Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13790 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30026-2018 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1051/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto da V.C., esercente la professione di avvocato, avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi in relazione a quanto emerso dall’esame di movimentazioni bancarie riferibili al contribuente. Secondo la CTR, a fronte delle verifiche bancarie eseguite sul c/c professionale del contribuente, quest’ultimo aveva fornito una giustificazione assolutamente generica e non esaustiva oltre che non provata nè documentata. In particolare, la circostanza che le somme versate sul conto corrente fossero relative a risarcimenti danni liquidati dalle compagnie di assicurazione in favore dei propri clienti non addotta dal V. non aveva trovato alcun riscontro probatorio nella contabilità tenuta dal contribuente.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita nel presente giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, come modificato dalla sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale. La CTR avrebbe totalmente tralasciato di fare applicazione della sentenza anzidetta della Corte costituzionale, che andava interpretata nel senso di escludere la rilevanza della presunzione di cui all’art. 32 cit., non solo nei confronti dei prelevamenti, ma anche dei versamenti. Circostanza che era stata totalmente tralasciata dalla CTR, anche a volere ritenere che la sentenza avesse riguardato unicamente i prelevamenti.

Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione di un punto decisivo della controversia. La CTR con riferimento ai versamenti avrebbe tralasciato di considerare che i versamenti integravano delle mere negoziazioni di assegni non trasferibili intestati a terze persone alla quale era seguito il prelevamento corrispondente delle somme spettanti in favore dei soggetti beneficiari, risultando tali operazioni dei veri e propri giroconti. L’Ufficio non avrebbe dunque fondato l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti utili a dimostrare il reddito accertato a carico dello stesso.

Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

Il giudice di appello, esaminando la controversia nella quale era in discussione la ripresa a tassazione fondata su movimentazioni bancarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non ha tenuto conto degli effetti prodotti dalla sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, all’esito della quale questa Corte è ormai ferma nel ritenere che l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, n. 2, sulla base degli elementi risultanti dai conti bancari, dovendo il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (tra varie, Cass. 29 luglio 2016, n. 15857). Tale suddetta presunzione resta invariata anche con riguardo al professionista o lavoratore autonomo, ma limitatamente ai versamenti operati sui relativi conti correnti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 (Cass., 9 agosto 2016, n. 16697e 16999; ord. 10 febbraio 2017, n. 3628; ord. 16 febbraio 2017, n. 4087; 28 febbraio 2017, nn. 5152 e 5153; 17 marzo 2017, n. 6947; Cass. n. 12643/2017). Si è infatti superato l’indirizzo, rimasto isolato, secondo il quale secondo cui la sentenza della Corte costituzionale “ha posto fine alla presunzione legale in base alla quale le somme prelevate o versate su conti e depositi riconducibili ad esercenti attività professionale costituiscono di per se stessi ulteriori compensi assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente” (Cass. 11 novembre 2015, n. 23041).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra esposti quanto alla irrilevanza, ai fini della presunzione, dei prelevamenti con riguardo ai contribuenti-professionisti.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la CTR compiutamente esposto i motivi per i quali ha ritenuto non dimostrato il superamento della presunzione nascente dalle movimentazioni dei conti correnti riferibili al contribuente, in tal modo conformandosi puntualmente ai principi espressi dalle SU di questa Corte – Cass.S.0 n. 8053/2014 – a proposito dell’inammissibilità del vizio di motivazione, per effetto della novella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e della censura per omesso esame di un fatto controverso per il giudizio laddove il giudice abbia comunque esaminato i fatti prospettati. Esame che il giudice di merito ha invece compiuto affermando l’assenza di prova nella contabilità tenuta dal contribuente che il V. vorrebbe oggi la Corte rivedesse.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare anche gli argomenti difensivi espressi in memoria dal ricorrente, incentrati su una ricostruzione della vicenda che la CTR non ha ritenuto supportata da elementi probatori non sindacabile in questa sede alla stregua della censura esposta nel detto motivo, va accolto parzialmente il primo motivo e rigettato il secondo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA