Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13788 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16738-2014 proposto da:

“REGGI CAR. DUE (REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO) – SOCIETA’

COOPERATIVA EDILIZIA”, (c.f. (OMISSIS)) in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO GHERA, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

“(OMISSIS)” S.r.l. in fallimento in persona del Curatore fallimentare

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4424/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 6 settembre 2000 (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Reggi Car Due, affinchè fosse dichiarato risolto il contratto di appalto intercorso con la convenuta per inadempimento di quest’ultima.

La società attrice chiedeva, inoltre, che la società convenuta fosse condannata al pagamento di Lire 1.231.271.205, oltre interessi, detratto l’acconto ricevuto, di quanto dovuto a titolo di garanzia e dell’ulteriore voce trattenuta per infortuni, nonchè di Iva e spese sostenute e da sostenere per la custodia del cantiere, dando atto che la convenuta Ifitalia spa, cessionaria del credito in questione, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione.

Durante la pendenza del giudizio erano conclusi vari accordi stragiudiziali, che portavano la convenuta Reggi Car Due a non costituirsi.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1892/2005, dichiarava risolto il contratto di appalto e condannava la Reggi Car Due soc coop. Edilizia a versare alla (OMISSIS) la somma di Euro 825.000,00.

Con atti di citazione notificati il 2 marzo 2006 ed il 3 marzo 2006, la Reggi Car Due proponeva appello.

Si costituiva la sola Ifitalia spa, mentre restava contumace il fallimento (OMISSIS) srl.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1892/2013, dichiarava inammissibile l’appello sul presupposto che prospettasse motivi di revocazione.

La Reggi Car Due ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 395 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello sul presupposto che, con lo stesso, erano stati fatti valere i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 1 e 4.

Infatti, secondo la società ricorrente, in presenza di una sentenza non ancora passata in giudicato, l’unico modo per proporre le doglianze tipiche del rimedio revocatorio sarebbe stato proprio l’appello.

Peraltro, ove la corte territoriale avesse ritenuto che, nella specie, era stata proposta una revocazione, essa avrebbe commesso un errore di qualificazione del gravame, trattandosi, invece, di un appello.

Il ricorso merita accoglimento.

Per costante giurisprudenza, la revocazione è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c., contro le sentenze pronunziate in grado di appello e in unico grado. Le sentenze di primo grado sono, invece, suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l’appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6. Ne consegue che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l’appello, previsto come rimedio generale e illimitato all’ingiustizia della decisione (Cass., Sez. L, n. 3104 del 3 marzo 2001, Rv. 544376).

Nella specie, è evidente che le doglianze sollevate, come ammesso dalla stessa società ricorrente ed accertato dalla corte territoriale, rientrano fra i vizi tipici della revocazione, di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 4.

La Corte di Appello di Roma ha considerato, però, l’appello inammissibile perchè, nella sostanza, sarebbe stata proposta una revocazione.

Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che, poichè lo strumento previsto dall’ordinamento per fare valere i vizi revocatori in esame, qualora venga in questione una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato, è l’appello, la corte territoriale non poteva dichiarare inammissibile il gravame della società ricorrente sul presupposto che lo stesso avesse, in concreto, il contenuto di una revocazione.

Infatti, in questo modo la Corte di Appello di Roma ha precluso alla parte ricorrente di fare valere, contro la sentenza impugnata, dei vizi che, altrimenti, non avrebbero potuto essere denunciati immediatamente con altri rimedi, limitando, così, la possibilità di utilizzare lo strumento dell’appello nei termini consentiti dal codice di rito.

Inoltre, si evidenzia che la corte territoriale non ha indicato alcun motivo che giustificasse la qualificazione come revocazione e non quale appello dell’impugnazione, nonostante, come risulta dalla lettura dell’atto de quo (possibile in ragione della natura del vizio contestato) e, altresì, dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, l’atto notificato fosse stato espressamente denominato appello e, nello stesso, fossero presenti riferimenti al giudizio di appello.

Ne consegue che il ricorso è fondato, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, altra sezione, pure per le spese del presente giudizio di legittimità, affinchè decida la causa.

PQM

 

La Corte,

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA