Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13786 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25438-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato LEONIDA CARNEVALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO BAFILE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

I.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Abruzzo indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, confermando la sentenza del giudice di primo grado che, per quel che qui importa, aveva a sua volta disatteso il ricorso proposto dal I. anche quale socio dalla società ADM EU s.a.s. avverso l’atto di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione accertato sulla base della verifica svolta a carico della società anzidetta per l’anno 2009.

Secondo la CTR non poteva ritenersi fondato il dedotto vizio di motivazione dell’atto in quanto, anche a non volere considerare che nell’avviso di accertamento riguardante l’ex socio erano stati trasfusi ampi riferimenti al contenuto del pvc redatto dalla Guardia di Finanza con riferimento alla società, il pvc era stato allegato all’atto notificato al legale rappresentante della società, C.M., dopo che lo I., già socio della società e amministratore nell’anno 2009, aveva cessato dalla carica il 28 marzo 2011, potendo comunque il suddetto conoscere il contenuto del pvc in qualità di ex socio.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La CTR non avrebbe considerato che la notifica del pvc al C. non era in grado di sanare la mancate allegazione del pvc all’atto di accertamento notificato al I., pregiudicando tale omissione la possibilità di adesione ai benefici fiscali di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis.

La censura è infondata.

Questa Corte, in un caso sovrapponibile a quello qui in esame – nel quale non vi era stata allegazione del pvc all’atto di accertamento relativo a reddito di partecipazione a società di persone sulla base di previa verifica nei confronti della società – ha avuto modo di chiarire che “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi -Cass.n. 24537/2017 -. In tale occasione si è aggiunto che nessun rilievo poteva avere la circostanza che il socio non fosse più titolare di tale carica al momento della notifica dell’accertamento 0er avere ceduto le quote societarie alla data della notifica dell’accertamento nei confronti della società, avendo questi in ogni caso “la possibilità di consultare la relativa documentazione e di prendere visione anche dell’accertamento presupposto.”

Peraltro, nella stessa sentenza la CTR ha dato atto che l’avviso di accertamento notificato al socio conteneva ampi stralci del pvc, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa il contenuto essenziale dell’atto notificato alla società, evidenziando un elemento che avrebbe ulteriormente giustificato la legittimità dell’accertamento.

Sulla base di tali considerazioni il motivo di censura è infondato, anche sotto il profilo dell’asserito pregiudizio correlato alla mancata possibilità di accedere i benefici di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 273 c.p.c., in quanto la CTR non avrebbe riunito al processo altro giudizio relativo a diversa annualità, è inammissibile nella parte in cui deduce una censura che non risulta collegata ad una precedente richiesta di riunione formulata con riguardo a tale procedimento che, ove effettivamente formulata, non avrebbe comunque conferito alcun “diritto alla riunione” vertendosi in tema di provvedimenti di natura discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria cfr. Cass. n. 1873/2004 -.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’omesso esame di fatti concernenti per un verso la circostanza che la società fosse gestita dal C., risultando il ricorrente mero prestanome e per altro verso l’effettività delle operazioni ritenute come inesistenti che il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato, è inammissibile.

Ed invero, mentre con riferimento alla prima parte della censura deve escludersi l’ipotizzabilità dell’omesso esame di un fatto, avendo comunque la CTR esposto le ragioni che a suo dire militavano per la piena responsabilità dello I. – e quindi esaminato il fatto controverso (cfr. Cass. s.u. n. 8053/2014) – il ricorrente non ha chiarito, quanto al secondo aspetto della censura ed ai fini dell’autosufficienza del motivo, se i fatti collegati all’esistenza delle operazioni fossero stati posti a base delle censure esposte in grado di appello, rendendo quindi sotto tale profilo inammissibile il motivo.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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