Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13786 del 31/05/2013


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 13786 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 6102-2011 proposto da:
COSTA

ALBERTO

Ud.

CSTLRD47L28D969L,

COSTA

DOMENICO

CSTDNC46D27D969Y, COSTA NICOLA CSTNCL4ODO4D969M,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 48, presso
lo studio dell’avvocato MAROTTA NICOLA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATALDO
MASSIMO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

FALLIMENTO TORNO GLOBAL CONTRACTING S.P.A. (già TORNO
INTERNAZIONALE) 01612190023, in persona dei curatori
avv.

GEROLAMO

BONFANTI

PALAZZI,

dott.ssa

LUISA

PRIMATESTA e dott. CLAUDIO FERRARIO, elettivamente

2013

domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34, presso lo studio

114

dell’avvocato IOFFREDI VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BOSTICCO PAOLO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2649/2010 della CORTE D’APPELLO

g/ ,‘,

Data pubblicazione: 31/05/2013

di MILANO, depositata il 28/09/2010, R.G.N. 3684/2007;

RGN.6102/2011
Il Presidente
Ritenuto che Nicola, Domenico ed Alberto Costa hanno depositato atto

d’appello di Milano n.2649/2010, pubblicata il 28.09.2010;
rilevato che all’impugnazione ha resistito con controricorso il
Fall.to Torno Global Contracting …5–p rer 7

(già Torno Internazionale

S.p.a.);
considerato che la rinuncia, sottoscritta dalla parte e dai
difensori, è stata notificata al controricorrente che ha aderito
alla istanza;
considerato che la dichiarazione di rinuncia risulta rituale, per
cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo di legittimità
con decreto, senza pronuncia sulle spese (art. 391, l ° co.,
cod.proc.civ.);
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione con compensazione
delle spese;
dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione
ai difensori delle parti ai fini di cui all’art.391, 2 0 co.,
cod.proc.civ..
Il Pres/ ente

Roma,

31 MAG. 2013

di rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte

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