Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13782 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80,

presso lo studio dell’avvocato RICCIARDI GIORGIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TEDESCO GENNARO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VODAFONE OMNITEL N.V., società soggetta a direzione e coordinamento

di Vodafone Group Plc, in persona del 1376 legale rappresentante pro

tempore, selettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MORDA1 ANDREA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2010 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

il 15/02/2010 R.G.N. 3748/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

visto gli artt. 42, 47 c.p.c., riunita in camera di consiglio,

dichiari la competenza del Tribunale di Milano, conclusioni

confermate anche dal Dott. SEPE ENNIO ATTILIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.D. propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 15 febbraio 2010, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza per territorio di detto Tribunale in favore del Tribunale di Milano, in forza della clausola 18.4 del contratto di agenzia intercorso tra la ricorrente e la società Omnitel-Vodafone.

2. Si è costituita la società Omnitel-Vodafone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza, depositando anche memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Tribunale cagliaritano, decidendo su eccezione (ritualmente:

sul punto non v’è contestazione) proposta dalla società convenuta, ha declinato la propria competenza per territorio sul rilievo che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti, tra il 1995 e il 1999 (e per il quale il ricorrente ha chiesto il pagamento di diverse indennità), si è configurato in termini di autonomia della gestione imprenditoriale dell’agente P., così da escludere, in base a elementi concreti del rapporto stesso, che esso potesse classificarsi in termini di parasub ordinazione e, dunque, che potesse comportare 1′ inderogabilità della competenza territoriale del luogo di svolgimento della prestazione, restando cosi legittimamente applicabile la regola del foro convenzionale stabilito, per contratto, in quello di Milano.

4. Il ricorrente contesta, con l’apporto di citazioni giurisprudenziali, questa conclusione, osservando, in ordine logico, che (a) la natura prevalentemente personale del rapporto deve presumersi, spettando così alla controparte addurre e provare elementi contrari, tali da qualificare la prestazione dell’agente in termini di autonomia di impresa, (b) la prova indicata sub a) non sarebbe stata fornita da Vodafone, (c) nè sarebbe sufficiente la motivazione resa, sul punto, dal Tribunale di Cagliari, che avrebbe valorizzato, in questa prospettiva, apporti collaborativi limitati o comunque non idonei a spersonalizzare la prestazione dell1 agente.

5. Ritiene il collegio, condividendo le conclusioni del Procuratore generale, che le censure non colgono nel segno. Invero, la deduzione di massime giurisprudenziali non è in sè idonea a contraddire la conclusione raggiunta dal giudice di merito, non ponendosi questione di applicazione del criterio normativo (prevalenza della prestazione personale) ma di sua riconoscibilità nel caso specifico.

6. Il ricorso, per il profilo enunciato sub (a), trascura la decisiva circostanza per cui l’emersione del dato probatorio consistente nel carattere imprenditoriale dell’organizzazione dell’agente, idoneo a contrastare la presunzione dedotta come ragione fondante del ricorso per regolamento di competenza, è ancorata, nella motivazione della sentenza, alle dichiarazioni rese dall’agente in sede di interrogatorio libero, sicchè l’allegazione della presunzione semplice già citata si pone come notazione astratta e non congruente con le risultanze processuali e il criterio di acquisizione processuale del dato di prova, da qualunque parte esso provenga.

7. L’acquisizione processuale del carattere imprenditoriale dell’organizzazione dell’agente supera, pertanto, il rilievo relativo alla mancata prova contraria, enunciato sub (b), così residuando solo un margine per censure sul merito della valutazione effettuata dal giudice in ordine all’idoneità di quella stessa prova a classificare l’attività svolta dall’agente in termini di impresa autonoma e non di relazione parasubordinata con la società preponente.

8. Venendo, poi, al profilo di censura sub (c), trattasi di doglianza che non può trovare accoglimento, perchè la conformazione del rapporto tra l’agente e i propri dipendenti e collaboratori, proporzionata all’attività svolta, colloca l’agente, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, nella condizione processuale della presunzione di autonomia e di imprenditorialità dell’assetto organizzativo apprestato per l’esecuzione del rapporto con Vodafone, salva la possibilità di offrire la prova contraria, da parte del ricorrente, il che per definizione è precluso dalla mera allegazione, a proprio favore, di una regola astratta (e incompatibile) di carattere presuntivo, e non già di elementi concreti che possano condurre a far ritenere la conclusione del giudice di merito come incongrua (v., ex multis, Cass. 15790/2005, secondo cui in tema di controversie attinenti a rapporti di agenzia, l’esistenza di un’organizzazione in forma sociale dell’agenzia implica una mera presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attività svolta e, quindi, di insussistenza della parasubordinazione).

9. All’obiezione mossa dal ricorrente, concernente la mancanza di prova in ordine all’asserita natura imprenditoriale dell’attività del P., non può che replicarsi ribadendo il principio secondo cui la competenza va determinata sulla base dell’oggetto della domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v., ex multis, Cass. 8214/2009, Cass. 11415/2007, Cass. 16404/2005), ferma restando l’eventuale assunzioni di sommarie informazioni ai sensi dell’art. 38 c.p.c..

10. Dunque, la decisione ai fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, sulla scorta dell’esperimento di sommarie informazioni, ove necessario ed ove il giudice ritenga di farvi ricorso. E da ciò consegue, altresì, che non è censurabile, in sede di regolamento necessario di competenza, la mancata ammissione di prove costituende, restando suscettibili di valutazione le prove precostituite, solo se presenti agli atti (v., ex multis, Cass. 23110/2010) 11. Correttamente, pertanto, è stata fatta applicazione dal Tribunale di Cagliari della regolazione contrattuale del foro territoriale milanese, come stabilito in contratto.

12. Il ricorso va respinto e dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. Spese del giudizio di Cassazione compensate per la natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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