Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1379 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la decisione n. 3/6/07 della Commissione tributaria regionale

di Ancona, emessa il 19 gennaio 2007, depositata il 12 febbraio 2007,

R.G. 981/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP, corrisposta negli anni dal 1998 al 2000, proposta dal contribuente G.L., esercente l’attività di geometra. Il contribuente ha dedotto l’insussistenza del requisito dell’autonomia organizzativa della propria attività professionale;

2. La C.T.P. ha rigettato il ricorso. Ha proposto appello il contribuente e nel corso del giudizio di appello l’Agenzia delle entrate ha rilevato che il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata per le annualità dal 1997 al 2001 ai sensi della L. n. 289 del 2002 e ha eccepito, ai sensi degli artt. 7 e 9 della predetta legge, che si era ormai resa definitiva la liquidazione delle imposte e non più esperibile la richiesta di rimborso;

3. La C.T.R. ha invece ritenuto ammissibile la richiesta di rimborso e nel merito l’ha ritenuta fondata in quanto l’attività professionale è svolta dal G. senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori e senza investimenti di mezzi finanziari rilevanti;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9 e rispetto al quale formula il seguente quesito di diritto: se in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9, la presentazione dell’istanza precluda al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie l’IRAP).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. il ricorso è fondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sezione 5^ n. 3682 del 16 febbraio 2007 e 17142 del 24 giugno 2008), in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in guanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito che dichiari la preclusione alla proposizione dell’istanza di rimborso per effetto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata per le annualità dal 1997 al 2001;

sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara preclusa l’istanza di rimborso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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