Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13782 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13782

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8385-2014 proposto da:

SOCIETA’ IDROELETTRICA DEL CARPINO S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

ACONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MODESTINO ACONE;

– ricorrente –

contro

EUSEBIO ENERGIA S.p.a., c.f. (OMISSIS), in persona del presidente del

c.d.a. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CONTE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MICHELE TONIATTI, ANDREA PERRON CABUS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4247/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MODESTINO ACONE, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento degli scritti depositati;

udito l’Avvocato ANDREA PERRON CABUS, difensore della

controricorrente, che si è riportato agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato alla Società Idroelettrica del Carpino s.r.l. in data 4/4/2013 la Eusebio Energia s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 33/2013 del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, depositata il 17/1/2013.

Con tale decisione del Tribunale di prima istanza la società appellante era stata condannata al pagamento, in favore della Società Idroelettrica del Carpino, della somma di Euro 264.561,31, oltre interessi e spese del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti in ragione dell’avvenuta fornitura di un impianto a turbina eolica, acquistato dalla Harpen Eolica s.r.l., poi rilevata dalla Eusebio Energia s.p.a.. A sostegno dell’interposto gravame l’anzidetta Società Idroelettrica chiedeva l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione di cui all’art. 1667 c.c., comma 3, ed il conseguente rigetto delle domande formulate dalla appellata, deducendo l’erroneità dell’inquadramento, operato dal giudice di prime cure, della fattispecie nell’ambito della vendita di aliud pro alio.

La Società Idroelettrica del Carpino s.r.l. si costituiva, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del gravame e, nel merito, per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4.12.2013, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta dalla Società Idroelettica del Carpino s.r.l..

Tanto sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1. premesso che si ha consegna dì aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., solo allorchè la cosa sia radicalmente diversa da quella oggetto del contratto e che la mera riduzione di rendimento del bene acquistato e la necessità di eseguirvi le necessarie riparazioni rappresentano conseguenze comuni a qualunque tipo di vizio non sufficienti a ritenere che la cosa consegnata fosse radicalmente diversa da quella pattuita, nella specie era stato accertato che la turbina consegnata dalla dante causa della società appellante era stata effettivamente utilizzata dalla appellata per produrre e vendere energia;

2. il consulente nominato in sede di ATP aveva accertato che i problemi (che avevano determinato il vizio originario dell’impianto ed il relativo fermo) potevano essere completamente risolti con la sostituzione del moltiplicatore di giri (gearbox) danneggiato;

3. inconferente risultava, quindi, la motivazione del tribunale, che aveva individuato nel tempo di durata medio dell’impianto (venti anni) un elemento idoneo a ricondurre il vizio riscontrato nell’ambito della fattispecie dell’aliud pro alio, posto che i difetti riscontrati nell’impianto potevano essere eliminati, così garantendo a funzionalità dello stesso;

4. esclusa la sussistenza della fattispecie dell’aliud pro alio, doveva, in assenza di specifico gravame sul punto, ritenersi formato il giudicato sull’avvenuta decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta (avendo il primo giudice espressamente accertato l’intervenuta decadenza dell’acquirente dalla garanzia per vizi, poichè la consegna del bene era avvenuta in data 30.9.2004, laddove la prima segnalazione dei guasti risaliva ad oltre due anni dalla consegna).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Società Idroelettica del Carpino s.r.l., sulla base di tre motivi.

La Eusebio Eenergia s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1322, 1453, 1455, 1490 ss., 1497, 1667 e 1669 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte di merito escluso la configurabilità, nella fattispecie, di una vendita di aliud pro alio, nonostante l’impianto eolico fosse affetto da un vizio strutturale gravissimo e presente ab origine e presentasse periodicamente difetti di funzionamento superabili, di volta in volta, solo con riparazioni costose.

1.1.- Il motivo non può essere accolto.

Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perchè appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto (Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; in tal senso, altresì, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013).

E’ stato, inoltre, chiarito che l’ipotesi di cosa consegnata completamente diversa da quella pattuita si realizza, oltre che quando la cosa appartenga ad un genere diverso, nel caso in cui si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale dedotta come oggetto del contratto (Sez. 2, Sentenza n. 20996 del 13/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/11/2008).

La tesi prospettata dalla parte ricorrente e finalizzata ad una considerazione espansiva del concetto di aliud pro alio in dipendenza delle innovazioni tecnologiche non può essere qui condivisa.

Tanto anche alla stregua di una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema degli ultimi anni. L’ampliamento del concetto di aliud pro alio si è, invero, avuto a partire dalla metà degli anni novanta, allorquando la Suprema Corte ebbe ad affermare che il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio – che dà luogo all’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex art. 1490 e 1497 – e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest’ultima ad ampliare l’ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell’acquirente (Sez. 3, Sentenza n. 593 del 19/01/1995).

Si era, pertanto, in presenza di consegna di aliud pro alio, qualora il bene venduto era completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si rivelava funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011).

Tuttavia nella concreta ipotesi per cui è controversia la circostanza che il vizio riscontrato nella turbina eolica per la produzione di energia elettrica, sia pure manifestatosi dopo circa due anni di operatività, fosse riconducibile a cause strutturali (vale a dire, presenti sin dall’inizio) non rileva di per sè ai fini del suo inquadramento giuridico come vendita di aliud pro alio.

Nè è possibile in questa sede una revisione dell’inquadramento ritenuto dalla corte territoriale ponendo mente alla valutazione delle eventuali difformità di specifiche tecniche dell’apparato.

Il ricorso, peraltro non accompagnato dalla trascrizione, almeno nei loro passaggi salienti, delle risultanze dell’a.t.p. e della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, non consente comunque a questa Corte una rivalutazione in ordine all’assenza nella turbina delle specifiche tecniche, contrattuali e standard, richieste e pattuite.

D’altra parte, il dedotto vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Senza tralasciare che lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio, o di cosa mancante di qualità, o di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 2544 del 03/12/1970), incensurabile, come tale, in sede di legittimità quando appaia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002).

Il motivo va, quindi, respinto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame su di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la corte territoriale considerato che l’impianto era privo delle indispensabili specificazioni necessarie per soddisfare i bisogni dell’acquirente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, come già evidenziato nel paragrafo 1.1., il motivo è carente quanto al compiuto adempimento dell’onere di allegazione delle specifiche risultanze degli accertamenti tecnici svolti in corso di causa. In secondo luogo, attesa la data di deposito della sentenza impugnata (4.12.2013), l’applicabile e novellato art. 360 c.p.c., n. 5 avrebbe dovuto indurre al rigoroso rispetto dell’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame fosse stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultasse esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte locale erroneamente, a suo dire, ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sul profilo della decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, reputando che – al fine di contestare la pronuncia di primo grado sul punto – non fosse sufficiente riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la questione, ma fosse necessario proporre apposito appello incidentale.

3.1. Con il motivo appare riproposta la questione, non nuova e pure oggetto di contrasto interpretativo, relativa allo stabilire se, a fronte non già del semplice assorbimento o della mancata disamina, ma dell’espresso rigetto di un’eccezione della parte, e peraltro di un’eccezione in senso stretto, quale quella di prescrizione di cui si controverte nel presente giudizio, la parte – risultata per il resto totalmente vittoriosa – qualora sia interessata ad una nuova disamina ad opera del giudice di appello, debba proporre appello incidentale ovvero possa limitarsi alla mera riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c., come sembra essere avvenuto nel caso in esame.

Nella fattispecie in esame la Società Idroelettrica del Carpino s.r.l. non risultava interamente vittoriosa in primo grado ove solo si consideri che, a fronte di una domanda di condanna della controparte al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 449.814,31, aveva conseguito una condanna della Eusebio Energia s.p.a. al versamento del minor importo di Euro 264.561,31. Ebbene, l’appellato, rimasto del tutto vittorioso in primo grado – le cui domande ed eccezioni sono, perciò, dirette al limitato fine della conferma della sentenza impugnata ex adverso, sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo giudice – può (secondo l’orientamento prevalente) riproporre tali domande ed eccezioni senza bisogno di appello incidentale.

Invece, l’appellato, qualora sia rimasto parzialmente soccombente, nel senso che non tutte le sue domande siano state accolte o nel senso che una sua domanda non sia stata accolta nella sua integrità (ed è il caso di specie), ed intenda conseguire in appello la modificazione in suo favore della sentenza di primo grado, impugnata in via principale solo dalla controparte, deve necessariamente proporre appello incidentale, nei modi e nei termini stabiliti dall’art 343 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 1018 del 14/04/1970);

Significativa, al riguardo del precipuo aspetto della controversia qui in esame, è il principio – già affermato dalle S.U. di questa Corte, condiviso e riaffermato – per cui “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. può limitarsi a riproporle nel mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa” (Cass. S.U. 24 maggio 2007, n. 12067). In definitiva la corte territoriale, a differenza di quanto sostenuto col motivo qui in esame, non ha errato nel ritenere formato il giudicato interno in ordine alla decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta.

4. – Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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