Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13789 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29711-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO, presso lo studio dell’avvocato GESUINA FENUDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALLETI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2466/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro M.S. e l’Agenzia delle entrate Riscossione, impugnando la sentenza della CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia ritenendolo intempestivo, in quanto proposto oltre il termine di legge, considerando che la sentenza impugnata era stata depositata il 28.11.2012 e che l’appello era stato presentato in data 8.1.20134.

La parte intimata si è costituita con controricorso, eccependo la tardività del ricorso per cassazione, applicandosi il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, essendo stato il giudizio incardinato il 24.7.2009 e dunque in epoca successiva al 4.7.2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22, art. 52 comma 1, nonchè dell’art. 327 c.p.c., e della L. n. 69 del 2009, art. 58. La CTR, al fine di considerare la tempestività dell’impugnazione, avrebbe erroneamente considerato la data di notifica del ricorso e non anche quella di deposito dello stesso, tale adempimento risultando idoneo ad incardinare il giudizio.

Il ricorso è anzitutto ammissibile.

Giova ricordare che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio – Cass. n. 19979/2018 -.

Orbene, ai fini della pendenza del ricorso in primo grado – ma si vedrà anche rispetto alla questione che ha indotto la CTR a dichiarare inammissibile l’appello per tardività, in relazione all’intervenuta entrata in vigore della novella dell’art. 327, per effetto della L. n. 69 del 2009, rileva l’individuazione del momento dal quale sia possibile considerare pendente il giudizio.

Orbene rispetto al rito tributario questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la “pendenza del giudizio” va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già pendente – Cass. n. 11087/2016 -.

Invero, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta L., art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dai 4 luglio 2009 (cfr. anche Cass. n. 17060/2012, n. 6007/2012, n. 15741/2013). Sulla base di tali principi questa Corte ritenne, quindi che in caso di notifica del ricorso in primo grado era avvenuta in epoca anteriore al 4.7.2009 ancorchè seguita dal deposito del ricorso in epoca successiva a tale data che sulle modalità introduttive del giudizio tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, dispongono rispettivamente che il processo tributario è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale e che il ricorso “è proposto mediante notifica” a norma dell’art. 16, commi 2.

Ora, è stato già chiarito (Cass. 27508/2014) che “la disciplina delle modalità di proposizione del ricorso innanzi alle commissioni rende chiaro che la decadenza dell’azione è impedita di per sè dalla notifica del ricorso” e che “solo la notifica del ricorso, dunque, rileva in vista dell’effetto che deriva dalla manifestazione della volontà di impugnare un atto tributario”, mentre è rinviato a un momento successivo il coinvolgimento del giudice, integrato dalla costituzione del ricorrente in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 29, (Cass. 26535/2014; Cass. 4659/2016; Cass. 11087/2016). Secondo questa Corte di legittimità, dunque, la costituzione rappresenta “un adempimento ulteriore, logicamente supponente che una lite sia (già) pendente”, “la cui mancanza, o tardività, preclude in effetti unicamente la prosecuzione, non l’esistenza (id est, l’instaurazione), del processo”. Il giudizio tributario diverge quindi dai processi che, in base al codice di procedura civile, iniziano con ricorso, in quanto in essi il contraddittorio si instaura necessariamente dopo il deposito del ricorso medesimo, da notificare alla controparte assieme al decreto del giudice che fissa l’udienza di trattazione.

Ne consegue che, dovendo ritenersi il giudizio di primo grado instaurato anteriormente al 4/07/2009 – per effetto della notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 2.7.2009, come lo stesso controricorrente riconosce, non operando la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, deve anzitutto escludersi l’intempestività del ricorso per cassazione, non applicandosi il termine di sei mesi come introdotto dal novellato art. 327 c.p.c., – Cass. n. 9104/2017 -.

Le superiori considerazioni rendono poi fondato il ricorso proposto dall’Agenzia, avendo la CTR erroneamente considerato l’intempestività dell’appello alla sentenza pubblicata il 28.11.2012 proposto in data 8.1.2014 sul presupposto, errato, dell’operatività del termine lungo di impugnazione di mesi sei che, per le considerazioni appena descritte, non poteva invece trovare applicazione, riferendosi il giudizio ad azione incardinata prima del 4.7.2009 ed applicandosi quindi il termine lungo di un anno, non ancora scaduto in relazione alla sospensione del termine per il periodo feriale di 46 giorni.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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