Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13792 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro in carica,
ex lege rappresento e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la cui sede e’ in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’
domiciliato;
– ricorrente –
contro
M.R., elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei
Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avv. Concetti
Domenico, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in
calce al ricorso per Cassazione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 594/2007 della Corte d’appello di Perugia,
depositata il 25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23.04.2010 dal Consigliere dott. MAMMONE Giovanni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
DESTRO Carlo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
M.R. conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Perugia il Ministero dell’Economia e Finanze, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il Comune di Perugia e la Regione Umbria per ottenere la concessione dell’indennita’ di accompagnamento.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’INPS a corrispondere la prestazione e, in solido con Comune e Ministero, le spese processuali, con esclusione delle spese di consulenza che venivano poste a carico del Ministero; dichiarava, invece, carente di legittimazione la Regione.
Proponeva appello il Ministero, che ribadiva la sua carenza di legittimazione passiva e contestava la condanna al pagamento delle spese di consulenza. In contraddittorio dell’assistita e della Regione, la Corte d’appello di Perugia in parziale accoglimento dell’impugnazione poneva le spese di consulenza a carico solidale del Ministero e dell’INPS. Proposto ricorso per Cassazione dal Ministero nei confronti della sola assistita, il Collegio, riunito in Camera di consiglio, con ordinanza del 6.2.09, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, della Regione Umbria e del Comune di Perugia, quali parti presenti nel giudizio di appello, assegnando allo scopo sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il Consigliere relatore, con relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha posto in evidenza che l’ordinanza collegiale e’ stata comunicata ai difensori costituiti il 23.3.09 (Avvocatura) ed il 25.3.09 ( M.) e che, come da attestazione della Cancelleria del 3.2.10, nessuna delle due parti ha adempiuto a quanto prescritto con l’indicato provvedimento collegiale.
In ragione della rilevata inottemperanza, vertendosi in fattispecie di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve statuirsi in punto di spese, avendo l’intimata M. solo conferito procura al difensore, il quale non e’ comparso in camera di consiglio per la discussione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo sulle spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010