Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13786 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11247/2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del Presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
B.C., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 836/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
25/11/08, depositata il 18/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado (tranne che riguardo alla legittimazione passiva dell’Inail, che era esclusa), accertava il diritto di B.C. e altri lavoratori alla rivalutazione del periodo contributivo per il periodo di loro esposizione all’amianto fino all'(OMISSIS).
L’Inps propone ricorso per cassazione. Gli intimati non si sono costituiti.
Il ricorso lamenta, sotto il profilo della violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 e del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, che il giudice di appello, pur prestando adesione agli accertamenti compiuti dal c.t.u., che aveva ritenuto sussistere il superamento della soglia di esposizione delle 100 fibre per litro solo per i periodi distintamente indicati per ognuno dei lavoratori, non oltrepassanti il 31.12.1992, abbia riconosciuto il diritto degli assicurati alla rivalutazione anche dei periodi contributivi successivi.
II ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. In effetti la sentenza non ha fatto riferimento al principio di diritto, numerose volte enunciato da questa Corte, secondo cui, nel quadro del principio di base che subordina l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla successiva Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271, all’adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, il rischio morbigeno derivante dalla presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, in concreto superiore al valore di 100 fibre per litro, precisa che sono esclusi dal beneficio della maggiorazione contributiva i periodi lavorativi per i quali tale soglia non risulta superata (così la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass. sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).
Deve dunque accogliersi il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010