Paola Todaro, Rosaria Marletta, Francesca Minissale,
Fulvia Pafuni, Dora Cucchetti, Agata D’Alessandro, Maria De Francisci, Alessia ed Annalisa Zinna
—quali eredi di Pacido Zinna —, con ricorso del 2 settembre 2010, hanno impugnato per cassazione
—deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria —, nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 29 settembre
2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando anche sul ricorso del Minissale delle altre
predette persone — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.
2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio
dei ministri — il quale è rimasto contumace —, ha dichiarato inammissibili, per difetto di procura ad
litem, i ricorsi di: Francesco Minissale, Giuseppa Forziano e Giorgio Nicosia — quali eredi di
Filippo Nicosia —, Paola Todaro, Rosaria Marletta, Francesca Minissale, Fulvia Pafuni, Dora
Cucchetti, Agata D’Alessandro, Maria De Francisci, Placido Zinna — dante causa di Alessia ed
Annalisa Zinna, odierne ricorrenti —;
che resiste, con controricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri;
che la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile i ricorsi delle predette persone,
osservando: a) quanto a Francesco Minissale, Filippo Nicosia, Paola Todaro, Rosaria Marletta, che
«[…] ciascuno di detti ricorrenti ha notificato il 31 luglio 2008 alla Presidenza del Consiglio di
Ministri il proprio ricorso, depositato il 28 novembre 2006 e sottoscritto dall’avv. Luca Di Graziano
con dichiarazione in epigrafe di rappresentare e difendere ciascuno dei ricorrenti indicati, allegando
invece il mandato alla lite da ciascuno conferito all’avv. Claudio Carastro, per esserne rappresentato
e difeso (ancorché con domicilio eletto presso lo studio legale Di Graziano), in virtù di procura
speciale contenuta in foglio spillato al ricorso e timbrato, per continuità al ricorso stesso, dalla
cancelleria della Corte d’Appello in data 11 aprile 2008, in assenza di qualsiasi riferimento al
precedente mandato che, in foglio separato e privo del timbro di deposito in cancelleria, sarebbe
stato precedentemente conferito all’avv. Luca Di Graziano»; b) quanto a Francesca Minissale,
Fulvia Pafumi, Dora Cucchetti, Agata D’Alessandro, Maria De Francisci, Placido Zinna, che: «[…]
ciascuno di detti ricorrenti ha notificato il 30 o 31 luglio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il proprio ricorso, depositato il 28 novembre 2006 e sottoscritto dall’avv. Luca Di Graziano
con dichiarazione in epigrafe di rappresentare e difendere ciascuno dei ricorrenti indicati, allegando
invece il mandato alla lite da ciascuno conferito all’avv. Katia Riolo, per esserne rappresentato e
difeso (ancorché con domicilio eletto presso lo studio legale Di Graziano), in virtù di procura
speciale contenuta in foglio spillato al ricorso e timbrato, per continuità al ricorso stesso, dalla
cancelleria della Corte d’Appello in data 11 aprile 2008, in assenza di qualsiasi riferimento al
precedente mandato che, in foglio separato e privo del timbro di deposito in cancelleria, sarebbe
stato precedentemente conferito all’avv. Luca Di Graziano. Considerato che i ricorsi suddetti sono
pertanto inammissibili, in quanto non hanno consentito all’Amministrazione convenuta di verificare
la regolarità dei ricorsi depositati nel 2006, a fronte dei poteri di rappresentanza e difesa conferiti
dai ricorrenti nel 2008 a un rappresentante difensore diverso da quello che ha sottoscritto i ricorsi
nel 2006».
1

