Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13785 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13785
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11140/2009 proposto da:
F.A., titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGHESANO LUCCHESE 29, presso
la Signora ANNA CLAUDIA PETRUCCIANI IN TOGNOLATTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PETRUCCIANI Mario, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentate pro tempore, in proprio e quale
mandatario della SCCI SPA Società di cartolarizzazione dei crediti
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CALIULO Luigi, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta
mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 23/01/09, depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Petrucciani Mario, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 23.5.2007, accoglieva integralmente l’opposizione proposta da F.A., nei confronti dell’Inps, contro il precetto notificatogli il 12.101998.
Il Tribunale rilevava che il precetto era basato su d.i. del Pretore di Campobasso per il pagamento di contributi e che successivamente era stata accolta dall’Inps la domanda di regolarizzazione presentata dal F..
L’Inps proponeva appello e la Corte d’appello di Campobasso accoglieva l’impugnazione, ritenendo che il d.i. si riferisse a posizioni contributive diverse da quelle oggetto di condono.
Il F. propone ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.
Il ricorso, denunciando violazione dell’art. 616 c.p.c., censura la sentenza impugnata sostenendo che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto nella specie era applicabile l’art. 616 c.p.c., nel testo posto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, che aveva introdotto la regola della non impugnabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, in quanto effettivamente il citato art. 14, ha introdotto nell’art. 616 c.p.c., varie modifiche, tra cui quella della non appellabilità della sentenza (l’articolo si chiudeva con la frase “La causa è decisa con sentenza non appellabile”). Il relativo testo è entrato in vigore il i marzo 2006 e quindi è applicabile nella specie, in relazione alla data della sentenza di primo grado, anche perchè non è invece applicabile l’eliminazione nell’art. 616 c.p.c., della disposizione sulla non impugnabilità della sentenza, attuata da parte della L. n. 69 del 2009, art. 49. Infatti le relative modifiche al codice di procedure civile si applicano in genere solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e quella relativa all’art. 616 c.p.c., si applica anche ai (soli) giudizi pendenti in primo grado alla stessa data (art. 58, commi 1 e 2).
Nè rileva la mancata proposizione di un’eccezione al riguardo nel giudizio di appello da parte dell’attuale ricorrente, poichè le questioni relative alla impugnabilità della sentenza sono rilevabili anche d’ufficio.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. In favore del ricorrente devono essere riconosciute le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’Inps a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di appello, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 550,00 per diritti e Euro 1000,00 per onorari, e quelle di cassazione in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010