Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13790 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14788-2012 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FAVINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO TARLAO;

– ricorrente –

contro

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI PORTA CASTELLO, 33, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

BIAGINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO ZIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto preliminare col quale S.M. promise di vendere a M.G. la propria quota di proprietà (pari a 29/60) relativa ad un immobile sito in (OMISSIS) in comunione indivisa con lo stesso M.G. e con i suoi figli M.A. e M.M., titolari della restante quota di proprietà (pari a 31/60);

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Trieste confermò la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.G., ebbe a disporre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà dell’immobile promesso in vendita nella quota in natura divenuta – a seguito di scioglimento della comunione in corso di giudizio – di esclusiva proprietà della S., con contestuale declaratoria dell’obbligo del promissario acquirente di versare il prezzo pattuito entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.M. sulla base di un unico motivo;

– M.G. ha resistito con controricorso;

– il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che, a seguito della divisione dell’immobile, non fosse venuto meno l’oggetto del contratto preliminare e che, pertanto, quest’ultimo fosse suscettibile di esecuzione in forma specifica) è infondato, dovendo ritenersi che la trasformazione, nel corso del giudizio di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e a seguito di autonomo giudizio di divisione, della quota di proprietà oggetto della promessa di vendita da quota astratta di comunione indivisa a quota individuata di proprietà esclusiva di un immobile di valore – come nella specie – del tutto corrispondente a quello della quota indivisa, non determina un mutamento dell’oggetto della promessa di vendita tale da impedire l’esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c., sia perchè lo scioglimento della divisione ha efficacia dichiarativa e retroattiva di modo che il condividente va considerato proprietario esclusivo ex tunc della quota assegnatagli (Cass., Sez. 2, n. 20457 del 11/10/2016; Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Sez. 3, n. 13948 del 30/06/2005), sia perchè la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. viene a costituire il medesimo rapporto giuridico e il medesimo assetto degli interessi previsto nel preliminare (nella specie, l’esclusione della S. dalla comunione e l’acquisizione da parte del M. della quota della stessa da unire alla restante quota già di sua proprietà);

– la doglianza relativa alla violazione del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 20 adombrata nel detto motivo, rimane assorbita;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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