Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13791 del 06/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15806-2013 proposto da:

SIRTI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANGELO GABRIELE QUARTO, FRANCESCO ROTONDI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ROSARIA DAMIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LAURA MAMMOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

SICIET S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1920/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2012 r.g.n. 2098/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA per delega Avvocato PETRACCA

NICOLA;

udito l’Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14.12.12 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di rigetto n. 54521/08 emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, accertato che il trasferimento di ramo d’azienda da Sirti S.p.A. a Siciet S.r.l. non riguardava anche il dipendente Z.A., che non era adibito in maniera esclusiva o prevalente alle attività oggetto del ramo d’azienda ceduto, in parziale accoglimento della domanda del dipendente ordinava a Sirti S.p.A. il ripristino del rapporto lavorativo, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento.

Respingeva, invece, la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore.

Per la cassazione della sentenza ricorre Sirti S.p.A. affidandosi a tre motivi.

Z.A. resiste con controricorso.

Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Siciet S.r.l. – anche in contraddittorio con la quale si sono celebrati i gradi di merito – non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1406 c.c., nonchè omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata ravvisato un interesse ad agire in capo al lavoratore, nonostante che questi, impugnando in separata sede il licenziamento intimatogli da Siciet S.r.l., di fatto avesse confermato che quest’ultima era la titolare, nel lato datoriale, del suo rapporto di lavoro, considerato altresì il lasso di tempo intercorso fra il trasferimento del ramo d’azienda (risalente al 31.1.02) e la sua impugnazione giudiziale da parte del lavoratore (avvenuta il 2.2.05).

Il motivo è infondato.

L’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l’intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 16262/15; Cass. n. 13556/08; Cass. n. 17026/06).

Invero, già soltanto il rimuovere l’incertezza giuridica su chi debba considerarsi il vero datore di lavoro integra un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al dipendente (a prescindere da un immediato pregiudizio patrimoniale): basta che l’incertezza giuridica sussista. A sua volta tale incertezza può preesistere all’instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (cfr., ex aliis, Cass. n. 13578/15; Cass. n. 4496/08; Cass. n. 13556/08 cit.; Cass. n. 3362/98;

Cass. n. 3292/98; Cass. n. 1675/98), noto essendo che le condizioni dell’azione (come, appunto, l’interesse ad agire) sussistano al momento della sentenza.

Ad ulteriore dimostrazione della configurabilità dell’interesse ad agire per accertare quale sia la controparte d’un dato rapporto contrattuale si tenga presente che in altra ipotesi di cessione del contratto diversa da quella di cui all’art. 2112 c.c., cioè in quella generale disciplinata dall’art. 1406 c.c. e ss., è previsto che il contraente ceduto possa sempre opporsi alla cessione, anche a prescindere dal peggioramento o meno delle condizioni contrattuali o da altro concreto pregiudizio.

In altre parole, l’apprezzamento circa l’affidabilità del cessionario rispetto a quella del cedente è oggetto di una delibazione personale e autonoma del contraente ceduto, non surrogabile da quella del giudice.

Dunque, il lavoratore ha sempre interesse – ex art. 100 c.p.c. – ad agire affinchè si individui il proprio effettivo datore di lavoro.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie i giudici d’appello hanno correttamente ravvisato l’interesse ad agire dell’odierno controricorrente anche in base all’ulteriore rilievo che l’accertamento dell’insussistenza degli estremi nei suoi riguardi –

dell’art. 2112 c.c. comporta il concreto vantaggio di proseguire il rapporto di lavoro con la società cedente pur dopo il licenziamento intimato da chi, come la società cessionaria, non era, in realtà, l’effettivo titolare del rapporto medesimo.

La censura mossa da Sirti S.p.A. circa il fatto che l’impugnazione del licenziamento dimostrerebbe il riconoscimento, da parte del lavoratore, del suo essere dipendente di Siciet S.r.l. non coglie nel segno: tale circostanza non attiene all’interesse ad agire ma, semmai, alla fondatezza della domanda.

