Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13786 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 22/05/2019), n.13786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18658-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

CASA PROCURA GENERALIZIA CONGREGAZIONE SUORE NOSTRA SIGNORA

DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI CASTRES, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIA 386, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPILONGO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMPILONGO che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Congregazione delle Suore di Nostra Signora dell’Immacolata, proprietaria di immobili, ha impugnato l’avviso di accertamento ICI dell’anno 2009 deducendo di avere diritto alla esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).

2.- La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso; la Congregazione ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissione regionale del Lazio, ritenendo non dovuta l’imposta per la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’esenzione.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Roma Capitale, affidandosi ad un unico motivo. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, i procuratori hanno insistito in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i);

4.1- La CTR ha ritenuto che negli immobili oggetto di imposizione siano svolte attività ricettive assistenziali che non hanno fine di lucro, e quindi non per il mercato e non in condizioni di concorrenza. In particolare la Commissione ha verificato il volume d’affari medio mensile di ciascuno degli immobili in questione (Euro 312,00) e lo ha considerato esiguo, idoneo a coprire solo i costi di gestione.

Roma Capitale osserva che il diritto alla esenzione spetta solo quando oltre al requisito soggettivo (natura di ente non commerciale) sussista anche il requisito oggettivo e cioè la finalità di culto e comunque che il volume d’affari in questione non può considerarsi esiguo.

4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura sul giudizio di fatto operato dalla Commissione.

5.- Si deve premettere che la CTR si è attenuta principio di diritto più volte affermato da questa Corte, in materia di esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel testo ratione temporis applicabile ha stabilito che l’esenzione si applica, sussistendo il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente (che qui non è in discussione), alle attività indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito oggettivo ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7 (nella formulazione vigente per le annualità 2004/2005) è “rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”. (Cass. civ. sez. V 10754/2017; Cass. civ. sez. V n. 5041/2015). Più di recente, questa Corte ha precisato che l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa UE ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell’Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. n. 4066/2019).

5.1.- Nella fattispecie la CTR ha verificato la natura della attività svolta in questi immobili, classificandola come attività ricettiva per fini sociali (ospitalità a parenti di malati, a studenti in condizioni disagiate) e il volume d’affari, concludendo che si tratti di compensi simbolici, idonei solo a coprire i costi di gestione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese dei giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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