Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13786 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27376-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dell’Avvocato ANTONINO RUSSO

nella qualità di Institore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO ABIGNENTE, che la rappresentata e difende;

– controricorrente –

contro

SAES SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M.D. nei confronti di Trenitalia s.p.a. e della S.A.E.S. s.p.a., tesa ad ottenere l’accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera e della sussistenza di un rapporto di lavoro effettivamente svoltosi con Trenitalia s.p.a., con inquadramento nel livello E del CCNL;

i giudici del merito ritenevano non provato il dedotto fenomeno d’interposizione, rilevando che non risultavano provate le deduzioni contenute in ricorso circa l’esplicazione del potere organizzativo da parte di Trenitalia s.p.a. e che le mansioni svolte dal lavoratore, come riferite dai testi, trovavano piena rispondenza con i contenuti del capitolato tecnico di appalto, nel quale erano incluse le attività di piccola manutenzione, intese come servizi a basso contenuto specialistico, così come non risultava che l’attività svolta dall’appellante si fosse esplicata in ambiti di competenza del personale di Trenitalia s.p.a. o comunque eccedenti i contenuti dell’appalto;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Domenico M. sulla base di due motivi;

resiste Trenitalia s.p.a., mentre S.A.E.S. s.p.a. è rimasta intimata;

entrambe le parti costituite hanno prodotto memorie;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 20 a 28, rilevando che, nell’escludere che vi fosse stato un fenomeno interpositorio, la Corte territoriale aveva trascurato l’aspetto fondamentale, costituito dall’indagine circa l’aspetto della direzione e dell’organizzazione dei prestatori di lavoro, poichè nel caso in cui questa sia in capo alla committente e non all’appaltatore, ciò sarà indicativo di un appalto irregolare, poco rilevando ai fini indicati se le mansioni svolte rientrassero nell’ambito dell’appalto;

la censura è infondata;

va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, (applicabile “ratione temporis”), opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l’assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 27105 del 25/10/2018);

la sussistenza dell’effettività dell’organizzazione in capo all’imprenditore costituisce attività riservata al giudice del merito, che condurrà a conclusioni differenti in relazione alle diversità degli esiti degli accertamenti compiuti;

nel caso in disamina, a fronte di una decisione del giudice di primo grado che aveva escluso la sussistenza dei caratteri dell’appalto illecito di manodopera, la Corte territoriale ha compiuto un controllo adeguato circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti l’appalto lecito, osservando che l’elemento dell’organizzazione del lavoro, anche dal punto di vista direttivo, resta in capo all’appaltatore anche laddove, come nella specie, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto al committente competa, in base al disposto contrattuale, l’esercizio dei poteri di controllo nell’esecuzione del servizio appaltato, concludendo che l’attività svolta dal lavoratore non risultava aver assunto, in via quantomeno prevalente, i contenuti descritti in ricorso, oltre a non essersi esplicata in ambiti eccedenti i contenuti dell’appalto;

con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice del gravame posto la propria attenzione su aspetti emersi dalla prova testimoniale non indicativi o utili all’individuazione di una interposizione di manodopera, perchè riguardanti esclusivamente lo svolgimento delle mansioni da parte del lavoratore, in tal modo non verificando il giudice del gravame la sussistenza degli elementi indicativi dell’interposizione;

il motivo è inammissibile: in primo luogo si sofferma sugli elementi fattuali che si assumono erroneamente esaminati, piuttosto che su quelli omessi, che non vengono specificamente enunciati, mentre, in secondo luogo, investe la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, con operazione non consentita in sede di legittimità;

in base alle svolte argomentazioni in ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti della controparte costituita;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Trenitalia s.p.a., liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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