Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13787 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21586-2012 proposto da:

Z.A., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO BRACHINI;

– ricorrente –

contro

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.COLA

DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato MARIA PALOMBA (presso

Studio Legale Tessarolo), rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETRO CORSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 848/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato GIANCARLO MANCINI, con delega dell’Avvocato FABRIZIO

BRACHINI difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO CORSI, difensore del controricorrente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. citava davanti al tribunale di Grosseto Z.A. per la condanna al pagamento di Lire 3.800.000 per iva relativamente a lavori di cui alla fattura n. (OMISSIS) e di Lire 23.547.756 per la fattura n. (OMISSIS), richiesta poi rettificata in Lire 18.338.030 oltre iva.

Il convenuto contestava la fondatezza della domanda affermando di aver pagato e produceva vari assegni, l’ultimo dei quali risalente al maggio 1990, dell’importo di Lire 30.000.000, che l’attore attribuiva a lavori precedenti.

Con sentenza 18.11.2004 il Tribunale rigettava la domanda ed, a seguito di appello del M., la Corte di appello di Firenze in riforma condannava Z. a pagare Euro 9.539,14 e due terzi di spese richiamando la ctu sulla effettiva esecuzione dei lavori e la prova testimoniale diretta ad accertare se i lavori erano antecedenti o successivi al maggio 1990 con la conclusione che l’assegno di Lire 30.000.00 si riferiva a lavori precedenti.

Ricorre Z. con due motivi, resiste l’intimato.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso notificato presso lo studio del difensore e non nel domicilio eletto in appello perchè trattasi di nullità e non di inesistenza e l’atto ha raggiunto lo scopo con l’efficacia sanante del controricorso.

Del pari va respinta l’eccezione di tardività del ricorso passato per la notifica il 25.7.2012.

Si denunziano, col primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e (1 bis) dell’art. 2697 c.c. per non avere la sentenza considerato che l’attore non aveva offerto la prova, oltre che della consistenza delle opere eseguite, anche della misura dei corrispettivi da applicare, e col secondo motivo, vizi di motivazione sulla prova della collocazione temporale dei lavori, avendo conferito valenza alle deposizioni rese dai due testi escussi, nonostante gli stessi avessero detto il falso su un aspetto non secondario e, quindi non fossero attendibili.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

La Corte territoriale, come dedotto, ha richiamato la ctu sulla effettiva esecuzione dei lavori e la prova testimoniale diretta ad accertare se i lavori fossero antecedenti o successivi al maggio 1990 con la conclusione che l’assegno di Lire 30.000.00 si riferiva a lavori precedenti.

Le odierne censure deducono unicamente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove e sono meramente assertive oltre che difettare di specificità.

Il primo motivo, rimproverando al giudice la errata valutazione delle prove e la mancata pronunzia sulle eccezioni di parte, omette di considerare che, risultando eseguiti i lavori, la prova del pagamento andava data dal convenuto donde inidoneo è il richiamo all’art. 2697 c.c..

Le eccezioni erano state formulate in modo generico e l’affermazione di avvenuto pagamento a saldo era incompatibile con l’asserita mancata determinazione del corrispettivo; la sentenza ha anche richiamato le testimonianze sul consuntivo.

Ad analoghe conclusioni si perviene per il secondo motivo che attiene alla valutazione delle prove e fa dire alla sentenza di un accertato mendacio dei testi che non risulta dalla motivazione.

Il giudizio sull’attendibilità dei testi è prerogativa del giudice di merito e non risultano formulate deduzioni di sospetto del contenuto delle testimonianze nell’immediatezza delle deposizioni o successivamente.

Peraltro le deposizioni sono richiamate in relazione alla circostanza se i lavori fossero antecedenti o successivi al maggio 1990, data dell’ultimo assegno.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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