Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13789 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13803/2009 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 163, presso lo studio dell’avvocato SOFI Vincenzo Maria, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA (nella qualità di incorporante di Unicredit Banca di

Roma SpA) in persona dei legali rappresentanti pro tempore nelle

rispettive qualifiche di Dirigente e Quadro Direttivo di 3^ livello,

presso la Direzione Generale di UniCredit SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati

PESSI Roberto e GIAMMARIA FRANCESCO, che la rappresentano e

difendono, giusta procura speciale che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 13.2.09, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Maria Sofi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello principale e privo di efficacia l’appello incidentale proposti contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede, accogliendo solo parzialmente le domande proposte da O.M. contro la Banca di Roma s.p.a., poi Unicredit Banca di Roma s.p.a., aveva rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento e accolta quella di risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

La Corte, dopo avere alla prima udienza concesso all’appellante un termine per notificare l’atto di impugnazione – adempimento cui aveva fatto seguito la costituzione della controparte con la proposizione dell’appello incidentale – in sede di decisione dichiarava l’improcedibilità dell’appello (e consequenzialmente inefficace l’appello incidentale), facendo dichiarata applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. 20604/2008 nel senso dell’improcedibilità nel rito del lavoro dell’appello in caso di mancata notificazione del relativo ricorso.

L’ O. propone ricorso per cassazione. L’intimata resiste con controricorso.

Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 291 e 421 c.p.c., sostiene che la Corte d’appello non avrebbe dovuto tenere conto, per non incorrere in violazione dei diritti di difesa, del nuovo orientamento giurisprudenziale in punto di improcedibilità del ricorso in appello non notificato, in quanto tale orientamento era successivo alla instaurazione del contraddirlo rio e all’accoglimento dell’istanza di assegnazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.

Il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 182 e 359 c.p.c., lamenta la violazione dei diritti di difesa dipendente dal fatto che la Corte di appello non aveva provocato il contraddittorio sulla questione in base alla quale aveva revocato l’ordinanza di concessione di un nuovo termine per la notifica.

Ambedue i motivi sono qualificabili come manifestamente infondati.

Riguardo al primo deve osservarsi che l’ordinamento processuale non prevede la facoltà dell’autorità giudiziaria, e della stessa Cassazione, di stabilire l’applicabilità solo ex nunc di indirizzi interpretativi innovativi, neanche in materia processuale. Nè la concessione del termine da parte del giudice appello comporta deroga alla regola dell’improcedibilità.

Riguardo al secondo giova richiamare il puntuale principio recentemente enunciato, secondo cui: “Nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di a chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di controeccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio” (Cass. S.U. 20935/2009).

Il conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, in Euro 30,00 oltre Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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