Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13785 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29920-2014 proposto da:

D.M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio

dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE OLIVIERI, ALESSANDRA INCANGI, MASSIMO FARINA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA MERIDIONALE –

ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6882/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/12/2013 r.g.n. 3569/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato OLIVIERI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato ABIGNENTE ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 16927/04 il Tribunale di Napoli, dichiarato inefficace per violazione della L. n. 223 del 1991 il licenziamento intimato il 1.7.97 dall’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale – ISVEIMER S.p.A. (qui di seguito, più brevemente, ISVEIMER) a D.M.E., ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro con le conseguenze anche economiche di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 dalla data del 1.7.97 fino a quella di effettiva reintegra.

Tale pronuncia era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 7919/05, che limitava le retribuzioni dovute al lavoratore fino alla data del 1.12.2000, epoca oltre la quale il rapporto ricostituito in forza della statuizione di reintegra non avrebbe potuto ulteriormente protrarsi a cagione della cessazione definitiva dell’attività dell’istituto e dell’azzeramento del relativo organico.

A sua volta la sentenza n. 7919/05 della Corte territoriale veniva cassata (anche) per vizi di motivazione da questa S.C. con sentenza n. 2983/11 che, accogliendo i primi tre motivi del ricorso di D. M.E., statuiva non solo che non rispondeva al vero che il lavoratore non avesse contestato la circostanza della cessazione dell’attività dell’ISVEIMER alla data del 1.12.2000, ma che la totale cessazione dell’attività dell’istituto non poteva considerarsi provata dal bilancio 2003 e dalla comunicazione all’INAIL, documenti che non escludevano la riapertura di posizioni previdenziali dopo il 1.12.2000.

Asseriva – infatti – la sentenza rescindente che, ove pur l’azzeramento si fosse effettivamente realizzato a tale data, nulla escludeva che l’organico venisse poi successivamente ricostituito, come dimostrava la vicenda (invocata dalla difesa di D.M. E.) di un altro dipendente, l’avv. Costantino Riemma.

Inoltre, l’affermazione contenuta nella parte motiva circa l’azzeramento effettivo dell’organico, fissato alla data del 1.12.2000, era contraddetta proseguiva la citata sentenza n. 2983/11 – dal verbale di conciliazione tra l’avv. Riemma e l’ISVEIMER con cui il secondo revocava il licenziamento intimato al primo in data 6.12.2000 e risolveva il rapporto, con periodo di preavviso pari a 12 mensilità decorrenti dal 1.1.2002 pur se con esonero dall’espletare attività lavorativa.

Aggiungeva questa S.C. che, anche a volere ritenere virtuale il rapporto di lavoro dell’avv. Riemma per il periodo di preavviso decorrente dal 1.1.02 al 31.12.02 (epoca in cui l’ISVEIMER aveva comunque posto in essere un secondo atto risolutivo) essendosi le parti date reciprocamente atto dell’esonero dell’avv. Riemma dal prestare attività di lavoro, ad ogni modo il rapporto medesimo risultava regolarmente costituito quantomeno fino al dicembre 2001, periodo rispetto al quale l’Azienda riconosceva al dipendente ulteriori differenze retributive quale corrispettivo dell’attività prestata.

In breve, la citata sentenza n. 2983/11 cassava la sentenza n. 7919/05 della Corte territoriale per non aver considerato che gli elementi di cui sopra “avrebbero potuto portare anche ad una diversa valutazione risultando non privi di rilevanza a dimostrare nel loro insieme una continuazione dell’attività imprenditoriale dopo il dicembre 2000, data in cui, secondo la ricostruzione del Giudice d’appello, era cessato il “substrato materiale della prestazione lavorativa””.

Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza depositata l’11.12.13 la Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, sostanzialmente ribadiva il medesimo dispositivo della sentenza n. 7919/05, che limitava le retribuzioni dovute a D.M.E. fino alla data del 1.12.2000, ritenendo che il riferimento alle retribuzioni maturate anche dopo il 1.12.2000 contenuto nel citato verbale di conciliazione intervenuto con l’avv. Riemma avesse solo il valore di una misura economica transattiva e che il licenziamento intimato il 6.12.2000 allo stesso avv. Riemma fosse meramente virtuale, non dimostrando la continuazione in via effettiva del rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre D.M.E. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’ISVEIMER S.p.A. in liquidazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per inosservanza del principio di diritto e di quanto statuito dalla sentenza rescindente (ciò in violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2), essendosi la gravata pronuncia basata sui medesimi elementi che la citata sentenza n. 2983/11 di questa S.C. aveva già ritenuto inidonei a fissare alla data del 1.12.2000 la cessazione dell’attività dell’ISVEIMER e, quindi, eludendo il decisum cui si sarebbe dovuta, invece, adeguare.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore le conseguenze della mancata prova dell’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro dopo l’ordine giudiziale di reintegra, nonostante che la totale cessazione dell’attività aziendale costituisca fatto impeditivo della reintegra e, dunque, da provarsi da parte del datore di lavoro.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, interpretando il verbale di conciliazione intervenuto fra l’avv. Riemma e l’ISVEIMER, ha ritenuto meramente fittizia la ricostituzione del relativo rapporto di lavoro in epoca successiva al 1.12.2000 e considerato come mera misura economica transattiva e conciliativa le somme erogate dall’istituto al proprio dipendente: in ricorso si obietta, a riguardo, che in tal modo si è trascurato il prioritario canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c., comma 1 e che nel verbale di conciliazione in discorso la funzione meramente transattiva era stata attribuita solo ad alcune delle somme versate all’avv. Riemma.

