Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13784 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4338-2014 proposto da:

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VITALI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GRAMAZIO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1812/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato BRUNO BELLI, con delega dell’Avvocato ENRICO VITALI

difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI GRAMAZIO, difensore della controricorrente,

che, preliminarmente, ha depositato le relate di notifica tramite

PEC degli atti relativi al fallimento della società e che si è

riportato agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19/1/2009, accolta la domanda proposta da T.A. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., condannò quest’ultima al pagamento della somma di Euro 13.210,00, a titolo di restituzione prezzo, nonchè dell’ulteriore somma di Euro 20.790,00, a titolo di risarcimento del danno, per aver venduto all’attrice, in tre distinte occasioni, tre tele attribuite, con falsa certificazione, al pittore S.M..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 28/3/2013, in totale riforma della statuizione di primo grado, rigettò la domanda, assumendo l’intervenuta prescrizione del prospettato diritto.

Avverso quest’ultima statuizione ricorre per cassazione la T., illustrando tre motivi di censura. La controparte resiste con controricorso. Il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., già (OMISSIS) s.p.a., ha depositato memoria Illustrativa all’approssimarsi dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di passare allo scrutinio dei motivi è utile ricordare che la caduta in fallimento di una delle parti non è fonte d’interruzione del giudizio di legittimità (cfr, fra le tante, Sez. L. n. 21153, 13/10/2010, Rv. 614856).

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2937 c.c., art. 2941 c.c., n. 8, artt. 2944, 2947, 1175, 1179, 1346, 1166, 1375, 1218, 1223, 1422, 1053, 1476 e 2043 c.c.; nonchè degli artt. 100 e 112 c.p.c.; nonchè della L. n. 1062 del 1971, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente riconosciuto che alla fattispecie si applica la prescrizione decennale, versandosi al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., trattandosi di una consegna aliud pro alio, aveva tuttavia errato nel ritenere alla data del 17 febbraio 2003 (notifica della citazione) il predetto termine fosse già spirato, in quanto le vendite risalivano al 30 dicembre 1990, al 2 febbraio 1991 e al 6 dicembre 1992.

Secondo l’argomento portante del motivo al vaglio ritenere, con la Corte d’appello, che il decorso della prescrizione sia iniziato dalla consegna delle tele importerebbe una inaccettabile interpretazione dell’art. 2935 c.c.. Infatti, a riguardo di beni d’arte considerare irrilevante questione di fatto il momento della scoperta del falso non dà conto delle oggettive difficoltà che incontra l’acquirente per rendersi consapevole essergli stato venduto un falso. Nel caso di specie, solo con la costituzione della Fondazione M.S., avvenuta nei primi mesi dell’anno 1998 (come accertato dall’istruttoria) sarebbe stato possibile verificare la genuinità dei dipinti. Genuinità, quindi, casualmente esclusa, allorquando la Fondazione, a seguito di richiesta della T., espresse parere negativo, con note del 17/3/2003 e del 22/5/2003, ad archiviare i dipinti sottoposti nell’Archivio generale di S.M..

Andava inoltre considerato che l’acquirente era stata tratta dolosamente in inganno dal comportamento della venditrice, la quale aveva corredato le pitture con la certificazione di autenticità, ex L. n. 1062 del 1971.

Inoltre, soggiunge la ricorrente, la falsità delle opere pittoriche, violando la L. n. 1062 del 1971, aveva dato luogo ad una ipotesi di nullità imprescrittibile.

In ogni caso, decorso il decennio, con lettera dell’11/4/2003, la (OMISSIS) aveva riconosciuto il falso e si era dichiarata pronta a restituire il prezzo pagato, quindi, rinunciando, seppure implicitamente, ad avvalersi della prescrizione.

Infine, si sottolinea che la garanzia dovuta dal venditore ai sensi della cit. L. n. 1062 non è sottoposta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata solo dopo che il falso venga scoperto. Assegnare all’acquirente il costoso compito di sottoporre a perizia opere d’arte che il venditore ha certificato essere originali, con l’ulteriore specificazione della collezione di provenienza, non è dalla T. ritenuto ragionevole e, tantomeno, giustificato dal principio di buona fede.

2.1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.

Va ribadito che, in via generale, l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi, gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato articolo, non rientra l’ignoranza da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e di ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr da ultimo, Sez. 6 – L n. 3584, 7/3/2012, Rv. 621158; Sez. 3, n. 21026, 6/10/2014, Rv. 632946).

Peraltro, in sede di legittimità si è avuto modo di delineare situazioni nelle quali la regola generale come sopra esposta subisce attenuazione. Con la sentenza numero 26685 del 28 novembre 2013, emessa dalla Sezione 3, si è precisato che “il testo degli artt. 2947 e 2935 c.c. deve essere letto ed interpretato nel senso che, per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno, è indispensabile che il danneggiato sia adeguatamente informato non solo dell’esistenza del danno stesso, bensì anche dei fatti che ne determinino l’ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l’atteggiamento di inerzia, che giustifica il correre della prescrizione. Si e deciso, cioè, che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito, nè da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente danno si manifestano all’esterno divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili in quanto tali: cioè quale comportamento illecito e quale danno ingiusto (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645) “. Nel caso deciso dalla richiamata sentenza “prima degli accertamenti dell’AGCM la grande massa degli utenti dei servizi assicurativi non è, nè avrebbe potuto essere a conoscenza, facendo uso della più accurata diligenza, del fatto che fra le compagnie assicuratrici era in corso un accordo per lo scambio sistematico di informazioni, e che tale scambio aveva per oggetto anche dati sensibili, sì da pregiudicare le regole della concorrenza”.

