Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13788 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27775-2019 proposto da:

D.C.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCESCO ALAGNA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato L. NAPOLITANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GIASI; UNIVERSITA’

STUDI NAPOLI (OMISSIS), in persona del Rettore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1861/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, per quanto in questa sede interessa, rigettava la domanda avanzata da D.C.M. – ricercatore a tempo pieno presso l’Università (OMISSIS) di Napoli con funzioni assistenziali di Dirigente medico – nei confronti dell’Università degli studi di Napoli (OMISSIS) e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS), entrambe ritenute legittimate passivamente, volta all’equiparazione al Dirigente di I livello CCNL ai fini della concessione della indennità della L. n. 761 del 1979, ex art. 31, dall’1/1/2007 al 31/12/2010;

rilevava la Corte territoriale, richiamando il dictum di Cass. SU n. 9276 del 2016, che non poteva pervenirsi ad una automatica perequazione dei trattamenti economici ma occorreva valutare le funzioni, le mansioni e l’anzianità di ogni singolo dipendente e che la domanda, nella quale il ricorrente aveva soltanto esposto di essere ricercatore universitario, non poteva prescindere da una dettagliata allegazione delle mansioni svolte, dell’anzianità posseduta e dalla comparazione con le mansioni relative al profilo professionale utilizzato come parametro, allegazione in concreto mancante, dato che il ricorrente si era limitato ad affermare la titolarità di un incarico di responsabilità di settore, senza fornire alcuna specifica indicazione in ordine all’organizzazione della struttura di assegnazione, alle risorse tecnico umane e finanziarie gestite e alla relativa responsabilità di gestione, sì da poter verificare la correttezza o meno della equiparazione;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.C.M. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

resiste l’Azienda ospedaliera con controricorso, mentre l’Università è rimasta intimata;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla formulata eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., pur se la difesa dell’Università non aveva prospettato alcuna specifica censura di merito in primo grado e aveva esposto, invece, una serie di deduzioni e argomentazioni nuove in appello, introduttive nel processo di un nuovo tema di indagine;

con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, per avere la Corte territoriale interpretato in maniera non corretta la disposizione normativa contenuta nel predetto articolo, osservando che, ai fini dell’indennità in questione e in considerazione della natura non retributiva della stessa, doveva prescindersi dall’analisi in concreto dell’attività assistenziale prestata, anche perchè questo era l’unico modo di procedere nell’applicazione della norma, in ragione dei molteplici profili professionali alle dipendenze dell’Università, quasi mai coincidenti con quelli in servizio presso aziende del servizio sanitario nazionale: conseguentemente, il ricorrente aveva solo l’onere di dimostrare di svolgere mansioni assistenziali, la propria anzianità di servizio e la propria funzione (incarico dirigenziale eventualmente ricoperto) per avere diritto all’allineamento automatico tra i due trattamenti stipendiali e alla corresponsione dell’indennità di perequazione prevista dalla legge;

il primo motivo è infondato, dato che il ricorrente non ha allegato e provato che le nuove deduzioni in appello abbiano riguardato domande ed eccezioni piuttosto che semplici difese, rispetto alle quali non operano preclusioni inerenti alla tempestiva introduzione in giudizio (cfr. Cass. n. 23796 del 01/10/2018: “Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorchè “nuove”, in appello poichè esse non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d’ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell’appellante di infondatezza per mancanza di prova dell’avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all’uopo inidonea)”;

anche il secondo motivo deve essere respinto;

va premesso il principio in forza del quale “La cosiddetta “(OMISSIS)”, riconosciuta dalla L. n. 200 del 1974, art. 1, per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è legittimamente determinata – in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria – sulla scorta del criterio fattuale dell’equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente” (in tal senso Cass. n. 8521 del 29/05/2012, conf. Cass. n. 3676 del 14/02/2013, si vedano anche S.U. n. 9279 del 09/05/2016 e Cass. 8 marzo 2018 n. 5510);

orbene, sulla base dell’indagine demandata al Giudice di appello, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti ambiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risulta provato in giudizio (ed invero neppure allegato) che il ricorrente avesse svolto assunto funzioni dirigenziali, pur essendo l’equivalenza di funzioni, mansioni ed anzianità del personale equiparato presupposto essenziale per il riconoscimento dell’indennità;

in base alle svolte argomentazioni in ricorso va rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti dell’Azienda Ospedaliera;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Azienda Ospedaliera, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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