Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13784 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8976/2009 proposto da:

L’AURORA – ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

INGRASSIA MARIA CLOTILDE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentate pro tempore, nonchè mandatario

della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati MARITATO Lelio, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIRISCOSSIONI (ora Equitalia Nomos SpA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1092/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

4.11.08, depositata il 19/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFPOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla “Aurora Associazione Assistenziale” contro l’Inps nei confronti della cartella esattoriale relativa alla somma di Euro 39.392,79 relativa al periodo novembre 2003 – gennaio 2005.

La Corte di merito ha rilevato che le lavoratoci (operatrici assistenziali, infermiere, addette ai servizi), dalla Associazione inviate a lavorare presso l’Ospedale (OMISSIS) sulla base di una sorta di contratto di appalto, erano utilizzate dall’Ospedale per coprire il servizio notturno di assistenza ai ricoverati e integrare i turni diurni di pulizia, smistamento pranzi, per sostituire il personale assente, per eseguire alcune volte alla settimana il bagno ai ricoverati, venendo inseriti nei fogli dei turni di presenza unitamente al personale dell’Ospedale. Doveva escludersi la configurabilità di un lavoro a progetto, nei relativi contratti essendo indicata genericamente l’attività di assistenza ospedaliera per migliorare la qualità di vita degli ospiti della struttura.

Quanto al motivo di appello relativo alla contestazione del quantum, osservava che era risultato che nella cartella opposta non era ricompreso l’importo del diverso verbale ipotizzato dall’appellante.

L’Associazione Aurora ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile in quanto i relativi due motivi si limitano ad enunciare critiche generiche all’operato della Corte d’appello e alla motivazione della sentenza e anche l’affermazione contenuta nel secondo motivo circa l’erroneo inserimento nella cartella della somma di Euro 3.585,00 non è corredata da riferimento adeguato alla documentazione che potrebbe avere comprovato l’inserimento anche di tale somma nella cartella.

Deve peraltro rilevarsi che in merito al quantum la sentenza contiene l’attestazione della verifica da parte della Corte giudicante che “nella cartella opposta non era ricompreso l’importo del diverso verbale ipotizzato dall’appellante”, dovendosi in tal senso interpretare l’affermazione “è risultato che nella cartella opposta non era ricompreso….”.

Appare assorbente, peraltro, l’inidoneità dei quesiti posti a conclusione dei due motivi, che determina l’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Nella specie i quesiti sono basati essenzialmente sul riferimento a fattispecie genericamente indicate e che non possono ritenersi acquisite ai fini del giudizio di legittimità (relativamente ai caratteri del rapporto di lavoro e al mancato accertamento relativamente alla questione inerente al quantum).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese vengono regolate in favore del controricorrente, in applicazione del criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge. Nulla per le spese quanto all’altro intimato.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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