Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13785 del 31/05/2013


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 13785 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 23330-2011 proposto da:
GRANATA

MARCO

GRNMRC46R05H501E,

Ud.
GRANATA

ANDREA

GRNNDR67H28H501N, GRANATA RICCARDO GRNRCR69S24H501C,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA MARTIRI DI
BELFIORE 4, presso lo studio dell’avvocato SILI
SCAVALLI MARCO, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150, in
persona del Rettore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO
2013

MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in

113

atti;
BOMBARDIERI GIUSEPPE BMBGPP41B23E330S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso
lo studio dell’avvocato DORE SEBASTIANA, che lo

Data pubblicazione: 31/05/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrentl nonchè contro

FONDIARIA – SAI S.P.A.;
– intimata –

di ROMA, depositata il 20/07/2010, R.G.N. 449/2005;

avverso la sentenza n. 3156/2010 della CORTE D’APPELLO

RGN.2330/2011
Il Presidente
Ritenuto che Marco, Andrea e Riccardo Granata hanno depositato atto

d’appello di Roma n. 3156/2010 , pubblicata il 20.07.2010;
rilevato che all’impugnazione hanno resistito con controricorso
Giuseppe Bombardieri e l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
considerato che la rinuncia, sottoscritta dalla parte e dai
difensori, è stata notificata al controricorrente che ha aderito
alla istanza;
considerato che la dichiarazione di rinuncia risulta rituale, per
cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo di legittimità
con decreto, senza pronuncia sulle spese (art. 391, 1 0 co.,
cod.proc.civ.);
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione con compensazione
delle spese;
dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione
ai difensori delle parti ai fini di cui all’art.391, 20 co.,
cod.proc.civ..
Il Pres.dente
Roma,

31 MAG. 2013

di rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte

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