Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13786 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13786

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25433 – 2013 R.G. proposto da:

COMUNE di ALIANO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Leonardo Pinto ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via L. Spallanzani, n. 22, presso lo

studio dell’avvocato professor Valerio Pescatore;

– ricorrente –

contro

Avvocato D.A., – c.f. (OMISSIS) – ai sensi dell’art.

86 cod. proc. civ. da se medesimo rappresentato e difeso ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Elvia Recina, n. 19,

presso lo studio dell’avvocato Margherita Serra;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220 del 25.6.2013 della corte d’appello di

Potenza;

udita la relazione nella camera di consiglio del 10 marzo 2017 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Matera l’avvocato D.A. esponeva che aveva svolto su incarico e per conto del comune di Aliano attività di rappresentanza e di assistenza in un giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale della Basilicata ed in quattro giudizi innanzi al tribunale di Matera; che il compenso dovutogli non gli era stato corrisposto.

Chiedeva ed otteneva in danno dell’ente committente ingiunzione n. 359/2009 per la somma di Euro 22.020,83, oltre interessi ed accessori.

Con atto di citazione notificato il 28.9.2009 il comune di Aliano proponeva opposizione.

Deduceva, tra l’altro, la prescrizione dell’avversa pretesa e la nullità del contratto d’opera professionale.

Instava per la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine per la rideterminazione in minor misura del credito ex adverso azionato.

Resisteva l’avvocato D.A..

Sollecitava il rigetto dell’opposizione ed in subordine la condanna del comune opponente al pagamento delle somme pretese ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Con sentenza n. 634/2012 il tribunale di Matera accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il comune di Aliano a pagare all’opposto la somma di Euro 2.135,21, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l’opponente al pagamento della residua metà.

Interponeva appello l’avvocato D.A..

Si costituiva il comune di Aliano; proponeva altresì appello incidentale.

Con sentenza n. 220 del 25.6.2013 la corte d’appello di Potenza, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione in prime cure esperita dal comune di Aliano e condannava lo stesso ente pubblico alle spese del doppio grado.

Esplicitava la corte che era senz’altro da condividere e recepire l’indirizzo giurisprudenziale a tenor del quale “in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ.” (così sentenza d’appello, pag. 2); che al contempo “l’omessa specifica contestazione di ciascuna delle attività processuali allegate come svolte dall’attore in senso sostanziale, esonera quest’ultimo da provare lo svolgimento delle stesse, in applicazione del principio della non contestazione” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Esplicitava per altro verso che l’appello incidentale era senza dubbio fondato nella parte in cui era stata censurata la condanna al pagamento delle spese generali, non previste dal D.M. n. 140 del 2012.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il comune di Aliano; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’avvocato D.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna del ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., comma 3.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di omessa pronuncia, la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento.

Deduce che sia in comparsa di costituzione in appello sia in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate in seconde cure aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’avverso gravame, giacchè controparte aveva “completamente omesso di adempiere alla previsione di cui all’art. 342 c.p.c.” (così ricorso, pag. 7); che la corte di merito “ha omesso qualsiasi pronuncia sull’anzidetta domanda ed eccezione” (così ricorso, pag. 6).

Il motivo non merita seguito.

In proposito è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito; pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; cfr. Cass. 29.4.2006, n. 10052, secondo cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico – giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di omessa pronuncia, la nullità della sentenza e del procedimento; ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

Deduce che la corte distrettuale ha accolto l’appello incidentale; che conseguentemente in dipendenza della reciproca soccombenza la corte “non doveva porre per intero a carico del Comune le spese del doppio grado, ma solo una parte” (così ricorso, pag. 10).

Il motivo del pari è immeritevole di seguito.

Al riguardo analogamente è sufficiente ribadire l’insegnamento di questo giudice del diritto secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ..

Deduce che controparte non ha depositato alcun atto difensivo idoneo a comprovare l’attività professionale concretamente svolta; che sin dal giudizio di primo grado ha eccepito il difetto di prova delle prestazioni eseguite ed il difetto di proporzionalità, in base alle tariffe professionali, del preteso credito all’attività asserita mente svolta.

Il motivo è destituito di fondamento.

In proposito è sufficiente evidenziare che la parcella del difensore è assimilabile ad rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242; Cass. 23.7.1979, n. 4409).

Del tutto ingiustificata è perciò la prospettazione del ricorrente secondo cui “il deposito delle sole parcelle vistate dall’Ordine non ha consentito all’Ente comunale di verificare l’attività professionale che sarebbe stata svolta in concreto in suo favore” (così ricorso, pag. 14), sicchè possibile è stata solo una contestazione in toto.

Del pari ingiustificata è la prospettazione del ricorrente a tenor della quale “dalla documentazione depositata non risulta neppure la procura conferita dal Sindaco” (così ricorso, pag. 11).

Al riguardo si rimarca che la corte territoriale ha dato atto specificamente della “presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale, con previsione di impegni di spesa e successivo conferimento di mandato a margine dei singoli atti processuali”, firmato dal rappresentante dell’ente comunale” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Evidentemente, al cospetto della surriferita affermazione della corte, la summenzionata doglianza non poteva che esser prospettata come errore di fatto, errore rispetto al quale l’unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 18.3.2004, n. 5475).

E ciò viepiù se si considera che il controricorrente ha avuto cura di sottolineare che “a margine di ogni atto introduttivo delle procedure per cui veniva conferito l’incarico (…) vi è mandato sottoscritto dal sindaco” (così controricorso, pag. 7).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, degli artt. 284 e 327 T.U. n. 383/1934, del D.Lgs. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito nella L. n. 144 del 1989, della L. n. 142 del 1990, art. 55.

Deduce che controparte non ha provato in via documentale che l’onere economico correlato alla prestazione della sua attività professionale fosse coperto da una voce generale del bilancio di esso ente ricorrente, contemplante la relativa spesa; che specificamente l’originario ricorrente non ha provveduto a “provare la copertura finanziaria dell’intera pretesa creditoria” (così ricorso, pag. 17).

Deduce dunque che correttamente il primo giudice aveva ritenuto nullo il contratto di prestazione d’opera “in assenza di sufficienti elementi di completa copertura finanziaria” (così ricorso, pag. 18).

Il quarto motivo parimenti è destituito di fondamento.

E’ fuor di dubbio che il contratto di prestazione d’opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell’incarico non è accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta (cfr. Cass. 18.11.2008, n. 27406; Cass. 2.7.2008, n. 18144).

E tuttavia la corte di Potenza, siccome si è già anticipato, ha dato atto della “presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale, con previsione di impegni di spesa” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Non vi è margine per far luogo alla condanna dell’ente ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. (la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta anche in sede di legittimità per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione: cfr. Cass. sez. un. 17.8.1990, n. 8363).

Invero, il controricorrente non ha fornito dimostrazione alcuna quanto meno in ordine all’an del pregiudizio di cui ha invocato il ristoro (cfr. in proposito Cass. 1.12.1995, n. 12422, secondo cui l’accoglimento della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., comma 1, presuppone l’accertamento sia dell’elemento soggettivo dell’illecito – mala fede o colpa grave – sia dell’elemento oggettivo – danno sofferto; ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi).

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 14.11.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Comune di Aliano, a rimborsare al controricorrente, D.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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