Con il quarto motivo ci si duole di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione fra le parti, fatti concernenti il licenziamento intimato all’avv. Riemma il 6.12.2000 (a riprova che a quella data non si era ancora verificato l’azzeramento dell’organico aziendale) e la permanenza dell’organico aziendale almeno fino al 31.12.01, atteso che fino ad allora erano state riconosciute le retribuzioni dovute al predetto avv. Riemma, sebbene esonerato dal prestare servizio.

2- Premesso che la sentenza rescindente accolse i primi tre motivi del ricorso di D.M.E. proposti (anche) per vizio di motivazione (come sopra riepilogato), è innegabile che la sentenza impugnata altro non abbia fatto che ribadire le medesime argomentazioni che la sentenza rescindente aveva considerato inidonee a supportare l’assunto dell’ISVEIMER. Ciò la pronuncia gravata ha affermato sebbene la sentenza rescindente di questa S.C. (la n. 2983/11) avesse statuito che il licenziamento dell’avv. Riemma, avvenuto il 6.12.2000, lasciasse intendere la permanenza a quella data dell’organico aziendale.

Soprattutto la Corte territoriale ha ribadito il carattere virtuale della prosecuzione del rapporto di lavoro (sempre dell’avv. Riemma) per il periodo di preavviso dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, nonostante che la citata sentenza rescindente, espressamente presa in esame proprio l’ipotesi del carattere meramente virtuale della prosecuzione di tale rapporto, avesse concluso con il dire che – ad ogni modo – esso “era regolarmente costituito quantomeno fino al dicembre 2001, periodo rispetto al quale l’Azienda riconosce al dipendente avv. Riemma ulteriori differenze retributive quale corrispettivo dell’attività prestata.”.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte controricorrente, la sentenza n. 2983/11 di questa S.C. non si era limitata a suggerire una rimeditazione o nuovi accertamenti, ma aveva chiaramente statuito la rilevanza del fatto che l’organico aziendale risultasse regolarmente costituito almeno fino al dicembre 2001, sicchè tale affermazione non poteva essere smentita in sede di rinvio, neppure mediante il rilievo – che pure si legge nella gravata pronuncia – che dallo stesso verbale di conciliazione intervenuto fra l’avv. Riemma e l’ISVEIMER risultava che il secondo non aveva mai provveduto a reintegrare il primo nel posto di lavoro dopo la sentenza di reintegra emessa dal Tribunale di Napoli.

In tal modo la Corte territoriale non si è attenuta alla costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 9207/15; Cass. n. 12102/14; Cass. n. 15692/09) secondo cui il giudice di rinvio, come non può discostarsi dai fatti ritenuti definitivamente accertati nella sentenza rescindente, così non può nemmeno fondare la propria decisione sugli stessi elementi già ritenuti illogici dalla sentenza rescindente.

Della sentenza cassata, invece, la pronuncia oggi in esame ha sostanzialmente ribadito l’argomentazione di fondo (vale a dire il carattere meramente virtuale e, come tale, non significativo, di quanto convenuto nel verbale di conciliazione fra l’ISVEIMER e l’avv. Riemma, verbale che l’odierno ricorrente aveva invocato in sede di merito a riprova della possibilità d’una prosecuzione del proprio rapporto di lavoro anche dopo il 112.2000), argomentazione già smentita dalla citata sentenza n. 2983/11 almeno per il periodo fino al dicembre 2001.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare che, così come il giudice di rinvio, neppure questo Collegio può discostarsi dai fatti ritenuti definitivamente accertati nella citata sentenza rescindente n. 2983/11, sentenza la cui portata può solo interpretare, ma certamente non smentire o correggere.

Per tale ragione non rilevano ai presenti fini i precedenti di legittimità invocati da parte controricorrente a sostegno dell’assunto secondo cui l’organico aziendale risultava definitivamente azzerato alla data del 1.12.2000; a ciò si aggiunga che essi, proprio perchè di legittimità, non potevano che limitarsi a controllare la correttezza della motivazione e non anche l’esattezza della ricostruzione fattuale operata.

3- In conclusione, accolto il primo motivo e assorbiti i restanti, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, fermo restando che il giudice di rinvio potrà, se del caso, esercitare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 437 c.p.c. per accertare – sempre nel rispetto di quanto già statuito da questa S.C. – l’effettiva data di cessazione dell’attività dell’ISVEIMER. E’ pur vero che quello di rinvio è un giudizio a carattere c.d.

chiuso, tendente a una nuova decisione (nell’ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato di istruzione, senza possibilità di svolgere nuove attività probatorie od assertive (salve le ipotesi di ius superveniens, di fatti sopravvenuti o di sentenza di cassazione che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere tale da rendere necessaria un’ulteriore attività probatoria od assertiva, strettamente dipendente dalle statuizioni di questa Suprema Corte).

Nondimeno il carattere chiuso del giudizio di rinvio concerne solo l’attività delle parti e non i poteri officiosi del giudice (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., ex aliis, Cass. n. 14145/15;

Cass. n. 10712/15; Cass. n. 900/14; Cass. 9.1.09 n. 341; Cass. n. 3047/06), sicchè, dovendo riesaminare la causa nei sensi indicati dalla sentenza rescindente, egli può, se del caso, disporre anche nuovi accertamenti limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque già ritualmente acquisiti al processo, colmando le lacune e le insufficienze riscontrate dalla sentenza rescindente medesima (cfr. Cass. n. 1596/07).

Ma – giova rimarcare – ciò potrà fare pur sempre nel rispetto dei fatti considerati come già accertati dalla precedente pronuncia di cassazione (vale a dire, nel caso in esame, dalla sentenza n. 2983/11 di questa S.C.).

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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