Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13790 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12945-2011 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), B.F.

C.F. (OMISSIS), BE.AN. C.F. (OMISSIS),

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FLORITA, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO FLORITA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), – Società con socio unico,

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato S.p.A. – in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FERROSER S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 606/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/05/2010 R.G.N. 1983/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato BOZZI CARLO per delega verbale avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 maggio 2010, la Corte d’Appello di Catanzaro, confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza ed accoglieva la domanda proposta da Be.An., S.G. e B.F. nei confronti di Trenitalia S.p.A. nonchè di Ferroser S.r.l., avente ad oggetto la costituzione in capo a Trenitalia S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato con gli stessi intercorrente, previo riconoscimento a carico di Ferroser S.r.l. dell’illecita interposizione di manodopera con riferimento al servizio dai medesimi prestato alle formali dipendenze di quest’ultima Società ma nell’interesse di Trenitalia, tuttavia, dichiarando costituito il rapporto dal 27.5.1993, per essersi il diritto, pur maturato per il periodo pregresso, estinto per il decorso della prescrizione decennale ed intervenuta la cessazione del medesimo alla data dell’11 luglio 2002 a seguito della mancata impugnazione del licenziamento intimato con preavviso il 14.9.2001, con conseguente limitazione a quest’ultima data del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, peraltro estintosi per prescrizione quinquennale relativamente al periodo anteriore al 27.5.1998.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il carattere non genuino dell’appalto conferito da Trenitalia a Ferroser, per essere stato accertato a carico di quest’ultima il difetto di un’organizzazione di impresa in grado di fornire manodopera formata e diretta per lo svolgimento del servizio e, pertanto, la riferibilità diretta a Trenitalia del rapporto, limitato, peraltro, nella sua durata, a monte, dall’operatività della prescrizione e, a valle, dall’intimato licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, Trenitalia S.p.A. mentre Ferroser S.r.l., pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 censurano la statuizione della Corte territoriale relativa al riconosciuto effetto interruttivo del recesso intimato dalla Società, pur dichiarata fittiziamente interposta nell’esecuzione di prestazioni di lavoro, sul rapporto ope iudicis costituito a tempo indeterminato in capo alla Società interponente, laddove la giurisprudenza di questa Corte propende per l’inesistenza del licenziamento intimato dall’interposto, estraneo al rapporto che in effetti intercorre con l’interponente, ancorchè il licenziamento medesimo sia intervenuto prima della declaratoria giudiziale dell’illiceità della fornitura di manodopera. (Cass. 11957/2000).

Con il secondo e terzo motivo, intesi a denunciare, il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, il secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 345 c.p.c., il ricorrente censura la medesima statuizione della Corte territoriale sotto il profilo della carenza di motivazione, stante la mancata considerazione, in contrasto con la regola procedurale che gli impone il prudente apprezzamento del materiale istruttorio, di circostanze acquisite agli atti e qualificate decisive per il giudizio, quali la revoca degli intimati licenziamenti e la conclusione di accordi sindacali implicanti la ricollocazione di tutti i lavoratori impiegati negli appalti affidati dal gruppo FS a Ferroser S.r.l., poi dichiarata fittiziamente interposta, presso le imprese subentranti negli appalti medesimi per poi spingersi a sostenere che si sarebbe piuttosto di fronte ad una motivazione apparente, non dandosi per nulla conto degli elementi di cui sopra e, comunque, ad una pronunzia resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, avendo la Corte territoriale dichiarato l’efficacia estintiva del rapporto esplicata dall’intimato licenziamento quando la Società non aveva opposto al riguardo alcuna eccezione.

Il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento, avendo la Corte territoriale in effetti erroneamente attribuito rilevanza, ai fini dell’estinzione del rapporto, costituito ope iudicis in capo alla Società nei confronti della quale era stata riconosciuta l’interposizione fittizia nelle prestazioni rese dai lavoratori interessati, al licenziamento intimato dall’interposta, la quale, una volta dichiarata, anche in epoca successiva al recesso, l’illiceità della fornitura di manodopera, risultava priva di titolo all’esercizio del relativo potere, essendo del tutto estranea al rapporto medesimo.

Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi e, di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà nei termini suddetti, disponendo anche per l’attribuzione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA