Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13791 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15840/2009 proposto da:

S.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

BANCA FIDEURAM SPA in persona del Responsabile della Funzione

Contenzioso della Banca, aderente al Fondo Interbancario di Tutela

dei Depositi, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – Socio

Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo

studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO Claudio e RENATO SCOGNAMIGLIO, che

la rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notaio

Maria Chiara Bruno di Roma, in data 4.6.2009, n. rep. 20947, che

viene allegata in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 372/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 18.4.08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 13.5.2008, riformando la sentenza di primo grado, condannava la Banca Fideuram s.p.a. a pagare a S.S., in forza di un contratto di agenzia intercorso tra le parti, la somma di Euro 42.756,26 oltre accessori per il ritardo.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione. La Soc. Banca Fideuram con atto notificato il 22.6.2009 ha resistito in sede di controricorso e ha proposto ricorso incidentale, successivamente depositato memoria.

La causa è stata iscritta a ruolo sulla base del deposito del controricorso-ricorso incidentale, non risultando depositato il ricorso.

Il mancato deposito nei termini del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso stesso (art. 369 c.p.c.), per la quale è applicabile il procedimento camerale di cui all’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c..

Peraltro l’improcedibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale che, come nella specie (tenuta presente l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie), sia qualificabile come tardivo (Cass. S.U. n. 9741/2008).

Spese del giudizio a carico del ricorrente in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente a rimborsare le spese alla controricorrente, in Euro 30,00 oltre Euro duemila per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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