Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13791 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22229-2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GERARDO MORESE, GUIDO

CELENTANO;

– ricorrente –

contro

AEROPORTI DI PUGLIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO GAROFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del ricorrente in epigrafe volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 4.664,38 a titolo di maggiorazione per il lavoro prestato, a turno, nella giornata festiva della domenica;

in estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore, in applicazione della disciplina collettiva di riferimento, avesse beneficiato, complessivamente, di un trattamento economico e normativo idoneo a remunerare l’attività domenicale, secondo i principi di questa Corte. A tale riguardo ha richiamato la pronuncia di Cass. n. 2596 del 2013;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, Raffaele C., sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, Aeroporti di Puglia S.p.A.

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione. Assume l’errata valutazione dei documenti prodotti ed in particolare delle buste paga e dell’accordo aziendale del 15.5.2014;

in particolare, deduce che le indennità considerate dalla Corte territoriale quali compensative della maggiore penosità per il lavoro prestato nella giornata della domenica risultavano, da contratto, attribuite per finalità diverse dal lavoro domenicale e che, invece, la contrattazione collettiva era carente di disciplina dello stesso (id est: del lavoro domenicale); per tale ragione, la parte datoriale avrebbe siglato l’accordo del 2014 al fine di disciplinare, per il futuro, la materia de qua;

il ricorso, come prospettato, è inammissibile in quanto si risolve in una critica dell’iter argomentativo della sentenza impugnata, senza la formulazione di censure specificamente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall’art. 360 c.p.c.;

come questa Corte ha ripetutamente chiarito (v. Cass. n. 17224 del 2020; Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 19959 del 2014), il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.;

le censure oggetto di scrutinio, come emerge agevolmente dalla loro illustrazione, sono formulate in modo generico, con argomentazioni non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito e sono, pertanto, inammissibili;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00. per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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