Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13791 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15840/2009 proposto da:
S.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
BANCA FIDEURAM SPA in persona del Responsabile della Funzione
Contenzioso della Banca, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – Socio
Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo
studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO Claudio e RENATO SCOGNAMIGLIO, che
la rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notaio
Maria Chiara Bruno di Roma, in data 4.6.2009, n. rep. 20947, che
viene allegata in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 372/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 18.4.08, depositata il 13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 13.5.2008, riformando la sentenza di primo grado, condannava la Banca Fideuram s.p.a. a pagare a S.S., in forza di un contratto di agenzia intercorso tra le parti, la somma di Euro 42.756,26 oltre accessori per il ritardo.
Lo S. ha proposto ricorso per cassazione. La Soc. Banca Fideuram con atto notificato il 22.6.2009 ha resistito in sede di controricorso e ha proposto ricorso incidentale, successivamente depositato memoria.
La causa è stata iscritta a ruolo sulla base del deposito del controricorso-ricorso incidentale, non risultando depositato il ricorso.
Il mancato deposito nei termini del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso stesso (art. 369 c.p.c.), per la quale è applicabile il procedimento camerale di cui all’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c..
Peraltro l’improcedibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale che, come nella specie (tenuta presente l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie), sia qualificabile come tardivo (Cass. S.U. n. 9741/2008).
Spese del giudizio a carico del ricorrente in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente a rimborsare le spese alla controricorrente, in Euro 30,00 oltre Euro duemila per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010