Come si vede, non si è distanti, nonostante le indubbie diversità fattuali, dalla situazione qui alla mano. I dipinti erano accompagnati dalla certificazione prevista dalla L. n. 1062 del 1971, art. 2 il quale dispone che “Chiunque esercita una delle attività previste all’art. 1 deve porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione. All’atto della vendita il titolare dell’impresa o l’organizzatore dell’esposizione è tenuto a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma”.

Nè può privarsi di significato la detta circostanza osservando trattarsi di cautele certificatorie che sempre debbono accompagnare la transazione, almeno per due ordini di ragioni. La norma, infatti, si applica solo agli esercenti un’attività commerciale, restandone esclusa la vigenza per i negozi messi in atto al di fuori di una delle attività commerciali previste dall’art. 1 della legge in parola. In secondo luogo, l’osservanza non è posta a pena d’invalidità o di inefficacia del negozio, con la conseguenza che, ove le opere d’arte siano genuine, il mancato rispetto dell’incombente sarebbe ininfluente, salvo ad essere valutato come inadempimento di non lieve importanza (Sez. 3, n. 1300, 15/2/1985, Rv. 439389).

Va poi tenuto conto della norma di cui all’art. 2941 c.c., n. 8 la quale dispone che la prescrizione resti sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto”.

Ritiene il Collegio che l’affermazione secondo la quale la condotta ingannatrice deve essere tale da rendere impossibile l’esercizio del diritto da parte del creditore (per un tale indirizzo si vedano, fra le altre, Cass. n. 26355/05 e Cass. n. 9113/07) meriti, avuto riguardo al fatto qui in esame, un qualche allentamento.

E’ regola fondamentale, che l’ordinamento pone a contenzione della libertà dell’autonomia negoziale e della primazia della libertà, l’agere secondo buona fede. Sia nel senso di rendere palese o accertabile dalla controparte negoziale, con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, la natura e la qualità dell’opus o del bene, sia, a fortiori, di non tendere trappole o predisporre inganni. Trattasi, come noto, di una vera e propria chiave di volta sulla quale si sorreggono scambi e commerci.

Ove si consideri che le tre tele non vennero vendute in una sola occasione, ma in tre distinti episodi, ben distanziati nel tempo, che ognuna d’esse era accompagnata dalla certificazione di cui s’è detto e, non ultimo, che la vendita era avvenuta alla luce del sole, attraverso il mezzo televisivo, più che ragionevole potrebbe ritenersi il comportamento non sospettoso dell’acquirente, che, peraltro, non consta essere esperta d’arte. Con la conseguenza che non poteva esigersi da costei l’esperimento di complessi e costosi, e, peraltro, non sempre risolutivi, accertamenti diretti a verificare la genuinità delle tele, in presenza di un quadro, come si è visto, univocamente rassicurante.

3. Con il secondo motivo, oltre a denunziare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2934, 2935 e 2937 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto alla T. il diritto ad essere risarcita del danno, corrispondente al valore attuale delle tele, ove fossero state effettivamente di S.M..

La Corte d’appello “sviata dal proprio erroneo convincimento sulla decorrenza della prescrizione”, aveva omesso di decidere in ordine alla domanda di accertamento del falso, a quella di restituzione del prezzo (restituzione, questa, non coperta da alcuna prescrizione, stante l’esplicito riconoscimento della controparte), a quella di risarcimento del danno.

4. Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 1453, 1458, 1494, 2043, 2935, 2943, 1218 e 1223 c.c., della L. n. 1062 del 1971, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Secondo l’assunto impugnatorio la sentenza non aveva tenuto conto “della autonomia della richiesta di risarcimento del danno proposta dalla T., fondata sul diverso titolo della illiceità degli oggetti” e, pertanto, ha così violato l’art. 112 c.p.c., “il danno subito dalla T., invero, non si era esaurito istantaneamente all’atto della consegna dei quadri falsi, ma si è protratto nel tempo, quale debito di valore, essendosi protratto nel tempo il comportamento illecito della (OMISSIS) s.p.a., che nonostante l’acclarata falsità dei dipinti, solo con la lettera dell’11 aprile 2003 si è dichiarata disposta ad un parziale risarcimento del danno, limitandolo alla restituzione del mero prezzo pagato”.

Ciò premesso, una volta accertata l’esistenza dell’intervento del 17 novembre 1997, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere applicabile l’ordinaria prescrizione decennale. Infine la ricorrente rappresenta che la Corte d’appello aveva omesso l’esame delle difese prospettate sulla questione, alle pagine da 11 a 13 della comparsa di risposta in appello, così dando vita solo ad una parvenza di motivazione, tale da non aver potuto celare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

I due motivi che precedono non debbono essere scrutinati in quanto assorbiti dall’accoglimento del primo.

5. All’epilogo consegue la cassazione con rinvio della sentenza gravata per quanto di ragione. Il Giudice del rinvio, oltre a decidere in ordine all’accolto motivo, adeguandosi agli esposti principi, regolerà le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie per quanto di ragione il primo motivo e dichiara gli altri assorbiti; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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