Inoltre, neppure sotto tale profilo la doglianza merita accoglimento:

infatti, può essere oggetto di tacito riconoscimento un fatto storico, non certo il suo effetto giuridico.

E nella vicenda in esame, pacifico essendo il fatto storico della cessione di ramo d’azienda tra Sirti e Siciet, la configurabilità o meno d’una sua ripercussione sul rapporto di lavoro di Z.A. è questione di diritto rimessa alla decisione del giudice.

Per altro, anche a voler prescindere dal rilievo che precede, ad ogni modo deve osservarsi che l’avere il lavoratore impugnato nei confronti della Siciet il licenziamento intimatogli da tale società, costituendo una normale cautela processuale, di per sè non dimostra nè un riconoscimento della Siciet medesima quale effettivo datore di lavoro nè una rinuncia a far valere i diritti verso la Sirti.

E ancora: alla ricorrente non giova neppure invocare il tempo trascorso fra il trasferimento del ramo d’azienda (risalente al 31.1.02) e la sua impugnazione giudiziale da parte del lavoratore (avvenuta il 2.2.05), atteso che – per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 16888/15 e ivi richiami) – il tempo (maggiore o minore) trascorso fra il sorgere del diritto alla tutela giurisdizionale e la sua concreta attivazione è circostanza di fatto di per sè neutra se non accompagnata da altre significative di una chiara e certa volontà di rinunciarvi.

Si consideri, altresì, che quella diretta a far dichiarare l’invalidità d’una cessione d’azienda per violazione dell’art. 2112 c.c. si configura come azione di nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative, azione per sua natura imprescrittibile.

2- Con il secondo motivo la società ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la gravata pronuncia, nel negare la prova che l’odierno controricorrente fosse addetto al ramo d’azienda ceduto, ha valutato il compendio delle risultanze istruttorie in maniera insufficiente e illogica.

Il motivo va disatteso perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà sostanzialmente suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, che ha escluso – a monte – la validità del trasferimento del rapporto di lavoro di Z.A. a Siciet S.r.l. in quanto il primo non era adibito al ramo d’azienda ceduto e ciò ha fatto in base alle risultanze testimoniali analiticamente esaminate nel loro contenuto e nella loro significatività.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale censura non è idonea a segnalare un error in iudicando nè un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla novella contenuta nel D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

In breve, la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicabilità, riguardo ad Z.A., dell’art. 2112 c.c. (che consente all’impresa di trasferire, insieme con l’azienda o un suo ramo autonomo, anche i lavoratori che vi sono addetti, a prescindere dal loro consenso), sicchè la cessione del rapporto rientra sotto la disciplina della norma generale di cui all’art. 1406 c.c., che non ammette la cessione del contratto senza il consenso del contraente ceduto (che nel caso di specie era mancato).

3- Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1243 c.c., per avere la sentenza impugnata ordinato il ripristino del rapporto di lavoro tra la Sirti e Z.A. con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento, senza tenere conto della compensatio lucri cum damno derivante dalle retribuzioni che nel frattempo il lavoratore ha percepito dalla Siciet.

Il motivo è inammissibile perchè non conferente rispetto al tenore del dispositivo e della motivazione della gravata pronuncia, che non ha affatto quantificato eventuali crediti retributivi del lavoratore verso la Sirti, limitandosi a dare atto della permanente sussistenza d’un rapporto lavorativo inter partes, ininterrotto sotto ogni profilo (e, quindi, sia giuridico che economico).

L’esistenza e l’entità di eventuali crediti retributivi maturati nell’arco di tempo compreso fra l’illegittimo trasferimento del rapporto e la sentenza della Corte territoriale potrà, se del caso, essere oggetto di delibazione in separata sede.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla Siciet, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge. Nulla per spese riguardo a Siciet S.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA