Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13783 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7649/2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1126/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
30.10.08, depositata il 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, con cui era stato dichiarato il diritto di L.M.A. a percepire l’indennità integrativa speciale su un trattamento pensionistico ordinario di reversibilità a carico dell’Inps.
Affermava che nella specie non era applicabile il divieto di doppio percepimento di detta indennità, applicabile quando il doppio trattamento sia a carico dell’assicurazione generale e non anche nel caso di specie, in cui l’Inps erogava un solo trattamento, l’altro essendo a carico dell’INPDAP. L’Inps propone ricorso per cassazione, seguito da memoria illustrativa. L’intimata non si è costituita.
Con il primo motivo l’Inps, denunciando la violazione della L. n. 324 del 1959, art. 2 e della L. n. 364 del 1975, art. 1, sostiene che in effetti l’indennità integrativa speciale non e, stata mai prevista ad integrazione delle pensioni dell’assicurazione generale.
Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 843 del 1978, art. 19, sostiene che in effetti il divieto di cumulo di diversi trattamenti diretti all’adeguamento delle pensioni all’aumento del costo della vita ha carattere generale e che la disposizione richiamata, comma secondo, prevede che in caso di concorso di una pensione statale con una pensione dell’assicurazione generale sia corrisposta unicamente l’i.i.s. sulla prima di tali pensioni.
Il ricorso appare manifestamente fondato. La questione è stata affrontata recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte che, a componimento di un contrasto di giurisprudenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il secondo comma del citato art. 19, continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps Cass. n. 25616/08”. E’ opportuno precisare che in effetti, come rilevato anche nel ricorso dell’Inps, nell’assicurazione generale non ha mai trovato applicazione l’indennità integrativa speciale introdotta per il settore pubblico e l’adeguamento delle pensioni è stato assicurato da meccanismi diversi, variati nel tempo (cfr. al riguardo la richiamata sentenza). Peraltro la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 2, prevede in termini generali che, quando su una delle pensioni sia corrisposta la i.i.s. prevista dalla L. n. 364 del 1975, è esclusa la corresponsione (sulle pensioni Inps) non solo delle c.d. quote aggiuntive, ma comunque di ogni ulteriore “analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita”, in attuazione del principio di divieto di cumulo previsto dal comma 1.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.
Considerato che il contrasto di giurisprudenza che si era manifestato sulla tematica oggetto del giudizio è stato composto solo recentemente, le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010