Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13785 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17575-2013 proposto da:

R.C., (OMISSIS), S.B. (OMISSIS), E.F.

(OMISSIS), C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

NAPOLI, VIA LUIGIA SANFELICE, 5, presso lo studio dell’avvocato

ALFONSO PEPE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SENESE;

– ricorrenti –

contro

D.M.M., (OMISSIS), A.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO MORICHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO FRUNZI;

– controricorrenti –

e contro

DE.PR.GI., I.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1919/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza depositata il 30/5/2012 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 16/11/2005, che aveva dichiarato uno stacco di terreno non comodamente divisibile, disponendone l’attribuzione in comunione pro indiviso, salvo conguaglio, agli attori R.C., E.F., S.B. e C.C. e rigettando ogni altra domanda, dichiarato inammissibile l’appello incidentale, accolse l’appello principale, rigettando la domanda di scioglimento della comunione;

ritenuto che R.C. e I.F. propongono ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando due motivi di censura e che D.M.M. e A.A. resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 47 del 1985, art. 18, L. n. 46 del 1985, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che sulla base della svolta istruttoria (documenti e CTU) non avrebbero dovuto assumere rilievo impediente i manufatti abusivi, poichè “se (…) La destinazione urbanistica del fondo oggetto della controversia è rimasta inalterata come constatato dal CTU (…) e se è preclusa ogni possibilità di acquisizione delle opere abusivamente realizzate da terzi in quanto non possono considerarsi beni condominiali per accessione non si comprende nè si giustifica come possa ritenersi inficiata da nullità una domanda di scioglimento di comunione aventi i requisiti previsti dalla L. n. 47 del 1985, art. 18”;

che con il secondo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 789 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), stante che dalla condotta processuale dei convenuti, i quali avevano scelto di restare contumaci durante il giudizio di primo grado e di non comparire al fine di discutere il progetto di divisione depositato dal Giudice (art. 789 c.p.c.), la Corte locale avrebbe dovuto trarre il convincimento che costoro non avevano interesse a sollevare contestazioni o rilievi e, di conseguenza, il progetto divisionale avrebbe dovuto considerarsi intangibile;

considerato che il primo motivo è privo di giuridico fondamento in quanto largamente fondato su pretesi atti ignoti a questa Corte, la cui unica fonte di conoscenza (salvo limitate eccezioni che qui non ricorrono) è costituita da quanto preso a base della decisione o, comunque, compiutamente disvelato dalle parti nella sede del giudizio di legittimità; che, peraltro, non è dato cogliere l’efficacia scardinante dell’argomento dedotto a fronte di una rappresentazione della realtà, puntualmente riferita in sentenza (pag. 9 e segg.), caratterizzata dalla presenza di opere edilizie abusive, trovando applicazione la nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17 con riferimento a vicende negoziali “inter vivos” relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse), in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell’interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l’autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell’interessato (cfr., Sez. 2, n. 630, 17/01/2003, Rv. 559824);

considerato che il secondo motivo è inammissibile poichè i ricorrenti non allegano di avere proposto la prospettazione difensiva davanti alla Corte d’appello, essendosi limitati a riprodurre in quella sede la pretesa per la quale la divisione andava limitata al solo terreno, fatta esclusione delle opere abusive, siccome riporta, non smentita, la sentenza gravata; che, peraltro, l’asserto dei ricorrenti, secondo il quale si deve assegnare valenza di acquiescenza preclusiva alla scelta della contumacia, non può in alcun modo condividersi, in assenza di qualsivoglia indicazione normativa che lo suffraghi;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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