Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1379 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1379 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 1961-2011 proposto da:
CIAURRO NICOLA CRRNCL61R02F027J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio
dell’avvocato CARUSO BIANCA MARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE FEIS FRANCESCO giusta procura speciale a
margine del ricorso;

-ricorrentecontro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello Generale, Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell’avvocato LA
PECCERELLA LUIGI, che 1o rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 23/01/2014

all’avvocato ROMEO LUCIANA giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 40/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI.

Ric. 2011 n. 01961 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

LECCE del 27/01/2010, depositata il 20/07/2010;

r.g.n. 1961/2011 Ciaurro Nicola c/INAIL
Oggetto: spese di lite

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del
7 novembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della

2

La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza impugnata
che aveva riconosciuto, in favore di Ciaurro Nicola, il diritto alla
rendita per infortunio sul lavoro, occorso in data 18.4.2000, con
decorrenza dal dicembre 2005, compensando le spese di lite;

3,

ricorre Ciaurro Nicola, con un articolato motivo, dolendosi che
la Corte di merito non abbia motivato la disposta
compensazione delle spese e che la predetta regolamentazione
contravvenga all’art. 92, co. 2 c.p.c., come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263, art. 2 e successive modificazioni, con
effetto dal 10 marzo 2006;

4.

la parte intimata ha resistito con controricorso;

s. il ricorso deve qualificarsi come manifestamente fondato
trovando applicazione, ratione temporis (trattandosi di giudizio
iniziato il 22.3.2006), la disposizione dell’art. 92 comma 2, c.p.c.,
come modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 e
successive modifiche ed integrazioni, con effetto dal 10 marzo
2006, secondo cui il giudice può compensare, parzialmente o
per intero, tra le parti le spese del giudizio se concorrono “giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”;
6.

che i giusti motivi della disposta compensazione totale delle
spese non risultano indicati esplicitamente in motivazione ove
la ragione della statuizione risiede esclusivamente nell’inciso

r.g.n. 1961/2011

relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

secondo cui “le spese possono essere giustificatamente
compensate”.
7. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.

manifestamente fondato il ricorso giacché nella sentenza
impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per
le quali la Corte di merito si sia determinata alla compensazione
delle spese del giudizio del gravame.
9. Sembra opportuno rimarcare che prima della modifica operata
dal Legislatore nel 2005 (con L. n. 263/2005 cit.), l’art. 92 del
codice di rito si interpretava nel senso che il provvedimento di
compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi
doveva trovare nella sentenza un adeguato supporto
motivazionale che, tuttavia, poteva essere desumibile anche dal
complesso della motivazione della statuizione di merito, non
essendo necessarie specifiche motivazioni (v., Cass. S.u. 30
luglio 2008, n. 20598).
10. In particolare, l’obbligo del giudice si riteneva assolto anche
mediante le argomentazioni, svolte per la statuizione di merito
(o di rito), contenenti considerazioni giuridiche o di fatto idonee
a giustificare la regolazione delle spese adottata (adde a Cass. SU
20598/2008 cit., anche Cass.17868/2009 e 24351/2010).

n il sistema di regolamento delle spese processuali vigente, invece,
all’epoca della pubblicazione della sentenza impugnata, risulta
dalla modifica, a seguito della sostituzione del comma 2 dell’art.
92 cod. proc. civ., ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263,
art. 2, comma 1, lett. a), la cui applicazione, per effetto della

w2. 1961/2011

8. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo

proroga del termine inizialmente fissato al 1 ° gennaio 2006,
disposta dall’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, è
stata espressamente affermata per i procedimenti instaurati,
come nella specie, successivamente alla data del 1° marzo 2006.
12

Pertanto, il Legislatore del 2005 ha introdotto la previsione

fonda la compensazione delle spese, per i procedimenti
instaurati successivamente alla predetta data del 1° marzo 2006,
epoca che rileva, dunque, come discrimine temporale delle
disposizioni dell’art. 92, comma 2 c.p.c. nel testo applicabile
ratione tempotis.
13. Peraltro un ulteriore intervento manipolativo si deve al
Legislatore del 2009 (L. n. 69 del 2009) per i giudizi iniziati
dopo l’entrata in vigore della citata legge (art. 58, L. n.69 cit.),
non applicabile al presente procedimento.
14. Ebbene, tanto premesso in tema di successione di leggi negli
interventi modificativi della disposizione in esame, deriva che ai
sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., (nel testo, applicabile ratione
temporis, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), se
vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi
esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
15. Detta norma è stata, inoltre, interpretata da questa Corte nel
senso che la motivazione sulle spese è censurabile, in sede di
legittimità, soltanto se illogica e contraddittoria e tale da
inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale
(v. per tutte, Cass. n. 24531/10 e, da ultimo, Cass. 316/2012).

r.g.n. 1961/2011

dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi”, sui quali si

16.

In particolare, come ritenuto da Cass. 316/2012, «per quanto
attiene ai casi che possono giustificare la compensazione, è stato
ritenuto, a titolo meramente esemplificativo, che l’obbligo
motivazionale è assolto nel caso in cui il giudice di merito dia
atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva,
ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a

delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto
realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività
processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento
processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative
plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass.
S.U. n. 20598/08 cit. e successive conformi).
/7. Nell’ambito di tale ampia configurabilità dei giusti motivi
legittimanti la compensazione delle spese si è anche ritenuto
agevole includere l’applicazione di una giurisprudenza basata su
un principio di diritto in sé non controverso, ma variamente
enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, sul
presupposto che decisioni altalenanti ben possano dipendere
anche dalla difficoltà pratica di identificare la fattispecie
concreta corrispondente, rendendo così disagevole per la parte
attrice inquadrare, in via anticipata, la regola di giudizio inerente
al caso singolo, e operare una ragionevole prognosi sull’esito
della lite da instaurare» (così Cass. 316/2012 cit.).
18.

Ciò posto, l’individuazione nello specifico caso dell’uno
piuttosto che dell’altro giusto motivo di compensazione è
attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente
e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.

r.g.n. 1961 / 2011

incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni

19. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha espresso, invero,
alcun ragionamento diretto ad evidenziare il fondamento
dell’esistenza di un giusto motivo di compensazione, per cui la
sentenza va cassata, limitatamente al capo sulla
regolamentazione delle spese di lite e, per essere necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa, ai sensi

medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che
procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di
quanto sinora detto.
20. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese
del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
limitatamente al capo sulle spese e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE

dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice che si designa nella

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