Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13784 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27238-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA CALDERONE;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI ROMA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

e contro

INPS MESSINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 394/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Messina confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da S.F., diretta a ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sul rilievo che, essendo il diritto in questione autonomo rispetto a quello alla pensione e subordinato a una specifica richiesta all’Inps da parte dell’interessato, lo stesso era nella specie prescritto perchè decorso il termine decennale, decorrente dal momento in cui il lavoratore aveva avuto consapevolezza dell’esposizione, coincidente con la presentazione della relativa istanza amministrativa all’INAIL;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.F. sulla base di nove motivi, illustrati con memoria;

resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza (in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e/o L. n. 326 del 2003, art. 47) ex art. 360 c.p.c., n. 4, sostanzialmente lamentando la mancata valutazione di istanze istruttorie e prospettando, anche mediante le medesime richieste, che la consapevolezza dell’esposizione doveva essere collocata solo al momento della proposizione della domanda all’Inps;

il motivo così proposto si rivela inammissibile sia perchè gli aspetti che si assumono trascurati da parte del giudice del merito sono irrilevanti rispetto alla scelta decisionale fondata sulla riconosciuta maturazione della prescrizione, sia perchè investono l’accertamento in fatto, posto a fondamento della decisione in conformità all’indirizzo espresso da questa Corte di legittimità (ex multis Cass. n. 2856 del 02/02/2017), compiuto dallo stesso giudice circa la consapevolezza da parte del richiedente dell’esposizione pregiudizievole;

con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere trascurato elementi di fatto e istruttori attestanti l’esposizione all’amianto e, inoltre, anticipa anche la critica compiutamente svolta con il motivo sub 3 circa la formulazione dell’eccezione di prescrizione;

il motivo è inammissibile per carenza di decisività, poichè la soluzione della controversia, fondata sull’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, preclude l’esame dei fatti che si assumono trascurati, valendo invece, quanto agli altri profili di doglianza, le argomentazioni che seguono con riferimento all’esame del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso;

con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alle norme di cui all’art. 2935 c.c., e al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, in combinato disposto con la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

con il quarto motivo deduce violazione di legge ex artt. 414 e 416 c.p.c., violazione dell’art. 2935 c.c., e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e/o del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, e violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3;

con il quinto motivo reitera la censura che precede con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4;

i motivi che precedono sono infondati, riproducendo, per un verso, anche se con riferimento alla prospettata carenza motivazionale, le argomentazioni svolte con gli altri motivi, della cui irrilevanza si è già detto, e, per altro verso, infondatamente prospettando un vizio attinente alla divergenza della valutazione del giudice rispetto all’eccezione di prescrizione come proposta dalla parte, vizio non sussistente in conformità al principio enunciato da questa Corte di legittimità, in forza del quale “L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.” (Cass. n. 15631 del 27/07/2016), principio da cui discende anche l’insussistenza del profilo di nullità al riguardo rilevato con riferimento alla prospettata ultrapetizione;

con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione alle norme di cui all’art. 2946 c.c., e/o D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, in combinato disposto con la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2, e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denunciando l’omessa pronuncia sui motivi d’appello e in particolare sulla conoscenza e conoscibilità dell’esposizione dalle sentenze allegate dal ricorrente;

anche questa doglianza non coglie nel segno, dal momento che la scelta decisionale, che ha valorizzato come momento conoscitivo e rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione quello dell’inoltro dell’istanza previdenziale all’Inail, ha reso superfluo l’esame dei motivi d’appello in discussione, valendo con riferimento agli altri profili di censura le argomentazioni già svolte in precedenza;

con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., II, in relazione alle norme di cui all’art. 2946 c.c., e/o D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, in combinato disposto con la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che l’Inps non aveva assolto l’onere della prova e cioè non aveva dimostrato che il ricorrente fosse consapevole della sua esposizione oltre i limiti di legge, ciò non potendosi rilevare dalla presentazione di domanda all’INAIL;

il motivo è inammissibile, investendo la valutazione dei giudici del merito in ordine ai fatti di causa, la quale ha correttamente ancorato la conoscibilità della condizione del ricorrente al momento di presentazione dell’istanza all’Inail (Cass. n. 2856 del 02/02/2017);

con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2946 c.c., e/o D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, in combinato disposto con la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e di tutte le altre norme di cui ai capi da I a III del ricorso, che si intendono integralmente riportati e riscritti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 115,116,420 e 421 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 257 del 1992, art. 13, c. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, specificamente con riferimento alla mancata ammissione delle richieste istruttorie finalizzate a dimostrare che la conoscenza del ricorrente è radicata con l’emissione delle prime sentenze di accoglimento dei benefici amianto per i suoi colleghi di lavoro;

il motivo è privo di fondamento, valendo al riguardo le argomentazioni già esposte con riferimento alle altre doglianze, in particolare quella sub 6;

con l’ultimo motivo il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 (sub specie dei derivati canoni di eguaglianza e ragionevolezza), 32 e 38 Cost., della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in combinato con l’art. 2946 c.c., nella parte in cui, derogando al regime ordinario previsto dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, e D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, prevede che in caso di mancata istanza dell’interessato per l’ottenimento del beneficio previsto dalla norma entro il termine decennale si determina l’estinzione di tutto il diritto e non solo dei singoli ratei;

il motivo, diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, è inammissibile, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte (Cass. n. 14666 del 09/07/2020), tanto più che in proposito il giudice d’appello ha compiutamente motivato nell’escludere il prospettato vulnus ai principi costituzionali;

in base alle svolte argomentazioni in ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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