Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13792 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6189-2014 proposto da:

B.R., C.F. (OMISSIS), in proprio, quale socio

della AUTOTRASPORTI FRA.SA.RO. 81 di B. & C. S.N.C., e nella

qualità di socio amministratore e legale rappresentante della

medesima AUTOTRASPORTI FRA.SA.RO. 81 di B. & C. S.N.C. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCO LEDDA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10791/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2014 r.g.n. 601/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato LEDDA FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2584/09 il Tribunale di Tivoli rigettava – per ritenuta prescrizione presuntiva dei crediti – la domanda di S. V. intesa ad ottenere la condanna della Autotrasporti FRA.SA.RO 81 di B. & C. S.n.c. al pagamento di differenze retributive varie.

Con sentenza depositata il 10.2.14 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava la società appellata a pagare in favore di S.V. la complessiva somma di Euro 18.437,48 oltre accessori e spese del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.R. in proprio e nella qualità di socio della Autotrasporti FRA.SA.RO 81 di B. & C. S.n.c. affidandosi a quattro motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 c.c. per essere stata pronunciata sentenza nonostante che la Autotrasporti FRA.SA.RO 81 di B. & C. S.n.c. si fosse cancellata dal registro delle imprese in data 25.8.08, come da certificato della CCIAA di Roma che deposita, con conseguente difetto di legittimazione processuale della società medesima.

Analoga censura viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di violazione degli artt. 156, 160, 161 e 299 c.p.c. in relazione agli artt. 2312 e 2495 c.c., con conseguente denuncia di inesistenza o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 17.10.08), delle sentenze di primo e secondo grado e di tutti gli atti del processo.

I due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono da disattendersi.

Si premetta che la cancellazione dal registro delle imprese importa, ex art. 2495 c.c., l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.

Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le S.U. di questa Corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1.1.2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato L. Fall., art. 10, la sentenza n. 6070/13 delle S.U. ha ritenuto applicabile la stessa regola anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).

Prosegue la citata sentenza n. 6070/13 delle S.U. con il puntualizzare che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (vale a dire provando che in realtà la società ha continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

Ne consegue che, nei processi in corso, anche se non interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ex art. 110 c.p.c. (vertendosi in ipotesi di successione a titolo universale), ai soci, i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

Tale automatica trasmissione ai soci della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, riguarda anche gli eventuali procedimenti di esecuzione o di opposizione ad essa.

A sua volta l’estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così – sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2312 c.c., comma 2 o all’art. 2495 c.c., comma 2, a seconda che si tratti di società personali o di capitale – rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti.

Ovviamente è appena il caso di ricordare che diversa è l’ipotesi di fusione od incorporazione di società, vicenda che ex art. 2504 bis c.c. non è estintiva, ma meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.

Operate le puntualizzazioni che precedono, nel caso in esame deve evidenziarsi che il difetto di legitimatio ad processum è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (sempre che a riguardo non si sia formato il giudicato interno: cfr. Cass. S.U. n. 24179/09), purchè risultante ex actis (cfr. Cass. S.U. n. 10531/13) in base a documenti (o ad altri mezzi di prova) ritualmente acquisiti nel corso del giudizio.

Nella presente vicenda processuale l’odierna parte ricorrente non ha neppure allegato dove e quando avrebbe prodotto, nel corso dei gradi di merito, documentazione attestante l’an e il quando dell’asserita cancellazione della Autotrasporti FRA.SA.RO 81 di B. & C. S.n.c. dal registro delle imprese (e, infatti, di tale cancellazione non hanno parlato nè la sentenza del Tribunale nè quella della Corte d’appello).

Nè a tal fine può servire la produzione, unitamente al ricorso per cassazione in oggetto, del certificato della CCIAA di Roma.

E’ pur vero che tale certificato è inteso a dimostrare la nullità della sentenza perchè pronunciata nei confronti di società di persone che si assume essere estinta già al momento dell’introduzione del ricorso introduttivo di lite e che la giurisprudenza di questa S.C. ha esteso l’ammissibilità dei documenti producibili in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c.anche oltre quelli relativi a meri vizi intrinseci della sentenza e, quindi, anche a quelli concernenti altri atti del processo idonei a riflettersi sulla validità della sentenza medesima (cfr., ex aliis, Cass. n. 13535/07; Cass. n. 23576/04).

Nondimeno tale possibilità va esclusa nel caso di specie perchè, come sopra ricordato alla stregua della citata sentenza n. 6070/13 delle S.U., l’iscrizione dell’atto che cancella una società di persone ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile mediante prova contraria.

Ne discende che eccepire e documentare tale estinzione soltanto con il ricorso ex art. 360 c.p.c. significa introdurre per la prima volta in sede di legittimità una nuova questione di fatto, il che ovviamente non è consentito.

Nè valga sostenere di aver eccepito e documentato tale estinzione già in sede di merito (come si legge a pag. 9 del ricorso), poichè – giova ribadire – a tale riguardo il ricorso non risulta autosufficiente, non trascrivendo nè indicando specificamente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 l’atto in cui ciò sarebbe avvenuto nè indicando la precisa collocazione del documento in oggetto (certificato della CCIAA di Roma) nel fascicolo di parte del giudizio di merito, nonostante la necessità che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto (v., ad es., Cass. n. 27228/14).

2- Il terzo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, nonchè omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la sentenza impugnata negato l’applicabilità ai crediti retributivi delle prescrizioni presuntive (contrariamente a quanto invece affermato in giurisprudenza) in base all’asserita loro abrogazione implicita riguardo al rapporto di lavoro quale effetto della L. n. 4 del 1953 sull’obbligo del rilascio dei prospetti paga.

Nè – prosegue il ricorso – la Corte territoriale ha esaminato il fatto, decisivo per l’applicabilità delle prescrizioni presuntive, dell’essere stato stipulato il contratto di lavoro fra le parti verbalmente (come sostenuto da parte ricorrente) e non per iscritto (come invece sostenuto dal S.).

Il motivo è infondato, sia pure nei termini qui di seguito chiariti.

Per costante giurisprudenza di questa S.C. le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr., ex allis, Cass. n. 11145/12; Cass. n. 8200/06; Cass. n. 1304/95).

Ma poichè l’onere della prova del fatto che consente l’applicabilità d’una data eccezione incombe su chi la solleva, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto eccepire e provare in sede di merito (cosa che, invece, non allega neppure di aver fatto) che il contratto di lavoro con l’odierno intimato era stato stipulato verbalmente e non per iscritto e senza rilascio di quietanze scritte.

3- Con il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle eccezioni di pagamento e sulle relative richieste istruttorie comunque intese a dimostrare l’avvenuto pagamento di retribuzioni addirittura superiori a quelle rivendicate da S.V., dimostrate anche dagli assegni dettagliamente elencati e in parte prodotti in copia.

Il motivo non è autosufficiente, essendosi parte ricorrente limitata a trascrivere sul punto solo la memoria difensiva di secondo grado con cui rinviava alle eccezioni e alle istanze istruttorie contenute nella memoria difensiva di primo grado, che però non allega, non trascrive e neppure indica ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 fra gli atti su cui si basa il ricorso.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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