Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1379 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1379 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso 21247-2012 proposto da:
BERTON ROBERTO C.F. BRTRRT67C10L736U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LIBIA 98, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO CALIO’, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SUPPIEJ GIORGIO,
giusta delega in atti;
2017

ricorrente

3490

CENTRO STAMPA VENETA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio

Data pubblicazione: 19/01/2018

dell’avvocato” 10IDO ROSSI, che la rappresenta e
difende mente all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI,
giusta delega in atti;
– controricorrente
nonché contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 846/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 16/03/2012 R.G.N. 620/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato PARIS FILIPPO per delega verbale
Avvocato CALIO’ ANTONIO;
udito l’Avvocato ROSSI GUIDO.

IMPRESE TIPOGRAFICHE VENETE S.P.A.;

n. r.g. 21247/2012

FATTI DI CAUSA
la accoglieva la domanda proposta da Roberto Berton
Il Tribunale al-,
h
nei confronti di Centro Stampa Veneto s.p.a. ed Imprese Tipografiche
Venete s.p.a. intesa a conseguire il risarcimento del danno biologico e

Con sentenza resa pubblica il 16/3/2012 la Corte distrettuale, respinto il
ricorso principale proposto dal Berton, ed in accoglimento di quello
incidentale spiegato dalla società, rigettava integralmente le domande
avanzate dal lavoratore col ricorso introduttivo del giudizio.
Nel pervenire a tali conclusioni il giudice del gravame, in estrema sintesi,
osservava quanto al danno da mobbing, che le censure sollevate dal
lavoratore non attenevano alla ricostruzione giuridica dell’istituto, bensì alla
valutazione delle prove acquisite in giudizio che erano state correttamente
scrutinate dal giudice di prima istanza; rimarcava, poi, quanto alla
lamentata dequalificazione professionale, l’inammissibilità della produzione
del c.c.n.l. di settore solo in grado di appello, deducendo che la carenza del
documento non aveva consentito al primo giudice la verifica della
rispondenza del1e lansioni svolte in concreto rispetto all’inquadramento
contrattuale confetà;- rilevava, quanto al danno biologico riconosciutci, che
nello specifico, manava la prova di un nesso causale tra i fatti accertati
dalla sentenza impugnata. e la malattia diagnosticata, avendo la espletata
ctu evidenziato una condizione patologica preesistente agli eventi, per cui
la situazione vissuta in azienda era stata esacerbata da questa componente
della personalità caratterizzata da un disturbo dell’adattamento con sintomi
depressivi; richiamava al riguardo, da ultimo, i principi giurisprudenziali in
base ai quali la prova del nesso causale deve essere riferita ad elementi
oggettivi e non meramente possibilistici, valendo il criterio della cd.
probabilità qualificata.
La cassazione di tale pronuncia è domandata dal Berton sulla base di tre
motivi.
La s.p.a. Centro Stampa Veneto resiste con controricorso successivamente
illustrato da memoria ex art.378 c.p.c.. La s.p.a. Imprese Tipografiche
Venete, non ha svolto attività difensiva.
‘RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primomotivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
degli artt.277,421, 434, 437, 445 c.p.c. ex art.360 comma primo n.3 c.p.c.
1

morale risentiti per effetto della non corretta gestione dei turni di lavoro da
parte datoriale; rigettava invece le ulteriori píètese azionate in relazione al
dedotto danno da mobbing e da dequalificazione professionale.

