Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13790 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37952-2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

N. 10, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5204/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di reclamo ex lege 92/2012, confermava la statuizione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a. al dipendente P.G.;

al dipendente erano attribuite condotte inerenti a operazioni riguardanti Buoni Fruttiferi Postali processati nella fase di stampa con modalità irregolari rispetto alle procedure aziendali, poichè sette di detti buoni, emessi presso l’Ufficio Postale di Macerata Campania, erano stati stampati presso l’Ufficio Postale di Sant’Antimo e si era proceduto al quasi immediato rimborso presso quest’ultimo Ufficio Postale, piuttosto che presso quello di emissione dei buoni: in tal modo erano stati movimentati valori al di fuori degli ambienti consentiti (essendo richiesta l’installazione di un cassetto antirapina ovvero di una cassaforte di sportello) e con l’utilizzo di una cassa dell’Ufficio di Sant’Antimo, al quale il dipendente era addetto in qualità di consulente finanziario;

rilevava la Corte territoriale – avuto riguardo alle previsioni dell’art. 54 CCNL, in forza del quale una stessa condotta può essere sanzionata diversamente (con sanzione conservativa, licenziamento con preavviso e senza preavviso) a seconda del livello crescente di gravità del fatto, in base a una valutazione rimessa al giudice in relazione alle caratteristiche del caso concreto – la non riconducibilità della condotta contestata alla sanzione espulsiva, considerate le seguenti circostanze: 1) le operazioni di cassa si erano svolte secondo prassi 2) erano avvenute su richiesta di clienti noti ritualmente identificati 3) avevano avuto lo scopo di rendere un servizio più veloce agli utenti 4) avevano generato un reinvestimento sempre presso Poste Italiane s.p.a. 5) non avevano configurato alcuna concreta ipotesi di truffa assicurativa;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrati mediante memorie;

resiste il lavoratore con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1324,1362 e 1363 c.c., nella parte in cui la Corte di merito aveva interpretato il contenuto della contestazione ritenendo che avesse riguardato la partecipazione o cooperazione a una truffa nei confronti di Poste Italiane s.p.a. o dei suoi clienti, di conseguenza affermando che la sanzione applicata appariva sperequata perchè avente origine da una presunta azione o cooperazione fraudolenta, laddove Poste Italiane s.p.a. non aveva mai sostenuto che al dipendente fosse contestata la partecipazione a una truffa, con la conseguenza che era erroneo ricollegare l’illegittimità del recesso alla mancata prova di tale condotta;

il motivo è infondato, poichè la Corte territoriale ha valutato la rilevanza disciplinare dei fatti esaminando le condotte attribuite al dipendente nella loro oggettività, in conformità alla contestazione, riguardante il compimento di una serie di operazioni irregolari in spregio della normativa aziendale, indipendentemente dalla prospettazione di una cooperazione in frode al datore di lavoro, mentre l’assenza del carattere fraudolento nelle condotte contestate è stato tenuto in considerazione ai fini della valutazione della connotazione soggettiva della medesime;

con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione degli artt. 2104 e 2119 c.c. e dell’art. 54, comma 6, lett. c) e k) e 80 lett. e) CCNL Poste 2011, nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto, i comportamenti del dipendente, in violazione del dovere di diligenza, ledevano il vincolo fiduciario, legittimando il licenziamento per giusta causa, non essendo sufficiente a giustificare il comportamento tenuto dal dipendente la prassi irregolare (di cui non risultava la diffusività) alla quale avevano fatto riferimento i giudici del merito;

rileva il collegio, nei limiti della sindacabilità in questa sede del giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa (in relazione alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo della giusta causa, come precisato, ex multis, Cass. n. 31155 del 03/12/2018), l’infondatezza della censura;

va precisato, infatti, che la Corte d’appello ha evidenziato le ragioni in forza delle quali non può considerarsi irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, avuto riguardo alla interpretazione delle previsioni della contrattazione collettiva in cui la concreta fattispecie si colloca e del giudizio di sussunzione nelle stesse della condotta addebitata, alla correttezza del metodo seguito e al rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, in base a una valutazione in concreto da cui è risultata l’inidoneità del comportamento tenuto, per la sua gravità, a scuotere la fiducia del datore di lavoro e a far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, avuto riguardo, in particolare, alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza;

con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 214 e 2119 c.c. e dell’art. 41 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto sintomatico che nei confronti di altri dipendenti, pure responsabili, unitamente al P., delle operazioni di cassa contestate, non fossero state levate sanzioni disciplinari, non esistendo un principio volto a garantire la parità di trattamento, con la conseguenza che tale fatto resta irrilevante;

il motivo è inammissibile, poichè l’argomento oggetto di censura risulta non essere essenziale e decisivo ma, piuttosto, sovrabbondante nella complessiva struttura motivazionale a sostegno della decisione;

con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, nella parte in cui il giudice, pur avendo ritenuto la sanzione applicata sperequata rispetto all’effettivo disvalore della condotta del lavoratore ed al grado di intensità della violazione delle procedure in punto di buona fede contrattuale, pur non avendo individuato la corrispondenza della condotta contestata ad alcuna sanzione conservativa, ha, comunque, disposto la reintegra del lavoratore;

tale ultima censura merita accoglimento;

il giudice del reclamo, infatti, pur avendo rilevato che la sanzione espulsiva era “ampiamente sperequata rispetto all’effettivo disvalore della condotta del lavoratore” e avendo fatto riferimento alla graduazione delle sanzioni applicabili in relazione ad addebiti dei quali non esclude il rilievo disciplinare, non ha proceduto, tuttavia, alla individuazione della eventuale sanzione conservativa applicabile al caso in esame, così da giustificare l’applicazione della misura della reintegrazione;

a mente delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 al regime sanzionatorio dettato dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, infatti, il giudice deve procedere ad una valutazione più articolata nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva e deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina circa la sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall’art. 18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5 (in tal senso, ex multis, Cass. n. 12365 del 09/05/2019);

la sentenza, pertanto, deve essere cassata al fine del compimento dell’indagine, riservata al giudice del merito, riguardo alla eventuale corrispondenza della condotta contestata ad altra punibile con sanzione conservativa in base alla contrattazione collettiva di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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