Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13791 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOCENTRO MONTECARLO S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valnerina n. 40,

presso lo studio dell’Avv. Scartozzi Gino, che la rappresenta e

difende per procura a margine calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Medaglie d’Oro n. 157 presso lo studio dell’Avv. Cipriani Romolo G.,

che lo rappresenta e difende come da procura a margine del

controricorso ed ora dom.to in Roma, Piazza Camerino, 5.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 8370/07 della Corte di Appello di

Roma del 7.12.2007/17.06.2008 nella causa iscritta al n. 7205 R.G.

dell’anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8.06.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gino Scartozzi per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 5.09.2005 il Tribunale di Velletri dichiarava la nullità del licenziamento intimato dall’AUTOCENTRO MONTCARLO S.p.A. a B.D. in data 24.07.1999, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risaricitorio.

Tale decisione, appellata dalla società datrice di lavoro, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8370 del 2007, la quale ha ritenuto che la contestazione disciplinare – con riferimento alla manomissione dell’orologio aziendale per la timbrature del cartellino orario – fosse priva del necessario corredo spazio-temporale. La stessa Corte ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, nel riconoscere l’esistenza dei presupposto della cd.

tutela reale ex art. 18 n. 300 del 1970, non avendo la società datrice di lavoro allegato e dimostrato che l’azienda occupasse un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dalla legge.

La società Autocentro Montecarlo, ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste il B. con controricorso.

La difesa della ricorrente ha depositato “breve nota”, in cui si fa presente l’intervenuto fallimento della società Autocentro Montecarlo S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente, nel lamentare violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè vizio di motivazione, sostiene che la lettera di contestazione del 24 luglio 1999 conteneva gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità (manomissione dell’orologio aziendale). Il che aveva consentito, aggiunge la stessa ricorrente, al B. l’esatta individuazione dell’infrazione contestata e del comportamento nel quale la datrice di lavoro aveva ravvisato l’illecito disciplinare.

Su tale profilo-immediatezza e specificità della contestazione- la motivazione contenuta nell’impugnata sentenza, secondo la quale i rilievi mossi al lavoratore sarebbero privi del necessario corredo spazio- temporale, non è adeguata e coerente, giacchè effettivamente nella lettera anzidetta di contestazione disciplinare il fatto veniva esattamente individuato in maniera specifica nella manomissione dell’orologio aziendale.

Del resto la stessa lettera di giustificazione e risposta del B., che viene riportata a pag. 3 del ricorso per cassazione, denota la piena conoscenza da parte sua proprio dell’accusa a lui rivolta della manomissione dell’orologio aziendale e della timbratura del cartellino ad orari impostati a seguito di tale manomissione. La circostanza non risulta essere stata presa in considerazione dal giudice di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2119, 2104, 2105, 1175, 1375, 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione.

La società osserva che la sentenza impugnata risulta carente anche per l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi P., M. e C., dalle quali risultava che la manomissione dell’orologio aziendale era da imputare al B..

Anche questo motivo è fondato, in quanto la sentenza di appello opera un generico ed incompleto riferimento alle testimonianze rese dai testi M. e C., trascurando del tutto le dichiarazioni rese dall’altro teste P. (riportate a pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione), il quale affermò che il B. “posto davanti all’evidenza confessò quanto mi si legge, anzi precisò che una persona gli aveva insegnato a manomettere gli orologi”.

3. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che procederà al riesame della causa in ordine al profilo dell’immediatezza e specificità della contestazione disciplinare e a quello dell’adeguata ed esauriente vantazione delle dichiarazioni rese dai testi anzidetti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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