Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13789 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13764-2012 proposto da:

C.V., (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliati ex

lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE PATTI;

– ricorrenti –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 441/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO

C.V. e F. convenivano nel 1994 in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa C.M..

Gli attori, quali figli del defunto C.S. agivano al fine di veder loro assegnata una quota di legittima sui beni donati dalla nonna B.A., madre dei loro premorto genitore e defunta ab intestato dopo aver disposto in vita dell’intero suo patrimonio in favore della convenuta.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, contestava l’avversa domanda degli attori, della quale chiedeva il rigetto, ed – in via riconvenzionale – proponeva domanda relativamente all’eredità del de cuius C.F..

Con sentenza n. 175/2007 l’adito Tribunale di prima istanza rigettava la domanda di riduzione, escludendo la stessa in quanto il valore del bene era risultato inferiore alla stessa disponibile.

La sentenza veniva gravata da appello da parte degli originari attori ed odierni ricorrenti.

Resisteva l’appellata, che interponeva 4ppello incidentale.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 441/2011, rigettava l’appello incidentale, accoglieva parzialmente l’appello principale, determinando la quota di riserva spettante agli appellanti ed in relazione alla quale vi era diritto di riduzione della suddetta donazione effettuata da Be.An. in favore di C.M. il 29 dicembre 1962, quota valutata in Euro 6.375,80 (senza aggiunta di interessi).

Per la cassazione della succitata sentenza della Corte di Appello di Catania ricorrono i C.V. e F..

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

A seguito di comunicazione dell’avvenuto decesso dell’Avv. salvatore Patti, unico difensore dei ricorrenti, la Corte – rinviando a nuovo ruolo- disponeva, come in atti, la comunicazione personale alle parti dell’avviso del detto evento e, così provvedutosi, procedeva alla decisione della controversia.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

Il ricorso, comunque di non semplice intelligibilità, appare lamentare la violazione dell’art. 560 c.c.: tanto può evincersì solo alla stregua di un esame della parte discorsiva dello stesso atto, che non è strutturato nei termini di cui all’art. 366 c.p.c..

La Corte rileva che, per quanto evincibile nel modo anzidetto, le parti ricorrenti hanno – in sostanza – riproposto in questa sede la medesima questione, già sollevata innanzi alla Corte territoriale, e concernente la pretesa di interessi sulla quota ereditaria di loro spettanza.

Così ricostruito il senso del proposto ricorso comunque formulato ai limiti dell’ammissibilità deve osservarsi quanto segue.

Il motivo e, quindi, il ricorso non possono essere accolti.

La pretesa erroneità della gravata decisione è infondata.

I ricorrenti presumono la sussistenza di un diritto, in loro favore, alla percezione di interessi sulla somma (Euro 6375,80), determinata dalla sentenza impugnata ed in relazione alla quale essi stessi “hanno il diritto di ridurre la donazione effettuata da B.A. a C.M. il 29 dicembre 1961”.

La gravata decisione, contrariamente a quanto prospettato col ricorso in esame, ha negato la sussistenza del detto diritto agli interessi.

La sentenza impugnata, risultando immune da vizi logici, ha fatto buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie (nè, invero, nel ricorso si enuncia altro principio o orientamento giurisprudenziale, da cui dovrebbe dedursi l’erroneità della decisione della Corte territoriale).

In particolare la gravata decisione ha correttamente ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 560 c.c., in ragione della formulata domanda di riduzione, con conseguente della debenza (rectius: della imputazione) di interessi sulla predetta somma determinata al succitato fine, interessi che erroneamente i ricorrenti prospettano come loro dovuti non avendo i medesimi neppure chiesto nè l’attribuzione della quota in natura, nè i frutti ex art. 561 c.c. dovuti (come evidenziato dalla Corte territoriale) “al legittimario sui beni da restituire e non sulle somme di denaro da corrispondere, in quanto l’obbligazione di restituzione dei frutti è consequenziale a quella di restituzione del bene che li produce, mentre nella fattispecie trova applicazione l’art. 560 c.c., u.c.”.

In base alla corretta applicazione di tale norme – a seguito di un’azione di accertamento della quota di riserva – non era dovuta l’imputazione di interessi sulla somma determinata al fine dell’azione intrapresa ovvero della quantificazione in denaro della somma in relazione alla quale si ha il diritto alla riduzione della donazione effettuata in violazione dei diritti dei legittimari. La Corte, con proprio corretto accertamento immune da vizi e neppure contestato), ha peraltro accertato che gli odierni ricorrenti svolsero solo una azione di mero accertamento della lesione della quota di riserva, con la conseguenza che gli eventuali frutti (neppure richiesti) erano dovuti esclusivamente nell’ipotesi – diversa da quella in giudizio – in cui i legittimari medesimi avevano richiesto l’attribuzione dei cespiti relati ove possibile e nei limiti della quota loro spettante.

2.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il motivo va respinto ed il ricorso va, conseguentemente rigettato.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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