Ordinanza

che i ricorrenti sostengono inoltre che la Corte d’Appello, a fronte della predetta violazione,
avrebbe dovuto non dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi ma, tenuto conto della contumacia della
convenuta Amministrazione, ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ.;
che il ricorso non merita accoglimento;
che l’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001 dispone: «La domanda si propone con ricorso
depositato nella cancelleria della corte d’appello, sottoscritto da un difensore munito di procura
speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile»;
che, nella specie, il ricorso introduttivo di ciascuno degli odierni ricorrenti datato 2006 — che
reca tra l’altro, nell’epigrafe, la dicitura «[…] domiciliato ai fini di legge in Catania, via
Ramondetta n. 31, presso l’Avv. Luca Di Graziano che lo rappresenta e difende per procura
speciale in calce al presente atto [ …]» ancorché sottoscritto dal predetto Avv. Luca Di Graziano,
non è seguito dalla procura speciale allo stesso difensore, bensì da una procura speciale, spillata al
ricorso, conferita in data 18 gennaio 2008 ad altro difensore (Avv. Claudio Carastro o Avv. Katia
Riolo), anche se nel fascicolo di parte è presente altra procura speciale conferita in data 10 ottobre
2006 all’Avv. Luca Di Graziano;
che, inoltre, detto ricorso introduttivo di ciascuno degli odierni ricorrenti risulta notificato alla
controparte ad istanza di nuovo difensore (Avv. Claudio Carastro o Avv. Katia Riolo), che non
corrisponde né a quello di cui all’epigrafe dello stesso ricorso né a quello che lo ha sottoscritto;
che da nessun atto ufficiale di causa emerge che tra il 2006 ed il 2008 sia intervenuta la revoca
dell’originario difensore, Avv. Luca Di Graziano — come invece affermano i ricorrenti —, e la sua
sostituzione con l’Avv. Claudio Carastro o con l’Avv. Katia Riolo;
che — tale essendo la fattispecie in esame — debbono essere ribaditi alcuni orientamenti di
questa Corte al riguardo: a) il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche
parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i
diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto
della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo
nei limiti stabiliti dall’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al
difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta
dalla legge — come nella specie — la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in tale
ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. ex plurimis, la sentenza n. 9464 del 2012); b) poiché
l’art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere
2

Considerato che tutti i ricorrenti censurano il decreto impugnato, sostenendo che il cancelliere
della Corte d’Appello, all’atto di formare le copie dei ricorsi per la notificazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri convenuta, avrebbe arbitrariamente sostituito le originarie procure ad litem
conferite all’avv. Di Graziano con quelle successive conferite a diversi difensori, «pur avendo cura
di custodire all’interno dei singoli fascicoli le procure originariamente rilasciate dagli odierni
ricorrenti al primo loro difensore», e che il cancelliere, così facendo, avrebbe violato l’art. 58 del
codice di rito;

che pertanto — come esattamente rilevato dai Giudici a quibus — le palesi contraddizioni ed
invalidità afferenti sia allo stesso ricorso introduttivo (sottoscritto da un difensore diverso da quello
al quale risulta conferita procura speciale) sia alla notificazione dello stesso (richiesta da difensore
non risultante univocamente dal tenore complessivo dell’atto da notificare) «non hanno consentito
all’Amministrazione convenuta di verificare la regolarità dei ricorsi depositati nel 2006, a fronte dei
poteri di rappresentanza e difesa conferiti dai ricorrenti nel 2008 a un rappresentante difensore
diverso da quello che ha sottoscritto i ricorsi nel 2006»;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi €
300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 gennaio 2013
1 Presidente rel. ed est.

sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di
sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della
firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, atteso che la
sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (cfr., ex plurimis,
l’ordinanza n. 1275 del 2011); c) la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa
da parte del difensore, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore
(revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del
processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale
sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata (cfr. ex plurimis, la sentenza n. 5410 del 2001);
d) le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall’art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa
dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella
disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti,
dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano — di per sé — il
difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge
processuale al procuratore sono non quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma
quelli attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare, con la conseguenza che,
in base all’art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere
atti, non sono la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si
accompagni la sostituzione del difensore (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17649 del 2010);

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