,

n. r.g. 21247/2012

nonchè omessa, insti
te e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo della,pont< a ex art 360 comma primo n.5 c.p.c.. Lamenta che la Cotte distrettuale sia incorsa in "totale omissione della decisione e della motivazione".., sul punto della qualificazione in termini di mobbing dei comportamenti assunti dalla parte datoriale, denunciati in rìcorso. Al di là di ogni considerazione in ordine alle modalità promiscue di formulazione in unico contesto di censure non scindibili attinenti alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, va rimarcato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente- un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione, del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. 11/1/2916 n.195, Cass. 16/7/2010 n.16698). Nella fattispecie quicrutinata, la violazione di legge è stata dedotta , mediante la contestazione di una carenza motivazionale che ricorre, ai sensi dell'art.360 c.p.c., -comma 1, n.5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando tali elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (vedi Cass. 17/7/2012 n.12217, Cass. 21/7/2006, n. 16762). 3. Deve escludersi, tuttavia, che si verta in siffatta ipotesi. Come fatto cenno nello storico di lite, il giudice del gravame ha specificamente argomentato in ordine alla infondatezza della censura attinente al rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing, facendo leva sulla inammissibilità della prova testimoniale articolata, con valutazione sovrapponibile a quella già espressa dal giudice di primo grado; ha altresì delibato in ordine alla non utilizzabilità della prova documentale offerta dal ricorrente, ritenendola in parte irrilevante ed in parte tardiva in quanto _prodotta solo in sede di appello. 2 2. Il motivo va disatteso. n. r.g. 21247/2012 Al lume delle su qua, resi ste,.,.-d argomentazioni, la pronuncia impugnata, in parte , alla censura all'esame. Ci si duole del malgoverno delle prove disposto dal giudice del gravame, il quale non avrebbe Congruamente valutato i dati documentali acquisiti in giudizio (buste paga dalle quali era desumibile la riduzione di retribuzione, certificato medico), né le prove testimoniali raccolte, ai fini dell'accertamento relativo al comportamento persecutorio assunto nei suoi confronti dalla parte datoriale. Anche tale dogliahza Va respinta, in quanto tende a stigmatizzare l'impugnata sentenza per il non corretto scrutinio dei dati istruttori acquisiti, così pervenendo ad una revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito per il conseguimento di una nuova proznunCia sul fatto,, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio dì cassazione (vedi Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148);;,5. Con la terza' certsura è denunciata violazione e falsa applicazione degli dell'art.41 c.p. nonché omessa, insufficiente e artt.1218 - 2087 contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.. Si critica la sentenZa impugnata per aver ritenuto non raggiunta la prova del nesso causa)e intercorrente fra la condotta vessatoria di parte datoriale diagnosticato, ponendo l'onere della prova del e lo stato di malattia "comportamento mobbizzante" a carico del lavoratore. Si deduce in particolare l'erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di 'merito laddove, una volta dimostrato lo stato di malattia in cui versava ed una serie di circostanze potenzialmente idonee a generarlo (quali assegnazione di mansioni inferiori o inutili, l'esclusione dai corsi di formazione, la trattenuta ingiusta di retribuzione...), ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sul lavoratore ed inerente alla sussistenza del nesso eziologico, in violazione della regola della equivalenza delle condizioni dettata dall'art.41 c.p. alla cui stregua va riconosciuta l'efficienza causale -ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in via indiretta e remota, alla produzione dell'evento. 6. Il motivo va disatteso. 3 4. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2700, 2702 ex art.360 comma primo n.3 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art.360 comma primo n.5 c.p7c.. n. r.g. 21247/2012 La statuizione irnp a (che concerne il pregiudizio alla salute derivato In relazione a detta specifica condotta, la Corte distrettuale, sulla scorta della disamina degli accertamenti peritali espletati in prime cure, ha argomentato in ordine alla insussistenza di un nesso causale fra la condotta datoriale e la patologia riscontrata, facendo leva sul preesistente disturbo dell'adattamento associato a sintomi depressivi, diagnosticato a carico del lavoratore. La doglianza espressa al riguardo da quest'ultimo in sede di legittimità, si palesa carente ,sotto il profilo della specificità ed autosufficienza, giacchè non reca la puntuale riproduzione del tenore della relazione peritale, in coerenza coi principi affermati da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argOmentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica, è necessario che la parte alleghi di avere rivoltoxritiché alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poij, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde -consentirne la valla azione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (vedi Cass.3/6/2016 n.11482). - E' stato inoltre rimarcato che la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad 'indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (vedi Cass. 22/2/2010 n. 4201). 4 dalla Illegittlma43ìizione dei turni, già riconosciuto dal giudice di prima istanza, ed oggettà -di impugnazione da parte della società, appellante incidentale) ha ad oggetto una specifica condotta di parte datoriale ritenuta illegittima ed in quanto tale, fonte di pregiudizio alla integrità psico-fisica del lavoratore suscettibile di reintegrazione peLequivalente. Nello specifico il si presenta carente anche sotto siffatto profilo, non essendo cle4(), collocazione in a roduzione della relazione di consulenza e la sua 7. La statuizione impugnata appare, peraltro, conforme a diritto, perché coerente con i dicta di questa Corte secondi) cui in tema di malattie ed eziologia plurifattoriali (quale quella diagnosticata a carico del ricorrente:disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi), la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. (vedi ex multis, Cass.8/5/2013 n.10818). In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato. Consegue fa condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della s.p.a. Centro Stampa Veneta nella misura in dispositivo liqtiidata. Nessuna .-statuizione va emessa nei confronti della s.p.a. Imprese Tipografiche veAetech e non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della s.p.a. Centro Stampa Veneta che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; nulla per le spese nei confronti della s.p.a. Imprese Tipografiche Venete. Così deciso in Roma 1119 settembre 2017. Il Consigliere estensore ilr Il Presidente MINA° 21011alt Gi vani R N ‘...1 \ D051059 ' . aIM1Y 1.IN................"'Il CORTE SUPREMA IV Sezione n. r.g. 21247/2012

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