Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13791 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34810-2018 proposto da:

AUTOCARS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 64 E, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 25667/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25667/2018, pubblicata il 15 ottobre 2018, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Autocars srl contro l’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio.

La società Autocars propone ricorso per revocazione al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente, tralasciando di sunteggiare il contenuto del procedimento definito con l’ordinanza n. 25667/2018 sopra ricordata prospetta l’esistenza di un motivo di revocazione rispetto alla testuale affermazione espressa nell’ordinanza anzidetta: nel motivo in esame, infatti, non vengono menzionati fatti storici non esaminati dalla sentenza gravata e che, se fossero esaminati, avrebbero diversamente orientato il convincimento del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere”. Secondo la ricorrente tale punto della decisione collide nettamente e radicalmente con le argomentazioni statuizioni della sentenza di assoluzione con formula piena in data 5 luglio 2011 del tribunale penale di Roma, laddove si sarebbe accertata la correttezza operativa sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale della società. La ricorrente contesta poi l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando il vizio di insufficiente e grave contraddittorietà della motivazione, aveva affermato che la censura non indica quale parte della sentenza impugnata sarebbe affetta dall’anomalia denunziata, riferendosi la censura all’intera ordinanza.

Il ricorso è non solo radicalmente inammissibile non riproducendo il contenuto essenziale del procedimento e del provvedimento impugnato, ma prospetta, altresì, come motivo di revocazione, contestazioni che involgono le valutazioni operata da questa Corte nello scrutini odei motivi di ricorso.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4) la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto – Cass., S.U., n. 10184/2018 -.

Ne consegue che la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione – Cass. n. 20635/2017 -.

Sulla base di tali considerazioni, non può dubitarsi che le censura proposte attengono alla valutazione dei motivi di ricorso operata dalla Cassazione, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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