Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13783 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4924/2013 proposto da:

T.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO FARINA;

– ricorrente –

contro

G.S., (OMISSIS), C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN SABA 7, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO RANDAZZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNO LEONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1697/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siracusa con sentenza numero 837/03, in accoglimento della domanda proposta da T.L., dichiarò che con la scrittura privata del 19 luglio 1980 i coniugi G.S. e C.F. avevano inteso trasferire a costei la proprietà del terreno individuato nella particella numero (OMISSIS), foglio (OMISSIS) del nuovo catasto terreni del Comune di Buscemi.

L’attrice aveva esposto di avere acquistato dei coniugi G. – C. lo stacco di terreno di cui detto e i venditori non avevano adempiuto all’obbligo di reiterare il contratto nella forma idonea alla trascrizione. Lo stacco in parola era quello risultante dal frazionamento del 4 settembre 1980, effettuato dal geometra Gi.Gi. e la vendita faceva parte di un complesso di reciproche cessioni intercorse tra vari proprietari confinanti, così da consentire ad ognuno di essi di avere la disponibilità di 800 mq, estensione minima prevista dallo strumento urbanistico locale onde far luogo ad edificazione. Proprio sul detto presupposto i convenuti si erano opposti alla domanda, in quanto, a loro dire, a cagione di un errore di frazionamento era stata ceduta alla T. una superficie maggiore di 47 mq rispetto a quella necessaria per integrare il lotto di 800 mq e tanto si ricavava, peraltro, dalla circostanza che l’attrice, dopo aver venduto 340 mq ad altri confinanti, era rimasta proprietaria di una quota di 460 mq, aggiungendosi alla quale lo stacco ceduto dai convenuti, pari a 387 mq, era divenuta proprietaria per un’estensione complessiva di 847 mq. Di conseguenza i convenuti avevano concluso perchè, previo accertamento della comune volontà delle parti di effettuare il trasferimento della superficie necessaria a raggiungere l’estensione minima fabbricabile di 800 mq, in via riconvenzionale, la controparte fosse condannata a restituire i 47 mq di cui detto.

2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 22 dicembre 2011, accolse l’impugnazione dei coniugi G. – C.. Sconfessato che le parti avevano inteso trasferire la proprietà della particella n. (OMISSIS), risultante dal frazionamento redatto dal geometra Gi., a prescindere dalla sua estensione (il frazionamento in parola non era stato allegato alla scrittura e dal contenuto inequivoco della stessa era dato cogliere che lo scopo da soddisfare era quello di poter raggiungere l’estensione minima edificabile, esigenza, questa posta al centro di tutte le altre cessioni), aveva osservato che gli appellanti, se non avessero operato opportunamente acquisti da terzi per 101 mq, avrebbero potuto disporre dell’insufficiente area di 699 mq, così smentendo l’assunto del CTU, secondo il quale tutti i sottoscrittori avevano la proprietà di uno stacco di terreno esteso 800 mq. Il Giudice dell’appello, pertanto, in riforma della sentenza appellata, rigettò la domanda proposta da T.L. e, accolta la domanda riconvenzionale, condannò costei a restituire agli appellanti 32 mq di terreno, da sottrarsi della particella (OMISSIS).

Avverso quest’ultima sentenza T.L. ricorre per cassazione, svolgendo cinque motivi di censura. Resistono con controricorso G.S. e C.F.. All’approssimarsi dell’udienza T.L. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo in esame, attraverso il richiamo a stralci dello strumento negoziale, assume che la sentenza d’appello non ha rispettato i parametri ermeneutici evocati. In particolare, quanto all’articolo 1362 c.c., viene osservato che non era stata adeguatamente ricercata la comune volontà delle parti, essendosi focalizzata l’analisi al mero dato letterale delle singole parole ed omettendo di tenere conto del complessivo comportamento delle parti. In particolare dalla convenzione negoziale emergeva che la ricorrente veniva in soccorso dei coniugi N.S. – P.G., i quali avevano visto ridursi il loro fondo, a cagione di un’espropriazione, a 425 mq, cedendo loro uno stacco di circa 360 mq. La T., a sua volta acquistava 407 mq dai confinanti G. – C., che, a loro volta, acquistavano dai loro confinanti g.p. e V.L., per mq 439; quest’ultimi, a loro volta, acquistavano 400 mq da M.G..

La Corte catanese nell’accogliere l’appello era entrata in conflitto con il significato letterale del contratto. Se avesse correttamente inteso il contratto avrebbe dovuto esserle chiaro che “il lotto eroso dall’opera di urbanizzazione era, pertanto, solo quello dei coniugi N. – P. e non quello di proprietà degli altri intervenuti all’accordo”. Non era, in particolare, vero che nello strumento negoziale era stato evidenziato lo scopo di consentire a tutti i soggetti partecipanti di raggiungere la quota minima edificabile, in quanto “in nessuna delle espressioni reiterate in tutte le cessioni, delle quali si dispone della predetta scrittura, si fa riferimento alla necessità del raggiungimento della quota minima. Si fa riferimento, invece, alla superficie necessaria (che è cosa ben diversa) a costituire il lotto nelle dimensioni corrispondenti a quelle riportate nel piano particolareggiato”.

Al contrario di quel che era stato sostenuto nella sentenza d’appello gli intervenuti alla scrittura di vendita intendevano raggiungere estensioni nient’affatto identiche (la T. cedeva ai coniugi N. – P. circa 360 mq per acquistarne 407 dai coniugi G. – C. che, a loro volta, ne avrebbero dovuto acquistare 439 da g.p. e V.L., le quali, a loro volta, avrebbero dovuto riceverne 400 da M.G. e Tr.Sm.. “Se ne deve necessariamente dedurre (prosegue la T.) che la superficie di riferimento di cui alla scrittura non era quella del lotto minimo necessario per l’edificabilità del lotto, (mq 800), come sostenuto erroneamente dalla Corte in motivazione, ma quella del lotto previsto dal piano particolareggiato esecutivo (…), Dove per i vari lotti edificabili è prevista una superficie differente, piano espressamente richiamato nella scrittura del 19 luglio 1980 sottoscritta da tutte le parti stipulato”.

Di poi la ricorrente, narrando stralci della vicenda fattuale non emergenti dalla sentenza impugnata, giunge ad affermare che la Corte catanese aveva erroneamente interpretato il contratto e, quindi violato il principio ermeneutico discendente dall’art. 1362 c.c. e segg.. In ispecie non si era tenuto conto della vicenda amministrativa dei lotti edificabili, in relazione al piano particolareggiato e delle correlate vicende traslative.

In relazione all’art. 1363 c.c., la ricorrente stigmatizza l’omesso esame della clausola contrattuale riportata alla fine della scrittura del 19 luglio 1980. Clausola la quale disponeva che le spese derivanti dalla dall’atto fossero ripartite “in parti eguali fra tutti i quattro gruppi di acquirenti, a prescindere dalla superficie”.

2. Con il secondo motivo la T. denunzia la violazione degli artt. 1537 e il 1538 c.c., in relazione agli artt. 1430 e 1432 c.c..

La condanna alla restituzione di 32 mq del terreno compravenduto non tiene conto del fatto che il contratto faceva espresso riferimento alla vendita a misura, con la conseguenza che, trovando applicazione l’art. 1537 c.c., ove la misura effettiva risulti inferiore o superiore a quella indicata in contratto sono previsti i rimedi ben diversi (riduzione del prezzo, corresponsione di supplemento di prezzo, salvo recesso ove l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte). Quindi, in definitiva, l’errore della misurazione avrebbe dovuto ripercuotersi solo sul prezzo. La disposta restituzione, prosegue la ricorrente, viola “gli artt. 1430 e 1482 c.c. (…). Qualora l’errore sia stato determinante del consenso e perchè non si sarebbe verificata la sanatoria prevista dall’art. 1432 c.c., non avendo la T. avanzato alcuna offerta di restituzione dell’eccedenza”. L’avversata prospettiva presupponeva, prosegue il ricorso, che i coniugi G. – C. avessero chiesto l’annullamento del contratto e che l’errore nella quantità di terreno ceduto alla T. “avesse reso inedificabile la porzione di terreno loro residuata, malgrado la cessione loro promessa dalle signore g. e V.”. Per contro, soggiunge la ricorrente, “nel caso in esame la parte convenuta non ha esperito (…) l’azione d’annullamento, ma ha richiesto l’attuazione della volontà contrattuale”.

3. Con il terzo motivo il ricorso prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

La Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda della T. diretta a far dichiarare l’avvenuto trasferimento della proprietà della particella n. (OMISSIS), “almeno come residua dalla condanna alla restituzione della porzione di fondo di mq 32”. Infatti, soggiunge il ricorso, “a voler ritenere che la domanda dell’appellata sia stata integralmente rigettata, mentre essa è condannata alla restituzione di soli 32 mq, non si capisce quale sia il regime proprietario attuale della restante porzione di terreno, come esitato dalla pronuncia della Corte d’appello”.

4. Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 1362 c.c..

La sentenza impugnata non aveva riservato adeguata attenzione alle acquisizioni testimoniali ed alle risultanze della consulenza, limitandosi a porre a fondamento della decisione solo talune estrapolazioni delle emergenze processuali, trascurando il resto. Al fine di corroborare l’assunto il motivo riporta lacerti di dichiarazioni che si affermano stralciati dal complessivo compendio probatorio, al fine di concludere nel senso che la Corte etnea aveva utilizzato “solo quelle parti che tornavano utili alla sua decisione, trascurando le altre che, di contro, deponevano in senso contrario, stravolgendone l’intero loro contenuto, così, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. e ciò senza darne adeguata motivazione”.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta vizio motivazionale su un punto decisivo e controverso.

La doglianza, strettamente correlata a quella illustrata nel primo motivo, denunzia la irragionevolezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata in ordine alla interpretazione del negozio giuridico intercorso tra le parti. Precisa, infatti, la T. che “il fatto controverso e decisivo per il giudizio è quello relativo a stabilire se dei vari trasferimenti previsti della scrittura del 19 luglio 1980 ogni venditore trasferiva al proprio confinante una porzione del proprio fondo che, oltre a reintegrare costui di quanto a sua volta ceduto, gli consentisse di acquisire la superficie necessaria prevista dal piano particolareggiato per il proprio lotto o soltanto la superficie corrispondente a quella ceduta, come sostenuto dagli appellanti G.S. e C.F. e ritenuto dalla Corte catanese con la sentenza oggi impugnata”.

La predetta Corte, infatti, secondo la T., avrebbe dovuto prendersi carico di valorizzare le seguenti circostanze: 1) tutti i contraenti avevano stipulato la vendita a misura e non a corpo e il pagamento del saldo era stato differito alla stipula dell’atto pubblico, preceduto dal frazionamento, che avrebbe determinato l’esatta superficie alienata; 2) il possesso delle aree vendute era stato trasferito immediatamente ai compratori; 3) tutte le parti facevano riferimento al piano particolareggiato del Comune di Buscemi; 4) ciascuna delle parti aveva acquistato una superficie diversa da quella ceduta; 5) M.G. e Tr.Sm. erano state esonerate dall’esborso delle spese contrattuali, spese che era stato previsto restassero a carico, in parti uguali, di tutti i quattro gruppi di acquirenti, a prescindere dalla superficie compra-venduta; 6) lo scopo che le parti avevano inteso perseguire con il contratto avrebbe dovuto essere posto a base della decisione d’appello, trovando “logica risposta dell’interpretazione della scrittura e ciò senza entrare in conflitto col significato letterale del contratto, con la volontà di tutte le parti intervenute sottoscrivere la stessa e con il fine che intendevano perseguire”.

Se la Corte catanese si fosse attenuta alle superiori osservazioni avrebbe colto che “tutti i contraenti che avevano sottoscritto la scrittura in esame volevano mettere in condizione i coniugi N. – P. di potere edificare la loro particella n. (OMISSIS), ricadente nel lotto (OMISSIS) del piano di fabbricazione, che non era più edificabile per la riduzione di superficie in seguito all’espropriazione (…) e così operare delle vendite reciproche degli uni verso gli altri, facendo traslare le varie particelle a ritroso e, approfittando di ciò, integrare le rispettive superfici cedute con quelle di maggiore estensione da acquistare onde raggiungere le superfici previste per i vari lotti del piano particolareggiato, procedendo a ritroso dal lotto (OMISSIS) sino al lotto (OMISSIS)”.

6. Il terzo motivo è fondato.

Con la primigenia domanda la T. aveva chiesto accertarsi che con il contratto fosse stata ad essa trasferita la proprietà dello stacco di terreno esteso 387 mq. Nel riformare la sentenza di primo grado, che una tale domanda aveva accolto, la Corte d’appello si è limitata a condannare la T. a restituire ai coniugi G. – C. 32 mq. Appare, quindi, evidente l’omissione di pronuncia a riguardo del destino degli altri 365 mq contemplati dall’evocato contratto.

7. Il secondo motivo è privo di fondamento.

Davanti alla domanda riconvenzionale della controparte non risulta essere stato allegato che la T. abbia avanzato richiesta ai sensi dell’art. 1503 c.c., ciò solo veste di inammissibilità la prospettazione odierna. In ogni caso, è appena il caso di soggiungere, la inconcludenza del richiamo agli artt. 1430 e 1432 c.c., non constando che taluna delle parti abbia esercitato l’azione di annullamento.

8. Il primo, il quarto ed il quinto motivo, opportunamente esaminati insieme, a cagione della loro connessione, vanno disattesi in quanto manifestamente infondati.

Con le predette censure, infatti, il ricorso, pur utilizzando lo “stratagemma” della denunzia di varie violazione di legge, mira ad una completa rilettura delle emergenze di causa e delle ragioni del decidere.

Trattasi, all’evidenza, di compiti non ricevibili dal giudice di legittimità per plurimi e concorrenti motivi.

In primo luogo non può non osservarsi che la pretesa censuratoria sviluppata con l’insieme delle indicate doglianze non può essere in questa sede valutata in quanto la stessa, piuttosto che fondarsi, come impone la regola del giudizio (ovviamente per il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, antecedente alla riforma operata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui, ratione temporis, trova applicazione), su una discrasia o inconcludenza endogena alla sentenza, sia pure resa palese dal confronto con specifici e puntualmente allegati atti processuali, assegna al giudizio di legittimità, largamente in violazione dell’onere dell’autosufficienza, il compito improprio e, peraltro, inesigibile, tenuto conto del perimetro di operatività di un tale sindacato, di vagliare ex novo il compendio probatorio (che, pare utile ricordare, resterebbe in questa sede veicolato solo dai sommari richiami e dagli stralci parziali evocati in ricorso) e di addivenire ad una diversa decisione di merito, soddisfacendo l’auspicio di parte ricorrente.

In altri termini, nonostante gli sforzi argomentativi appare del tutto evidente che la ricorrente si duole della ricostruzione della vicenda e della soluzione di merito adottata dalla Corte territoriale. Trattasi, quindi, di doglianza che in questa sede non può essere presa in considerazione.

Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade, con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Appare, quindi, evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690).

Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

La sentenza d’appello qui in esame, in definitiva, operando lo scrutinio delle prove e degli apporti provenienti dalla CTU, senza mostrare intrinseche defaillance logiche, perviene a conclusioni opinabili e controvertibili, ma non inficiate dalle dedotte patologie.

All’epilogo consegue l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania limitatamente all’accolto motivo e il rinvio degli atti per nuovo giudizio di merito. Il Giudice del rinvio procederà inoltre al regolamento delle spese legali anche del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catania, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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