Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13790 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO MODA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 1, presso lo

studio dell’Avv. Zincone Andrea, che la rappresenta e difende,

unitamente e disgiuntamele, con l’Avv. Sergio Barozzi per procura a

margine calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ricasoli

n. 7, presso lo studio dell’Avv. Roberto Muggia, che la rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Andrea Bordone del

foro di Varese come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1219/08 della Corte di Appello di

Milano del 7.10.2008/7.11.2008 nella causa iscritta al n. 776 R.G.

dell’anno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8.06.. 2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Roberto Muggia per la controroicorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 22 del 2007 il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la nullità del licenziamento intimato a B.F. in data 25.03.2005, con la conseguente condanna della STUDIO MODA S.r.l. alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcirne dei danni. Tale decisione, appellata dalla società datrice di lavoro, è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1219 del 2008. che ha osservato come l’art. 219 del CCNL del Commercio fosse applicabile al licenziamento in questione e il termine di 15 giorni, previsto per la comunicazione dello stesso licenziamento, andasse riferito non nel momento della “spedizione”, quanto a quello della “ricezione” della comunicazione da parte del lavoratore.

La società Studio Moda S.r.l. ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste la B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1334, 1335 e 1355 cod. civ., in relazione agli artt. 217, 219, 221 CCNL sul Commercio, con riferimento al momento (“spedizione” o “ricezione”) di perfezionamento del termine di 15 giorni per la comunicazione del licenziamento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli violazione degli artt. 1363 e 1372 cod. civ., in relazione agli artt. 217, 219, 220, 221 CCNL sul Commercio, nonchè vizio di motivazione, con riferimento all’inclusione o meno nell’ambito della disciplina collettiva delle sanzioni espulsive, come il licenziamento.

Tale motivi non possono essere presi in considerazione e verificati circa la loro consistenza e portata in punto di merito, stante l’improcedibilità del ricorso. Invero deve rilevarsi che la parte ricorrente ha omesso di depositare il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda, essendosi limitata a riportare il testo di alcuni articoli. Tale modalità non è conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), applicabile al ricorso in esame concernente sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006. L’art. 369, comma 2, infatti così si esprime:” Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità … 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 2 luglio 2009 n. 15495), la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto. Essa, inoltre, va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione … dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e, in particolare, con la regola denominata dal codice di “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 cod. civ.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessità di avere dinanzi l’intero testo.

La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 e relativa legge di delega) volto a potenziare la cd.

nomofilachia della Corte di Cassazione.

E’ ben vero che sono stati riprodotti in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui è causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Invero, nel ricorso vertente sull’interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione, ma il testo complessivo.

In conclusione va ribadita l’improcedibilità del ricorso, con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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