Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13792 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso il decreto n. 58564/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/10/2008, depositato il 22/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte di appello di Roma, con decreto del 22.1.2009, ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da P.G. nei confronti del Ministero della Giustizia – non costituito – in relazione all’irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli.

Contro il decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia 1) la nullità del giudizio (perchè, omessa la notificazione in relazione alla prima udienza, non poteva essere concesso il termine per rinnovare la notificazione di ricorso e decreto di fissazione di nuova udienza) e 2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 144 e 291 c.p.c., lamentando che il giudizio di equa riparazione si è svolto nella contumacia dell’Amministrazione perchè il ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi alla Corte di appello è stato notificato al Ministero ma non presso il competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, come disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 1. Non ha svolto difese l’intimato.

2.- Osserva la Corte che, trattandosi di censure formulate ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., è necessario l’esame degli atti al fine dell’accertamento della fondatezza dei motivi. Talchè va disposta la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio della Corte di appello.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che la cancelleria provveda a richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio della Corte di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA